Creditor Withdrawal Leading to Procedural Costs in Execution Proceedings
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor initiated execution proceedings to collect personal contributions for the first quarter of 2018, against which the debtor filed an objection that was definitively rejected by the Justice of the Peace. The debtor appealed this decision, but the appellate court declared the appeal regarding the rejection of the objection without object because the creditor had withdrawn the underlying execution proceedings months earlier, before the initial decision was even rendered. Consequently, the court found the creditor responsible for the subsequent procedural costs of both instances due to their failure to inform the lower court of the withdrawal, thereby allowing the proceedings to continue unnecessarily, despite dismissing the claim for reimbursement of legal fees as the debtor had not specifically requested them on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 107 cpv. 1 lett. e CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 2 LTF, Art. 116 LTF; Creditor Withdrawal Leading to Procedural Costs in Execution Proceedings: The debtor appealed this decision, but the appellate court declared the appeal regarding the rejection of the objection without object because the creditor had withdrawn the underlying execution proceedings months earlier, before the initial decision was even rendered. Consequently, the court found the creditor responsible for the subsequent procedural costs of both instances due to their failure to inform the lower court of the withdrawal, thereby allowing the proceedings to continue unnecessarily, despite dismissing the claim for reimbursement of legal fees as the debtor had not specifically requested them on appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the basis for distributing costs in cases that become moot, which informed the cost decisions in the dispositive.
Mentioned in relation to the minimum value for certain appeals to the Federal Tribunal, which influences the finality assessment, although not directly used in the operative orders.
Cited as the basis for filing an ordinary civil appeal to the Federal Tribunal against this decision.
Cited as establishing the 30-day deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited as establishing the requirement of a fundamental question of law for filing an ordinary civil appeal.
Cited as the ground for filing a subsidiary constitutional appeal if the appeal condition under Art. 74 para. 2 LTF is not met.
Cited as the provision governing the subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Cited as the provision suspending the appeal deadline during judicial recesses.
Testo completo
Incarto n. 14.2019.44 · Lugano 3 luglio 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2018.155 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo del Ticino promossa con istanza 20 novembre 2018 dalla
CO 1 contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 27 febbraio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 febbraio 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 giugno 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dei contributi personali del primo trimestre del 2018, di fr. 122.10 oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2018;
che statuendo con decisione del 25 febbraio 2019, il Giudice di pace ha accolto l’istanza presentata dall’escutente e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 febbraio 2019 per ottenerne un riesame;
che il 9 marzo 2019 la Cassa istante ha comunicato a questa Camera di avere ritirato l’esecuzione oggetto della decisione impugnata già il 26 novembre 2018;
che nelle sue osservazioni del 15 marzo 2019, l’istante ha puntualizzato di non avere fatturato al convenuto alcun tipo di spesa, o di averle stornate, e di ritenere *“evasa la pendenza”*;
che stante il ritiro dell’esecuzione il reclamo è da considerare senza oggetto per quanto concerne il rigetto dell’opposizione;
che per quanto attiene alla questione delle spese e ripetibili, da ripartire secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC), la causa è diventata senza oggetto, sia in prima che in seconda istanza, in ragione del ritiro dell’esecuzione, avvenuto già il 26 novembre 2018 sei giorni dopo l’inoltro dell’istanza;
che ciò è da addebitare all’istante, specie perché non risulta aver comunicato il ritiro dell’esecuzione al giudice del rigetto, lasciando proseguire inutilmente la procedura;
che le spese processuali di primo e di secondo grado vanno poste di conseguenza a suo carico;
che non si pone invece problema di ripetibili, siccome RE 1 non ha presentato osservazioni in prima istanza e nel reclamo non ha formulato alcuna richiesta motivata al riguardo;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 122.10, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto per quanto attiene al dispositivo n. 1 della sentenza impugnata mentre è accolto relativamente al dispositivo n. 2, che di conseguenza è così riformato:
2. La tassa di giustizia di fr. 150.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo del Ticino.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).