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14.2019.83 • TRAC TI 14.2019.83 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal in Execution Proceedings and Cost Allocation

Numero d'incarto 14.2019.83
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant withdrew their appeal against a lower court decision that had provisionally rejected their opposition to an execution proceeding concerning a debt of CHF 43,696 plus accessories, which had granted the creditor's request. The court took note of the withdrawal, considering it a voluntary termination of the proceedings equivalent to a final judgment, leading to the case being struck from the roll, and held the withdrawing appellant liable for the appeal proceedings' costs, while finding no grounds for awarding costs to the opposing party as the appeal had not been served.

Regesto Legislator

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Art. 219 CPC, Art. 241 CPC, Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; Withdrawal of Appeal in Execution Proceedings and Cost Allocation: The court took note of the withdrawal, considering it a voluntary termination of the proceedings equivalent to a final judgment, leading to the case being struck from the roll, and held the withdrawing appellant liable for the appeal proceedings' costs, while finding no grounds for awarding costs to the opposing party as the appeal had not been served.

Parole chiave

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stralcio del procedimento revoca dell'opposizione ripartizione delle spese utile desistenza procedura direttrice Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro del reclamo. Stralcio

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 cpv. 3 CPC

The case is struck from the roll due to withdrawal (desistence) of the appeal.

art. 106 cpv. 1 CPC

The costs of the proceedings are imposed on the appellant (who withdrew the appeal) following the desistment.

art. 21 LTG

The amount of the procedural costs is determined considering that the decision is merely a declaration of non-entry into the merits.

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Testo completo

Incarto n. 14.2019.83 · Lugano 1 luglio 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2019.1035 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 25 febbraio 2019 da

CO 1 (patrocinato dall’avv. PA 1 ) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 27 aprile 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 9 aprile 2019 dal Pretore, con cui ha accolto l’istanza

25 febbraio 2019 di CO 1 e di conseguenza ha rigettato in

via provvisoria l’oppo­sizione all’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante per l’incasso di fr. 43'696.– oltre ad accessori, ponendo a suo

carico le spese processuali di fr. 250.– e ripetibili a favore dell’istante di fr. 1'000.–;

preso atto dello scritto del 21 giugno 2019 con cui la reclamante ha dichiarato di ritirare il reclamo;

considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241

cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018,

n. 8 ad art. 241 CPC);

dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv.

1 CPC);

ritenuto che nella commisurazione delle spese processuali si deve tenere conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG);

appurato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 43'696.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).