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14.2019.82 • TRAC TI 14.2019.82 Generato dall'IA

Appeal Regarding Provisional Set-Aside of Opposition to Enforcement Based on Unsubstantiated Debt Instrument

Numero d'incarto 14.2019.82
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court's rejection of their request for provisional set-aside of an opposition to an enforcement order, which sought recovery of a debt based on an invoice and service orders for repair work. The appellate court dismissed the appeal because the supporting documents, primarily an unsigned invoice and service orders that either referred to different dates or did not establish the amount owed without external reference (like a non-included price list), did not constitute recognized debt instruments under the relevant enforcement law (Art. 82 LEF), as they failed to clearly and unconditionally establish a determined or easily determinable, due sum owed by the debtor, reserving the claimant's right to pursue the substantive claim in ordinary proceedings.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Assenza di un valido riconoscimento di debito. Fattura. Ordine di servizio non sottoscritto dall’escusso. Eccezione d’incorretto adempimento. Nova in sede di reclamo

Parole chiave

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credito in esecuzione opposizione autorizzazione all’esecuzione titolo all'ordine diritto acquisito debito estero

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 251 lett. a CPC
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Art. 321 cpv. 1 CPC
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
Art. 320 CPC
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Art. 81 LEF
Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid.
Art. 82 cpv. 1 LEF
b) Nemmeno i tre ordini di servizio acclusi all’istanza possono assurgere a valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.

Giurisprudenza citata

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DTF 121 III 285
Seizure of Non-Yet-Due Pillar 3a Pension Benefits
DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 132 III 142
81 LEF (DTF 132 III 142, consid.
DTF 139 III 301
1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.
DTF 145 III 26
Abuse of Right in Voluntary Insolvency Filing to Circumvent Wage Garnishment
DTF 139 III 447
requisito d’iden­­tità tra il credito posto in esecuzione e quello indicato sul precetto esecutivo (cfr. DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 106 cpv. 1 CPC

The court applied this article to determine that the costs of the judgment follow the outcome of the appeal (i.e., the losing party must pay the costs).

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Testo completo

Incarto n. 14.2019.82 · Lugano 30 agosto 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa 36/2019 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con istanza 28 gennaio 2019 dalla

RE 1 contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 25 aprile 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 17 aprile 2019 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 dicembre 2018 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso CO

1 per l’incasso di (1) fr. 2'386.80 oltre agli interessi del 5% dal 23

gennaio 2016 e (2) fr. 200.–, indicando quali titoli di credito: *“(1) __________ e (2) spese amministrative”*.

B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 gennaio 2019 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo (*recte*: provvisorio)

alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con

osservazioni scritte del 10 aprile 2019.

C. Statuendo con decisione del 17 aprile 2019, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 160.– senza assegnare indennità.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 25 aprile 2019 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento almeno parziale dell’istanza,

nel senso che le venga versato almeno il 50% dell’im­­porto richiesto. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 25 aprile 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 17 apri­le, ossia durante le ferie pasquali (art. 56 n. 2 LEF), in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b, 114 III 61 consid. 2/b), ossia il 29 aprile 2019, essendo venuto a scadere giovedì 9 maggio 2019.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nella fattispecie sono dunque inammissibili le due lettere – l’una del 25 ottobre 2017 (doc. 2), l’altra del 7 febbraio 2018 (doc. 3) – trasmesse dalla RE 1 a CO

1 e prodotte per la prima volta col reclamo.

2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’istanza dopo aver rilevato che la documentazione prodotta dalla RE 1 non costituisce un valido riconoscimento di debito dal momento che gli *“ordini di servizio”* cui si riferisce la fattura – oltre a indicare unicamente il tempo impiegato e non anche il costo dell’intervento –, non fanno alcun riferimento a un tariffario noto all’escusso.

4. Nel reclamo la RE 1 sostiene anzitutto che i difetti sollevati in prima sede dall’escusso sono da ricondurre sia alla particolarità della parete sulla quale il materiale è stato posato sia a una scorretta manutenzione. Contesta di non essere mai stata intenzionata a sistemare quanto lamentato da CO 1, accennando al proposito a un sopralluogo, avvenuto ai primi di ottobre 2017 alfine di trovare una soluzione col cliente, a seguito del quale sono state trasmesse a quest’ultimo due lettere senza tuttavia ottenere risposta. Per quanto concerne il tempo di assistenza occorso e indicato negli ordini di servizio, la reclamante ammette che le ore eseguite ammontano effettivamente a 7.75, a cui vanno però a suo dire aggiunte altre sei ore per le *“modifiche alle guide”*.

5. Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

5*.1 Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (Staehelin in: Basler Kom­mentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinsechi all’atto (che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

5.2 Nella fattispecie, l’istante fonda la propria pretesa nei confronti del convenuto

sulla fattura n. __________ – emessa il 23 dicembre 2015 per dei lavori di *“messa a punto di lamelle e tende da sole

esistenti compreso smontaggio guide, riparazione in fabbrica e rimontaggio”* – e su tre documenti intitolati *“ordini di servizio”* –

rispettivamente del 29 luglio, 3 settembre 2015 e 1° dicembre 2016 – di cui solo gli ultimi due sono firmati dall’escusso.

a) Ora, una semplice fattura come quella prodotta dall’istante, poiché non reca la firma manoscritta del debitore (a norma dell’art. 14 cpv. 1 CO: sentenza della CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016 consid. 5), non può rappresentare secondo la legge (art.

82 cpv. 1 LEF) un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (v. sentenza della CEF 14.2017.9 del 31 marzo

2017, consid. 6.2/a, con rinvii), e questo a prescindere dalla sua pretesa fondatezza, sulla quale né questa Camera né il Pretore, in procedura sommaria, è competente a decidere (sopra consid. 2).

b) Nemmeno i tre ordini di servizio acclusi all’istanza possono assurgere a valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Anzitutto – come d’altronde rilevato dall’escusso in prima sede – l’unico di essi cui la fattura rinvia (__________) è proprio quello non sottoscritto da CO 1, mentre gli altri due, seppur firmati, si riferiscono il primo a un (altro) intervento avvenuto alla fine del mese di luglio 2015 (ordine di servizio __________) e il secondo addirittura a dei lavori svolti nel dicembre 2016 (__________), ossia a quasi un anno dall’emissione della fattura in oggetto. Visto che l’unico titolo di credito menzionato sul

precetto esecutivo è la fattura *(“__________”)*, il rigetto non può essere esteso ad altre prestazioni in virtù del

requisito d’iden­­tità tra il credito posto in esecuzione e quello indicato sul precetto esecutivo (cfr. DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

D’altronde, gli ordini sottoscritti riportano unicamente il nome dell’operaio (o degli operai) che ha(nno) svolto il lavoro, la sua (loro) funzione, la data e l’orario dell’intervento e una descrizione del medesimo nonché le ore impiegate per i lavori di sistemazione, senz’alcun rinvio a un tariffario noto all’escusso. Come tali, essi non costituirebbero ad ogni modo un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, l’escusso avendo – con l’apposizione della propria firma – unicamente riconosciuto che i lavori sono stati svolti, e non il prezzo preteso dalla reclamante.

c) Stante quanto precede, è inutile esaminare se l’istanza avrebbe anche potuto essere respinta per l’eccezione di cattivo adempimento sollevata dall’escusso in prima sede in ragione della pretesa difettosità delle lamelle *“GM 200”* installate dall’istante (di cui ha prodotto la documentazione fotografica) e l’asserita mancanza di volontà della medesima di sistemare i difetti, e ciò in base alla cosiddetta “Basler Praxis”, secondo cui ove l’escusso abbia contestato in modo sufficientemente circostanziato, non palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempimento delle prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito di un contratto bilaterale (come il contratto d’appalto), incombe al procedente, in virtù dell’art. 82 CO, dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri

obblighi onde ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione volta all’incasso della propria pretesa (sentenze

della CEF 14.2018.102 del 7 marzo 2019, consid. 6, 14.2017.131 dell’11 agosto 2018, consid. 5.2/a e 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c; DTF

145 III 25 consid. 4.3.2 per l’eccezione d’inadempimento).

6. In definitiva, il reclamo va quindi respinto. La sentenza odierna, ad ogni modo, non priva la reclamante del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario, alfine di far accertare la propria pretesa e ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF e sopra consid. 2).

7. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto attribuire

un’indennità d’in­­convenienza alla controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'586.80 (fr. 2'386.80 + fr. 200.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).