Creditor Bankruptcy of Non-Appearing Debtor Upheld
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor sought the bankruptcy of a debtor due to an unpaid debt of approximately 4,542.44 francs, and the lower court granted the bankruptcy after the debtor failed to appear at the hearing. The debtor appealed, claiming non-receipt of earlier procedural notices, but the appellate court dismissed this, finding those notices were directed to the initiating party and caused no prejudice, and the debtor did not contest the validity of the official notice for the hearing. Furthermore, the court rejected the appeal against the bankruptcy declaration because the debtor failed to meet the statutory requirements for annulment under Article 174 para. 2 of the Bankruptcy Law, specifically by not proving that the debt was extinguished, nor demonstrating plausible solvency given that the debtor had ceased operations and admitted insufficient assets to cover the remaining liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Creditor Bankruptcy of Non-Appearing Debtor Upheld: The debtor appealed, claiming non-receipt of earlier procedural notices, but the appellate court dismissed this, finding those notices were directed to the initiating party and caused no prejudice, and the debtor did not contest the validity of the official notice for the hearing. Furthermore, the court rejected the appeal against the bankruptcy declaration because the debtor failed to meet the statutory requirements for annulment under Article 174 para. 2 of the Bankruptcy Law, specifically by not proving that the debt was extinguished, nor demonstrating plausible solvency given that the debtor had ceased operations and admitted insufficient assets to cover the remaining liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court rejected the appeal based on the conditions for annulling the bankruptcy ruling not being met under this article.
Cited as the basis for allocating the judicial costs to the losing party.
Testo completo
Incarto n. 14.2019.95 · Lugano 10 luglio 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2019.259 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 22 marzo 2019 dalla
CO 1 contro
RE 1 (rappresentata dalla socia e gerente RA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 16 maggio 2019 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa l’8 maggio 2019 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 22 marzo 2019 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'542.44 più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione dell’8 maggio 2019 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione dell’8 maggio 2019 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento dell’RE 1 da quello stesso giorno alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 300.– e un acconto di fr. 700.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 16 maggio 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di non avere ricevuto le ordinanze 25 marzo e 1° aprile 2019. Il 23 maggio 2019 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2 CPC). Presentato il 17 maggio 2019 contro la sentenza notificata all’RE 1 in via edittale il 10 maggio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2. La reclamante si duole anzitutto di non avere ricevuto le ordinanze di fissazione di termine del 25 marzo e del 1° aprile 2019 in quanto si trovava all’estero. Si tratta però degli atti con i quali il Pretore ha impartito all’*istante* un termine per produrre l.stanza in triplice copia formata in originale e per versare l’anticipo delle spese giudiziarie, di fr. 1'000.–. L’eventuale mancata notifica alla reclamante non le causa alcun pregiudizio, sicché la censura è irricevibile. E la reclamante non contesta invece la validità della sua citazione all’udienza dell’8 maggio 2019, avvenuta in via edittale sul foglio ufficiale cantonale del __________. Nella misura in cui è ricevibile, su questo punto il reclamo va quindi respinto.
3. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
3.1 Nel caso specifico, la reclamante allega di avere fatto presente all’istante, in occasione di una riunione che ha avuto luogo nel marzo del 2018, di aver cessato l’attività a fine giugno del 2017 e di essere intenzionata, a seconda delle possibilità, di far fronte al debito di fr. 5'782.60, ciò che avrebbe fatto, *“coerentemente con quanto comunicato”*, con tre versamenti di fr. 1'000.– il 4 aprile 2018, fr. 200.– il 28 gennaio 2018 e fr. 550.– il 28 gennaio 2019.
3.2 Dalle stesse allegazioni della reclamante, peraltro non confortate da alcuna prova, si evince che il suo debito nei confronti dell’istante non è (ancora) stato integralmente estinto. Anzi, essa ammette di non avere sufficienti attivi per saldarlo né prospettive per procurarsi i mezzi necessari a tale scopo, avendo cessato l’attività a fine giugno del 2017 e non disponendo né di merci né di altri attivi. D’altronde, la reclamante non allega, e ancora meno dimostra, di avere ottenuto una dilazione. Non è quindi adempiuto neppure il primo dei due presupposti stabiliti dall’art. 174 cpv. 2 LEF per l’annullamento del fallimento. Mancano pure indizi sulla verosimile solvibilità della reclamante – secondo presupposto secondo l’art. 174 cpv. 2 LEF. Al riguardo la Camera ha appurato d’ufficio che le è stata notificata il 13 marzo 2019 un’altra comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. __________. Il reclamo va pertanto respinto.
4. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
5. La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico dell’RE 1.
3. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio di esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Mendrisio.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).