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14.2019.77 • TRAC TI 14.2019.77 Generato dall'IA

Debtor's Appeal to Annul Bankruptcy Upon Proof of Subsequent Debt Extinguishment and Solvency

Numero d'incarto 14.2019.77
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought the bankruptcy of a debtor for an unpaid debt, which the lower court granted, prompting the debtor to appeal, arguing the debt had since been settled. The appellate court reviewed the appeal, determining that under relevant law, bankruptcy can be annulled if the debtor proves the debt, including interest and costs, has been extinguished *after* the declaration of bankruptcy, and also demonstrates sufficient likelihood of solvency. The court found the debtor provided proof of payment for the specific debt via a receipt from the enforcement office and further evidence showing all other pending enforcement actions were also settled, alongside documentation (real estate ownership with rental income and limited mortgage) suggesting their economic survival was not immediately threatened; therefore, the debtor's solvency was deemed sufficiently probable, leading the court to uphold the appeal and annul the initial bankruptcy declaration, while assessing court costs against the debtor for the tardy payment that necessitated the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Debtor's Appeal to Annul Bankruptcy Upon Proof of Subsequent Debt Extinguishment and Solvency: The appellate court reviewed the appeal, determining that under relevant law, bankruptcy can be annulled if the debtor proves the debt, including interest and costs, has been extinguished *after* the declaration of bankruptcy, and also demonstrates sufficient likelihood of solvency. The court found the debtor provided proof of payment for the specific debt via a receipt from the enforcement office and further evidence showing all other pending enforcement actions were also settled, alongside documentation (real estate ownership with rental income and limited mortgage) suggesting their economic survival was not immediately threatened; therefore, the debtor's solvency was deemed sufficiently probable, leading the court to uphold the appeal and annul the initial bankruptcy declaration, while assessing court costs against the debtor for the tardy payment that necessitated the proceedings.

Parole chiave

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procedura di fallimento prova della solvibilità spese d'esecuzione pagamento di interessi debito insoddisfatto annullamento della dichiarazione di fallimento

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

This article provides the basis for annulling the declaration of bankruptcy because the debtor proved the debt was extinguished.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited in connection with the imposition of court costs on the appellant due to the need to initiate judicial proceedings because of the late payment.

art. 52 lett. a OTLEF

Cited in reference to calculating the judicial tax imposed on the appellant.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in reference to calculating the judicial tax imposed on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 14.2019.77 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 13 febbraio 2019 dalla

CO 1 contro

RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 12 aprile 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 3 aprile 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 13 febbraio 2019 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'348.45 più interessi.

B. All’udienza di discussione del 1° aprile 2019 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione del 3 aprile 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 da quello stesso giorno alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 60.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 aprile 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annul­­lamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

15 aprile 2019 il vicepresidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’e­­stinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 12 aprile

2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 ufficialmente l’11 aprile (scadenza del termine di giacenza postale), in concreto il reclamo è

senz’altro tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazio­ni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio il 12 aprile 2019 (doc. P) relativa al versamento di fr. 1'360.– a saldo dell’esecu­­zione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dalla documentazione prodotta con il reclamo (doc. Q e R) si evince che, sempre il 12 aprile 2019, la RE 1 ha estinto anche tutte le altre esecuzioni ancora pendenti nei suoi confronti e non esistono attestati di carenza di beni a suo carico. Inoltre, la reclamante è proprietaria di un immobile che appare ipotecato solo nella misura del 60% e che le frutta un reddito da affitto di fr. 3'750.– mensili, sufficiente a coprire gli oneri ipotecari e i premi dell’assicurazione stabili. Non risulta poi avere altri debiti, avendo cessato l’attività di falegnameria dal 2013.

Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 3 aprile 2019 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 170.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 60.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–

; – ; – Ufficio di esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Mendrisio; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).