Bankruptcy Reversal Due to Debt Settlement and Demonstrated Solvency
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA lower court declared a debtor bankrupt following a creditor's request for non-payment of a small amount, but the debtor successfully appealed, arguing that the debt had been settled after the bankruptcy declaration, which constituted a *nova* under the relevant statute. The appellate court reasoned that to overturn the bankruptcy, the appellant must prove the debt's extinction via documentation while simultaneously rendering solvency plausible, and found that the appellant met the standard by presenting evidence of settling the debt in question and other obligations, along with demonstrating sufficient capital reserves through a third-party deposit and a major debt waiver, thus making solvency more probable than insolvency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Bankruptcy Reversal Due to Debt Settlement and Demonstrated Solvency: The appellate court reasoned that to overturn the bankruptcy, the appellant must prove the debt's extinction via documentation while simultaneously rendering solvency plausible, and found that the appellant met the standard by presenting evidence of settling the debt in question and other obligations, along with demonstrating sufficient capital reserves through a third-party deposit and a major debt waiver, thus making solvency more probable than insolvency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article established the requirements (extinction of debt and verisimilitude of solvency) for annulling the bankruptcy declaration, which the court found fulfilled.
This article was cited as the basis for imposing the costs of the judicial procedure on the appellant due to the belated payment.
This article, along with Art. 61 cpv. 1 OTLEF, was cited in the reasoning for calculating the judicial fee imposed on the appellant in order 3 (I) and order 2 (II).
This article, along with Art. 52 lett. a OTLEF, was cited in the reasoning for calculating the judicial fee imposed on the appellant in order 3 (I) and order 2 (II).
Although not explicitly cited in the dispositive, the imposition of judicial fees (tassa di giustizia) in orders I.2, I.3, and II corresponds to the application of cost rules, similar to Art. 66 LTF in the federal context, but the text cites specific cantonal provisions for the fee calculation itself (OTLEF) and CPC for cost allocation. Since the dispositive orders are for imposing costs, relevant cost articles cited in the reasoning are usually included if they govern the imposition, but here the specific cost allocation reference is Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC. I will include the federal cost provision cited in the final section regarding remedies, only if costs were allocated under it, which they were not. I must only include what is cited in the numbered orders. Orders I.2 and II impose the judicial fee (tassa di giustizia). The decision to impose costs is linked to art. 107 cpv. 1 lett. f CPC. No explicit reference to Art. 66 LTF appears in the final orders.
Testo completo
Incarto n. 14.2019.75 · Lugano 29 aprile 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 31 ottobre 2018 dalla
CO 1 (rappresentata dalla RA 1, ) contro
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo dell’11 aprile 2019 presentato dalla RE 1 in liquidazione contro la decisione emessa il 27 marzo 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 31 ottobre 2018 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'383.75 più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 13 marzo 2019 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 27 marzo 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 aprile 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2 CPC). Presentato l’11 aprile 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 1° aprile, in concreto il reclamo è tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata l’11 aprile 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano (doc. D) relativa al versamento di fr. 1'700.55 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante ha dimostrato di avere pagato altre tre esecuzioni sempre l’11 aprile 2019, sicché risulta pendente nei suoi confronti solo un’esecuzione per fr. 5'523.20 sospesa da opposizione (doc. F e I). Il suo patrocinatore ha d’altronde dichiarato di avere ricevuto in deposito dal socio e gerente fr. 11'000.– a scopo di ricostituzione del capitale della società (doc. G) e prodotto una rinuncia del medesimo socio e gerente a un suo credito di fr. 56'084.30 nei confronti della reclamante (doc. H). Dall’estratto, infine, non risultano attestati di carenza di beni a suo carico.
Ciò porta a ritenere che la sopravvivenza economica della reclamante non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 27 marzo 2019 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.
III. Notificazione a:
–
; – ; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).