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14.2019.91 • TRAC TI 14.2019.91 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Failure to Address Lower Court Reasoning in Debt Enforcement Objection

Numero d'incarto 14.2019.91
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant filed a claim to provisionally reject an opposition to an enforcement proceeding initiated to collect a debt described as "Vacation days and allowance," but the lower court deemed the claim inadmissible, leading to an appeal. The appellate court found the appeal itself inadmissible because the appellant failed to specifically address and refute the reasoning of the lower court's decision, merely reiterating prior arguments without demonstrating an error in the application of law or finding of fact, and further noted that the underlying decision to reject provisional dismissal was correct because the enforcing party failed to present a document signed by the opposed party constituting a recognized debt under the relevant statute for provisional rejection.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Appeal Dismissed for Failure to Address Lower Court Reasoning in Debt Enforcement Objection: The appellate court found the appeal itself inadmissible because the appellant failed to specifically address and refute the reasoning of the lower court's decision, merely reiterating prior arguments without demonstrating an error in the application of law or finding of fact, and further noted that the underlying decision to reject provisional dismissal was correct because the enforcing party failed to present a document signed by the opposed party constituting a recognized debt under the relevant statute for provisional rejection.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo allegazione motivata eccezioni processuali esecuzione ritiro dell'istanza giudiziaria riconoscimento di debito astratto Rigetto provvisorio dell’opposizione. Irricevibilità del reclamo non motivato

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 251 lett. a CPC
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), sicché presentato il 14 maggio contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto l’8 maggio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;
Art. 321 cpv. 1 CPC
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
Art. 320 CPC
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
Art. 82 LEF
che, infatti, in virtù dell’art. 82 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv.
Art. 82 cpv. 1 LEF
che non avendo il reclamante prodotto alcun riconoscimento del debito posto in esecuzione in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF firmato dalla CO 1, il Giudice di pace non poteva far altro che respingere l’istanza;

Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 142 I 94
DTF 136 III 587
Bankruptcy Overruled After Denial of Stay Pending Declaratory Action
DTF 136 III 530
79 LEF; DTF 136 III 530 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning section governing the allocation of costs, which were subsequently imposed in order 2.

Art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Cited as the basis for establishing the court fee which was imposed on the appellant in order 2.

Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited regarding the lack of jurisdiction for a potential federal appeal due to the value in dispute not meeting the threshold.

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Testo completo

Incarto n. 14.2019.91 · Lugano 30 agosto 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa 40/C/19/S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 11 febbraio 2019 da

RE 1 contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 13 maggio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 7 maggio 2019 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 ottobre 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 4'058.45 oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2016, indicando quale titolo di credito i *“Giorni di vacanza ed indennità”*;

che avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 febbraio 2019 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest;

che nel termine impartitole, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 15 marzo 2019;

che statuendo con decisione del 7 maggio 2019, il Giudice di pace ha dichiarato l’istanza irricevibile e ha posto a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 230.– senza assegnare indennità;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13 maggio 2019;

che, stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), sicché presentato il 14 maggio contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto l’8 maggio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;

che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

94 consid. 8.2 con rinvii);

che doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede;

che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);

che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che nel caso specifico, con il reclamo RE 1 non tenta nemmeno di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a inoltrare *“regolare reclamo”* contro la medesima, richiamando indirettamente la documentazione già prodotta in prima sede e dichiarando di rimanere a disposizione per qualsiasi informazione in attesa di un riscontro da parte di questa Camera;

che, per i motivi sopra esposti, non avendo RE 1 indicato alcun motivo per cui la sentenza impugnata sarebbe errata, il suo reclamo si rivela irricevibile;

che ad ogni modo la decisione impugnata risulta corretta;

che, infatti, in virtù dell’art. 82 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2);

che la procedura di rigetto è una procedura documentale *(Akten­prozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo;

che non avendo il reclamante prodotto alcun riconoscimento del debito posto in esecuzione in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF firmato dalla CO 1, il Giudice di pace non poteva far altro che respingere l’istanza;

che la decisione di rigetto provvisorio dispiega comunque solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3);

che il pronunciato, quindi, non priva il reclamante del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2);

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema d’indennità d’inconvenienza, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'058.45, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).