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14.2019.71 • TRAC TI 14.2019.71 Generato dall'IA

Appeal Against Enforcement for Marital Property Funds Dismissed for Insufficient Grounds

Numero d'incarto 14.2019.71
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual appealed a lower court's decision that definitively rejected their objection to an enforcement action initiated by their former spouse for the collection of outstanding marital property liquidation funds amounting to CHF 6,665 plus interest, which was based on a prior divorce decree. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to adequately articulate specific grounds for challenging the lower court's ruling, presenting only generic grievances and new factual assertions not raised previously, and further failing to provide proof for alleged prior payments exceeding the claimed debt amount, thereby violating procedural requirements for a reasoned appeal in summary execution proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Appeal Against Enforcement for Marital Property Funds Dismissed for Insufficient Grounds: The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to adequately articulate specific grounds for challenging the lower court's ruling, presenting only generic grievances and new factual assertions not raised previously, and further failing to provide proof for alleged prior payments exceeding the claimed debt amount, thereby violating procedural requirements for a reasoned appeal in summary execution proceedings.

Parole chiave

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causa di divorzio opposizione al precetto esecutivo motivazione di fatto procedura esecutiva legittimazione a ricorrere coniuge

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 251 lett. a CPC
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
Art. 321 cpv. 1 CPC
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
Art. 320 CPC
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
Art. 80 cpv. 1 LEF
8'125.– a titolo di liquidazione del regime matrimoniale né che tale decisione costituisca, secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF, un valido titolo di rigetto definitivo della sua opposizione;
Art. 81 LEF
– sia precisato per abbondanza – il reclamante non ha d’al­­tronde provato, come gl’incombeva in virtù dell’art. 81 LEF, di aver rimborsato a CO 1 più di fr.

Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 142 I 94
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Cited in the context of setting the cost of the decision.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for allocating the costs of the current judgment according to the outcome (loser pays).

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Testo completo

Incarto n. 14.2019.71 · Lugano 22 luglio 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 gennaio 2019 da

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 5 aprile 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 2 aprile 2019 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 ottobre 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso l’ex marito RE 1 per l’incasso di fr. 6'665.– oltre agli interessi del 1% dal 31 luglio 2015, indicando quale titolo di credito la *“liquidazione del regime matrimoniale”*;

che statuendo con decisione del 2 aprile 2019, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza

presentata il 22 gennaio 2019 da CO 1 e rigettato in via definitiva l’oppo­­sizione interposta dall’ex marito, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– senz’assegnare indennità;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 aprile 2019, affermando di aver già versato all’ex moglie più di fr. 4'500.–;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che presentato il 5 aprile 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il giorno precedente, in concreto il reclamo è senz’al­­tro tempestivo;

che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

94 consid. 8.2 con rinvii);

che doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti;

che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);

che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che nella fattispecie RE 1 si è limitato a dolersi genericamente del comportamento dell’ex moglie nei suoi confronti e ad affermare che lei avrebbe rinunciato al rimborso di fr. 120.– mensili;

che il reclamante allega inoltre di averle già rimborsato, dal 2011 al 2015, più di fr. 4'500.– (e non solo fr. 1'460.– come da lei indicato nell’istanza);

che nella misura in cui RE 1 non si è presentato all’u­­dienza tenuta in prima sede il 2 aprile 2019, tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo sono nuove e pertanto irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC), sicché non se ne potrebbe tenere conto;

che ad ogni modo il reclamo è inammissibile anche perché è insufficientemente motivato, RE 1 non indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice;

che in particolare egli non contesta che la sentenza di divorzio del 20 aprile 2011 (__________ della Pretura di Lugano) acclusa al­l’istanza (doc. D) abbia posto a suo carico l’obbligo di versare al­l’ex moglie fr. 8'125.– a titolo di liquidazione del regime matrimoniale né che tale decisione costituisca, secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF, un valido titolo di rigetto definitivo della sua opposizione;

che

– sia precisato per abbondanza – il reclamante non ha d’al­­tronde provato, come gl’incombeva in virtù dell’art. 81 LEF, di aver rimborsato a CO 1 più di fr. 4'500.–;

che il reclamo va di conseguenza dichiarato irricevibile;

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa procedura;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'665.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).