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14.2019.60 • TRAC TI 14.2019.60 Generato dall'IA

Annulment of Bankruptcy Based on Proof of Debt Extinguishment and Solvency

Numero d'incarto 14.2019.60
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A lower court declared a party bankrupt based on a creditor's request for non-payment of a debt; the debtor subsequently appealed, claiming the debt had been settled and presenting evidence of the payment and documentation showing no other pending executions against them. The appellate court reasoned that under the relevant statute, bankruptcy can be annulled if the debtor proves the debt has been extinguished and renders their solvency plausible by documents; finding that the documentary evidence showed the creditor's claim was paid and that the debtor had simultaneously settled several other obligations, thereby making their continued solvency sufficiently probable, the court granted the appeal and annulled the bankruptcy declaration, though imposing the costs of the appeal on the debtor due to their late payment necessitating the legal proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Annulment of Bankruptcy Based on Proof of Debt Extinguishment and Solvency: The appellate court reasoned that under the relevant statute, bankruptcy can be annulled if the debtor proves the debt has been extinguished and renders their solvency plausible by documents; finding that the documentary evidence showed the creditor's claim was paid and that the debtor had simultaneously settled several other obligations, thereby making their continued solvency sufficiently probable, the court granted the appeal and annulled the bankruptcy declaration, though imposing the costs of the appeal on the debtor due to their late payment necessitating the legal proceedings.

Parole chiave

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procedura di fallimento prova della solvibilità annullamento civile validità del riconoscimento di debito spese di mora obbligazione di durata

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

This provision was the main ground used to accept the appeal and annul the bankruptcy declaration because the debt was settled and solvency was deemed sufficiently probable.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

This provision was cited to justify placing the costs of the first instance proceedings on the appellant due to the late payment that necessitated judicial procedure.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited as part of the legal basis for calculating the court fee for the first instance.

art. 52 lett. a OTLEF

Cited as part of the legal basis for calculating the court fee for the first instance.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the section regarding legal remedies, specifying the deadline for appeal to the Federal Supreme Court.

art. 74 cpv. 2 lett. d LTF

Cited in the section regarding legal remedies, specifying the possibility of appealing to the Federal Supreme Court in civil matters.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the section regarding legal remedies, regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.

art. 174 LEF

Cited in the reasoning to establish the general procedural framework for appealing a bankruptcy decision.

art. 321 cpv. 2 CPC

Cited to confirm the appeal deadline following summary procedure.

art. 319 lett. a CPC

Cited to establish the possibility of appeal against the decision.

art. 174 cpv. 1 LEF

Cited as the procedural rule allowing appeal to the CEF against a first instance decision in bankruptcy matters.

art. 251 lett. a CPC

Cited to indicate that the decision was rendered under summary procedure.

art. 309 lett. b n. 7 CPC

Cited to characterize the decision being appealed as a final and unappealable decision from the first instance in bankruptcy matters.

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Testo completo

Incarto n. 14.2019.60 · Lugano 1 aprile 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 22 gennaio 2019 dalla

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 26 marzo 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 21 marzo 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, il 22 gennaio 2019 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 5'312.– più interessi e spese.

B. Nel termine impartito dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni scritte all’istanza e nessuna delle parti ha postulato la tenuta di un’udienza.

C. Statuendo con decisione del 21 marzo 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal 22 marzo 2019 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 marzo 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 26 marzo 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 al più presto il 22 marzo, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazio­ni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 26 marzo 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona relativa al versamento di fr. 3'796.45 a saldo dell’esecuzione pro­mossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 26 marzo 2019) prodotto dalla reclamante si evince che nei suoi confronti non sono (più) pendenti né esecuzioni (ne ha saldate, accanto a quella dell’istante, altre sette lo stesso giorno) né attestati di carenza di beni.

Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 21 marzo 2019 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.

III. Notificazione a:

– ; – ; – Ufficio di esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Bellinzona; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).