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14.2019.53 • TRAC TI 14.2019.53 Generato dall'IA

Review of Asset Seizure Order Denied Due to Lack of Legal Basis

Numero d'incarto 14.2019.53
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The court addressed an urgent request for review or revocation of a previously granted partial appeal decision that authorized the seizure of specified assets belonging to one party based on the creditor's claim. The debtor argued the seizure decision contradicted a Federal Tribunal ruling concerning the creditor's legitimacy, but the court deemed the request inadmissible because it was not supported by any legal basis and, if interpreted as a revision application, failed to specify a valid ground for revision, concluding that decisions in purely or primarily executive procedures, like a seizure order, are generally not subject to revision as the proper remedy for the debtor is an opposition to the seizure order itself.

Regesto Legislator

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Art. 278 LEF, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 46 cpv. 1 LTF, art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF; Review of Asset Seizure Order Denied Due to Lack of Legal Basis: The debtor argued the seizure decision contradicted a Federal Tribunal ruling concerning the creditor's legitimacy, but the court deemed the request inadmissible because it was not supported by any legal basis and, if interpreted as a revision application, failed to specify a valid ground for revision, concluding that decisions in purely or primarily executive procedures, like a seizure order, are generally not subject to revision as the proper remedy for the debtor is an opposition to the seizure order itself.

Parole chiave

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richiesta di pignoramento ordine del pignoramento motivo di revisione domanda di revisione decisione parziale revoca della decisione amministrativa

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 384
che ad ogni modo può essere chiesta la revisione solo di decisioni passate in giudicato non solo formalmente ma anche materialmente (DTF 138 III 384 consid.
DTF 133 III 582
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 278 LEF

The court found the request for review inadmissible because the debtor had the appropriate remedy of opposition to the attachment order (art. 278 LEF) available to obtain a full review of the seizure decision.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning section regarding the principle that costs follow the event, although the court ultimately waived them.

art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF

Cited for the calculation of the court fee, although the fee was waived.

art. 19 LTG

Cited by analogy for the calculation of the court fee, although the fee was waived.

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Testo completo

Incarto n. 14.2019.53 REVISIONE · Lugano 14 giugno 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2019.1075 (rifiuto di sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 febbraio 2019 da

RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________) contro

CO 1

giudicando ora sull’istanza *“urgentissima”* di riesame/revoca sequestro presentata il 14 giugno 2019 da CO 1 in merito alla sentenza 6 giugno 2019 con cui la Camera ha parzialmente accolto il reclamo di RE 1 contro la decisione 1° marzo 2019 con cui il Pretore aveva respinto l’istanza di sequestro;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con istanza del 28 febbraio 2019 diretta contro CO 1, RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro di *“tutti i beni, crediti, valori, titoli e diritti di ogni tipo che si trovano su conti, depositi, relazioni bancarie, in cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma”* presso le banche PI 1 ed PI 2, intestati o appartenenti direttamente o indirettamente alla convenuta, *“anche sotto cifra o qualsiasi designazione convenzione e/o di comodo”*;

che statuendo

con sentenza del 1° marzo 2019 il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 1'000.–;

che statuendo con sentenza del 6 giugno 2019, la Camera ha parzialmente accolto il

reclamo interposto da RE 1 il 14 marzo 2019 contro la decisione pretorile, ordinando all’Ufficio d’esecuzione di Lugano

di eseguire il sequestro di tutti i valori patrimoniali appartenenti a CO 1 presso l’PI 1 e l’PI 2 a concorrenza di fr. 1'512'842.10

e fr. 51'057.20, oltre agli interessi;

che

con l’istanza in esame CO 1 chiede il *“riesame/revoca”* del sequestro facendo valere sostanzialmente che la decisione

impugnata sarebbe in manifesta contraddizione con la sentenza del Tribunale federale del 22 maggio 2019 (6B_306/2019), la quale avrebbe chiarito ogni dubbio in punto alla *“non-proprietà e non legittimità di RE 1”*;

che l’istante non cita alcun riferimento di legge a sostegno della sua richiesta, ciò che basterebbe già a ritenerla irricevibile;

che volendo anche ipotizzare si tratti di un’istanza di revisione nel senso degli art. 328 segg. CPC, CO 1 non indica quale motivo di revisione sarebbe dato nella fattispecie;

che ad ogni modo può essere chiesta la revisione solo di decisioni passate in giudicato non solo formalmente ma anche materialmente (DTF 138 III 384 consid. 3.2.1);

che le decisioni emesse in procedure rette dalla LEF di carattere puramente esecutivo oppure principalmente esecutivo con effetti riflessi sul diritto materiale o connesse a una questione pregiudiziale di diritto materiale hanno effetti limitati alla procedura esecutiva o fallimentare in corso se lo stato di fatto resta invariato (DTF 133 III 582 consid. 2.1);

che è quindi irricevibile la domanda di revisione delle decisioni che accolgono l’opposizione al decreto di sequestro (DTF 138 III 384 consid. 3), che respingono l’istanza di rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo (sentenza della CEF 14.2011.64 del 1° giugno 2011, RtiD 2012 I 967 n. 40c [massima]) o la accolgono (sentenza della CEF 14.2015 160 del 5 gennaio 2016, RtiD 2016 II 654 n. 44c) o che respingono l’istanza di fallimento (sentenza della CEF 14.2018.35 dell’8 giugno 2018 consid. 2.3);

che in quest’ordine d’idee dev’essere ritenuto parimenti inammissibile la domanda formulata dal debitore sequestrato volta alla revisione del decreto di sequestro siccome egli dispone della via dell’opposizione al sequestro (art.

278 LEF), idonea a consentirgli di ottenere un riesame completo della decisione di sequestro;

che ne segue l’inammissibilità dell’istanza di CO 1;

che la tassa di giustizia, calcolata secondo gli art.

52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) e 19 LTG per analogia, seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nel caso concreto, vista la (relativa) novità del tema della revisione di un decreto di sequestro, tanto vale rinunciare, eccezionalmente, a ogni prelievo;

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è inammissibile.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– __________ CO 1, __________, __________; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).