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14.2019.43 • TRAC TI 14.2019.43 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy Voided by Prior Debt Settlement

Numero d'incarto 14.2019.43
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor initiated bankruptcy proceedings against an individual debtor for an unpaid debt, which resulted in a first-instance decision declaring the bankruptcy; the debtor appealed, claiming the debt had already been settled prior to the bankruptcy declaration. The appellate court accepted the appeal because the debtor submitted evidence demonstrating that the execution debt had been fully paid to the enforcement office on a date preceding the bankruptcy pronouncement, thus nullifying the legal prerequisite for the bankruptcy order under applicable law, although the debtor was ordered to bear the costs of the proceedings due to the late payment causing the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Creditor Bankruptcy Voided by Prior Debt Settlement: The appellate court accepted the appeal because the debtor submitted evidence demonstrating that the execution debt had been fully paid to the enforcement office on a date preceding the bankruptcy pronouncement, thus nullifying the legal prerequisite for the bankruptcy order under applicable law, although the debtor was ordered to bear the costs of the proceedings due to the late payment causing the litigation.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di fallimento quietanza di saldo debito termine processuale perentorio spese d'esecuzione ordine di pagamento insinuazione del credito

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 172 n. 3 LEF

The main ground for annulling the bankruptcy declaration was the established fact that the debt had been settled before the bankruptcy order.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

This procedural rule was cited to justify placing the costs of the execution office on the appellant due to the late payment of the debt.

art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

These provisions were cited in the reasoning section as the basis for calculating the judicial fee, which was then ordered in the dispositive.

art. 174 cpv. 1 LEF

This procedural rule establishes the right to appeal the bankruptcy decision, which was successfully exercised here.

art. 319 lett. a CPC

This procedural rule defines the specific appeal (reclamo) available against the first instance decision in bankruptcy matters.

art. 321 cpv. 2 CPC

This procedural rule defines the deadline for filing the appeal, which was deemed respected.

art. 48 lett. e n. 1 LOG

This provision defines the jurisdiction of the Court of Appeal (CEF) to hear the appeal.

art. 251 lett. a CPC

This provision establishes that the decision was pronounced under summary procedure, affecting the appeal timeline.

art. 174 cpv. 2 LEF

This provision, concerning the debtor's solvency, was mentioned but explicitly set aside because the debt was already settled (Art. 172 n. 3 LEF applied instead).

art. 100 cpv. 1 LTF

This is a procedural rule cited in the section regarding remedies available against the present decision (appeal to the Federal Tribunal).

art. 46 cpv. 1 LTF

This procedural rule regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays was noted.

art. 74 cpv. 2 lett. d LTF

This is a procedural rule cited in the section regarding the availability of the appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 14.2019.43 · Lugano 3 aprile 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 13 dicembre 2018 dalla

CO 1 contro

RE 1 (titolare della ditta individuale __________, __________)

giudicando sul reclamo del 27 febbraio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 27 febbraio 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 13 dicembre 2018 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'036.30 più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 26 febbraio 2019 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione del 27 febbraio 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE

1 dal 27 febbraio 2019 alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 60.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 27 febbraio 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 27 febbraio 2019 contro la sentenza notificata formalmente a RE 1 il giorno successivo, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto dal sistema informatico dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio del 27 febbraio 2019 attestante che l’esecuzione promossa dall’istante è stata saldata già l’8 gennaio 2019, prima della pronuncia del fallimento. Di conseguenza il presupposto di cui all’art. 172 cpv. n. 3 risultando adempiuto già quando il Pretore ha statuito, il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo (l’8 gennaio 2019) ha reso necessario l’avvio (il 13 dicembre 2018) della procedura giudiziaria (art.

107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 27 febbraio 2019 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1 La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa sede, pari a fr. 60.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–

; – ; – Ufficio di esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Mendrisio; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).