Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2019.86 • TRAC TI 14.2019.86 Generato dall'IA

Overturned Bankruptcy Due to Subsequent Solvency and Payment

Numero d'incarto 14.2019.86
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A creditor successfully sought the bankruptcy of a debtor based on the latter's alleged suspension of payments concerning outstanding obligations. The debtor appealed, providing evidence that the debts, including a recent quarterly payment, had been fully settled by the time the appellate body reviewed the case, thereby satisfying the requirement that the initial ground for bankruptcy was no longer extant. Furthermore, the court found that the debtor had made their subsequent solvency sufficiently probable through objective documentation, leading the appellate court to overturn the initial bankruptcy declaration while imposing the court costs on the debtor for necessitating the procedure through their late payments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 194 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 2 CPC; Overturned Bankruptcy Due to Subsequent Solvency and Payment: The debtor appealed, providing evidence that the debts, including a recent quarterly payment, had been fully settled by the time the appellate body reviewed the case, thereby satisfying the requirement that the initial ground for bankruptcy was no longer extant. Furthermore, the court found that the debtor had made their subsequent solvency sufficiently probable through objective documentation, leading the appellate court to overturn the initial bankruptcy declaration while imposing the court costs on the debtor for necessitating the procedure through their late payments.

Parole chiave

Generato dall'IA
estinzione del debito esecuzione in via di fallimento concordato nel fallimento mancata prova della solvibilità cessazione dei pagamenti spese di mora

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 137 III 468
soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid.
DTF 120 II 393
Shareholder Request for Special Investigator Upheld Under New Law Standard
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 174 cpv. 2 LEF

Used to justify the annulment of the bankruptcy after the debtor demonstrated solvency following the default.

art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF

Cited as the basis for the initial bankruptcy request due to suspended payments, although later superseded by the demonstration of solvency.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited in the reasoning section regarding the allocation of costs for the judicial procedure made necessary by the debtor's late payments.

art. 52 lett. a

Cited in relation to the calculation of the court fee imposed on the appellant in order 4 of the considerations.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in relation to the calculation of the court fee imposed on the appellant in order 4 of the considerations.

art. 95 cpv. 3 lett. c CPC

Cited in relation to the denial of legal costs (reparations) to the opposing party because they were not requested or motivated.

art. 174 LEF

Cited in the context of the rules for new facts in appeal concerning insolvency demonstration, which underpins the main ground for decision.

art. 194 cpv. 1 LEF

Cited as the procedural provision that makes Art. 174 LEF applicable to bankruptcy without prior enforcement.

art. 319 lett. a CPC

Cited in the context of the admissibility of the appeal (reclamo) against the first instance decision.

art. 321 cpv. 2 CPC

Cited regarding the deadline for filing the appeal (reclamo) against the summary procedure decision.

art. 309 lett. b n. 7 CPC

Cited to establish that the decision being appealed is a final decision in bankruptcy matters, against which a reclamo is the proper remedy.

art. 48 lett. e n. 1 LOG

Cited to establish the competence of the Execution and Bankruptcy Chamber to hear the appeal (reclamo).

art. 327 cpv. 1

Cited regarding the principle that the Chamber decides based on the records from the lower court.

art. 320 CPC

Cited to define the grounds for appeal (error in law or clearly erroneous finding of fact).

art. 326 cpv. 2 CPC

Cited regarding the general inadmissibility of new allegations of facts and evidence in appeal, with exceptions.

art. 174 cpv. 1 LTF

Cited in the legal remedies section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the legal remedies section regarding the 30-day deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the legal remedies section regarding the suspension of the appeal deadline during judicial recess.

art. 74 cpv. 2 lett. d LTF

Cited to establish the admissibility of the appeal in civil matters (ricorso in materia civile) to the Federal Supreme Court.

art. 64 LTF

This article concerning legal aid is NOT cited in the dispositive orders (I, II, III) nor is legal aid granted in the text, therefore it is excluded.

Art. 66 al. 1 LTF

This article concerning court costs is NOT cited in the dispositive orders (I, II, III), therefore it is excluded.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2019.86 · Lugano 1 luglio 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Fiscalini

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2019.53 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza 27 marzo 2019 dalla

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 9 maggio 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 30 aprile 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza del 27 marzo 2019, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Vallemaggia di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 37'699.50.

B. Nel termine impartitole dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni all’istanza.

C. Statuendo con decisione del 30 aprile 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal 2 maggio 2019 alle ore 08.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 141.80.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 maggio 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato tutti i suoi debiti nei confronti dell’istante almeno fino alla fine del 2018 e, tramite il suo socio e gerente, anche nel 2019. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Con osservazioni del 21 giugno 2019, l’i­stante ha certificato che i contributi richiesti con l’istanza erano stati integralmente onorati.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 9 maggio 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 6 maggio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti *pseudonova* o *“unechte Nova”* –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti *nova* autentici

o in senso proprio, oppure *“echte Nova”* – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).

2. In virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

2.1 La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’es­­sere

soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze

del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

2.2 Nel caso specifico, la reclamante produce con il ricorso una dichiarazione rilasciata dall’istante l’11 aprile 2019, prima del fallimento, secondo cui tutti i contributi dovuti fino al 31 dicembre 2018 sono stati versati, e un estratto del conto del suo socio e gerente presso la __________, che dimostra il versamento, il 6 maggio 2019, di fr. 4'493.90 verosimilmente a saldo del contributo del primo trimestre del 2019 (v. il doc. C accluso all’istanza). Ad ogni modo la CO 1 ha confermato nelle sue osservazioni che tutte le pretese fatte valere con l’istanza sono state saldate. È quindi dubbio che, al momento in cui è stata emanata la decisione impugnata, si potesse considerare che la convenuta aveva sospeso i suoi pagamenti nel senso dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF per il solo fatto che non aveva ancora versato, anticipatamente, il primo trimestre del 2019. Comunque sia, essa ha dimostrato di aver saldato anche quest’ultimo debito, pur dopo la pronuncia del fallimento, sicché il primo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF (per il rinvio dell’art.

194 LEF) risulta adempiuto.

3. Siccome l’ultimo pagamento è successivo alla dichiarazione del fallimento, occorrerebbe inoltre verificare il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).

3.1 Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

3.2 Dall’estratto esecutivo assunto d’ufficio da questa Camera si evince che nei confronti della reclamante non erano pendenti al 10 maggio 2019 né esecuzioni né attestati di carenza di beni. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

4. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Cevio, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, da lei non richiesti né motivati (cfr. art.

95 cpv. 3 lett. c CPC).

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 30 aprile 2019 dalla Pretura del Distretto di Vallemaggia nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 141.80, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Cevio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.– è posta a carico della RE 1.

III. Notificazione a:

– ; –

; – Ufficio di esecuzione, Cevio; – Ufficio dei fallimenti, Locarno; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Vallemaggia,

Cevio.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).