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14.2019.90 • TRAC TI 14.2019.90 Generato dall'IA

Appeal Against Provisional Rejection of Opposition to Execution Order Based on Lack of Due Process and Insufficient Evidentiary Support

Numero d'incarto 14.2019.90
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The appellant challenged the lower court's provisional rejection of their opposition to an execution order, arguing that the decision was flawed because the notification of the subsequent proceedings to grant the appellant an opportunity to respond failed because the registered mail was returned as "unclaimed." The appellate court upheld the appeal, reasoning that the lower court violated the appellant's right to be heard by issuing a decision before the time for written observations had expired, as the failure to retrieve the notice was not attributable to the debtor under relevant case law, and further found that the provisional rejection was substantively incorrect because the creditor's sole supporting document, an unsigned invoice, did not qualify as an enforceable acknowledgment of debt under the relevant execution law.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 84 cpv. 2 LEF, Art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, Art. 138 CPC; Appeal Against Provisional Rejection of Opposition to Execution Order Based on Lack of Due Process and Insufficient Evidentiary Support: 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

Parole chiave

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opposizione ordinanze probatorie notificazione della decisione diritto di essere sentito impugnabilità della decisione di rinvio decisione esecutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 251 lett. a CPC
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC)
Art. 84 cpv. 2 LEF
che in virtù degli art. 84 cpv. 2 LEF e 253 CPC, se l’istanza non risulta inammissibile o infondata il giudice del rigetto deve dare l’occasione all’escusso di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni;
Art. 138 cpv. 3 lett. a CPC
che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche se ha interposto opposizione al precetto esecutivo l’escusso non è presunto aspettarsi la notifica di un’istanza di rigetto dell’opposi­zione, sicché la finzione di notifica alla scadenza del termine di giacenza postale prevista dall’art. 138 cpv.
Art. 138 CPC
che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche se ha interposto opposizione al precetto esecutivo l’escusso non è presunto aspettarsi la notifica di un’istanza di rigetto dell’opposi­zione, sicché la finzione di notifica alla scadenza del termine di giacenza postale prevista dall’art. 138 cpv.
Art. 82 cpv. 1 LEF
The claim was rejected because the document provided did not constitute a title for summary rejection of opposition under this article.
Art. 79 LEF
The claimant retains the right to pursue their claims through an ordinary action based on this article.

Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 228
a CPC non gli è opponibile (DTF 138 III 228 consid.
DTF 137 I 195
Apartment Owners v. Community of Co-owned Properties and Debt Enforcement Authority (Right to Reply Violation)
DTF 142 III 55
DTF 139 III 301
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 82 cpv. 1 LEF

The claim was rejected because the document provided did not constitute a title for summary rejection of opposition under this article.

Art. 79 LEF

The claimant retains the right to pursue their claims through an ordinary action based on this article.

Art. 48 OTLEF

Cited for determining the court fee for the present judgment.

Art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited for determining the court fee for the present judgment.

Art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to allocate the costs of the current judgment based on the outcome of the appeal.

Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Mentioned to define the conditions for filing a federal appeal.

Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Mentioned to define the minimum value for filing a federal appeal.

Art. 100 cpv. 1 LTF

Cited regarding the deadline for filing a civil appeal to the Federal Tribunal.

Art. 74 cpv. 2 LTF

Mentioned as a condition for filing a civil appeal to the Federal Tribunal.

Art. 116 LTF

Mentioned as the basis for a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

Art. 113 LTF

Mentioned as the basis for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

Art. 46 cpv. 1 LTF

Cited regarding the suspension of appeal deadlines during judicial recesses.

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Testo completo

Incarto n. 14.2019.90 · Lugano 3 luglio 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2019.30 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Navegna promossa con istanza 17 aprile 2019 dalla

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 12 maggio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 2 maggio 2019 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con il precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 febbraio 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, la CO 1

ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 220.– oltre agli interessi del 6% dal 29 settembre 2018, indicando quale titolo di credito la dicitura *“cliente n. 0468930 fattura n. 016333/18 del 19.09.2019”*;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto ese­cutivo, con istanza del 17 aprile 2019 la CO

1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna;

che la raccomandata contenente il decreto del 18 aprile 2019 con cui il Giudice di pace ha impartito al convenuto un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte è ritornata al mittente il 30 aprile 2019 con l’indicazione “non ritirato”;

che ciò nondimeno il Giudice di pace ha statuito sull’istanza con decisione del 2 maggio 2019, con cui ha accolto l’istanza e *“respinto”* (*recte:* rigettato) in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 172.50;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 maggio 2019 per ottenerne l’annullamento, la reiezione dell’istanza e la possibilità di presentare osservazioni al termine della scuola reclute;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC)

che presentato il 12 maggio 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 3 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo;

che in virtù degli art. 84 cpv. 2 LEF e 253 CPC, se l’istanza non risulta inammissibile o infondata il giudice del rigetto deve dare l’occasione all’escusso di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni;

che per garantire effettivamente il diritto di essere sentito del debitore, il giudice, qualora abbia scelto la modalità scritta, non può statuire prima della scadenza del termine impartito a tale scopo, tenuto conto del tempo supplementare (almeno due giorni) per la trasmissione postale delle osservazioni (sentenza della CEF 14.2014.175 del 6 ottobre 2014 consid. 4);

che nel caso concreto RE 1 non ha ritirato la raccomandata contenente l’assegnazione del termine per formulare osservazioni, come indicato sull’adesivo sulla busta d’invio;

che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche se ha interposto opposizione al precetto esecutivo l’escusso non è presunto aspettarsi la notifica di un’istanza di rigetto dell’opposi­zione, sicché la finzione di notifica alla scadenza del termine di giacenza postale prevista dall’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non gli è opponibile (DTF 138 III 228 consid. 3.1; sentenze della CEF 14.2012.122 dell’11 settembre 2012 e 14.2012.121 del 7 agosto 2012);

che il Giudice di pace non poteva pertanto considerare valida la notifica ed emettere la decisione, come invece ha fatto, bensì avrebbe dovuto tentare una nuova notifica, se del caso per il tramite di un usciere comunale o di un agente di polizia (Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 31 ad art. 138 CPC);

che il diritto di essere sentito dell’escusso è quindi stato violato;

che una simile violazione implica di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso con lo stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale fe­derale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III

55 consid. 4.3);

che da ciò si può tuttavia prescindere nel caso specifico perché la sentenza impugnata è anche manifestamente errata nel merito;

che l’opposizione al precetto esecutivo può infatti essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente produce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ossia un atto pubblico o una scrittura privata, *firmata* dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF

139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi);

che una semplice fattura, se non è firmata dall’escusso, non è un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2017.215 dell’8 maggio 2018 consid. 5.2; 14.2017.83/84 del 18 settembre 2017 consid. 6.3/a; 14.2017.9 del 31 marzo 2017, consid. 6.2/a, con rinvii; 14.2016.141 del 17 novembre 2016 consid. 5);

che la copia di fattura prodotta dalla CO 1 con l’istanza non è controfirmata da RE

1 e non costituisce pertanto un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF;

che, errata, la decisione impugnata va annullata, fermo restando la facoltà per l’escutente di far valere i propri pretesi diritti con un’azione ordinaria intesa alla condanna dell’escusso al pagamen­to del dovuto e al rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF);

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.

1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamante non avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 220.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. La tassa di giustizia di fr. 172.50 anticipata dalla parte istante è posta a suo carico.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono poste a carico della CO 1.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).