Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Security Deposit
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant filed a claim against a bankruptcy decision, but failed to comply with repeated court orders to pay the required security deposit for the appeal proceedings, despite being granted an initial deadline and a subsequent final extension. Consequently, the Court of Execution and Bankruptcy held that because the appellant missed both deadlines for remitting the advance payment for procedural costs, the court could not proceed to examine the substance of the appeal, resulting in the appeal being declared inadmissible, with costs assessed against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 72 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 46 cpv. 1 LTF, art. 59 cpv. 2 lett. f e 60 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Security Deposit: Consequently, the Court of Execution and Bankruptcy held that because the appellant missed both deadlines for remitting the advance payment for procedural costs, the court could not proceed to examine the substance of the appeal, resulting in the appeal being declared inadmissible, with costs assessed against the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible because the required advance payment for costs was not made.
This procedural article was cited when setting the final deadline for paying the advance and stating the consequence (inadmissibility).
Used to order the appellant to pay the procedural costs related to the decision.
Testo completo
Incarto n. 14.2019.89 · Lugano 8 luglio 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dal giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) sul reclamo 13 maggio 2019 di
RE 1 contro
la decisione emessa il 6 maggio 2019 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa SO.2018.5501 (fallimento) promossa contro il reclamante dalla
CO 1
ricordato che con decreto del 15 maggio 2019 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo;
richiamata l’ordinanza 15 maggio 2019 con la quale all’insorgente è stato assegnato un termine scadente il 31 maggio 2019 per versare alla cassa del Tribunale d’appello la somma di fr. 150.– a titolo di anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili relative al citato reclamo (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 98 e 101 cpv. 1 CPC);
preso atto che tale termine è decorso infruttuoso, di modo che con ordinanza 13 giugno 2019 al reclamante è stato assegnato un (ultimo) termine suppletorio di dieci giorni dalla sua notificazione per la prestazione del citato anticipo, con la comminatoria che in caso di mancato versamento del richiesto importo entro il termine assegnato la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello non sarebbe entrata nel merito del reclamo (art. 101 cpv. 3 CPC);
accertato che il reclamante ha lasciato decorrere infruttuosamente anche quest’ultimo termine, motivo per cui non si può entrare nel merito del reclamo, che va pertanto dichiarato irricevibile (art. 59 cpv. 2 lett. f e 60 CPC);
ritenuto che gli oneri processuali relativi al presente giudizio vanno posti a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali relative al presente giudizio, di complessivi fr. 50.–, sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
– Ufficio di esecuzione, Lugano;
– Ufficio dei fallimenti, Lugano.
Per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).