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14.2019.31 • TRAC TI 14.2019.31 Generato dall'IA

Violation of Right to be Heard in Summary Enforcement Procedure

Numero d'incarto 14.2019.31
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The appellant challenged the definitive rejection of their objection to an enforcement action for a fine, arguing that the lower court ruled on the matter before the deadline for submitting written observations had expired. The appellate court determined that the notice period for submitting observations in this summary procedure commenced only upon actual receipt of the notification by the appellant (January 16), not when the seven-day postal holding period expired, because the debtor is not generally expected to await such notification regarding the rejection of their objection. Since the lower court issued its decision on January 25, before the fifteen-day observation period concluded on January 31, the appellant's right to be heard was violated, leading the court to annul the contested decision and remit the case for a new judgment after properly affording the appellant the opportunity to respond.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Emanazione della decisione prima della scadenza del termine impartito al convenuto per presentare osservazioni scritte all’istanza

Parole chiave

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diritto di essere sentito decisione d'esecuzione termine di disdetta violazione dei diritti procedurali procedimento pregiudiziale d'urgenza opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 251 lett. a CPC
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
Art. 142 cpv. 1 CPC
che presentato il 7 febbraio 2019 (timbro postale sulla busta d’in­­vio del reclamo) contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto lunedì 28 gennaio (nell’incarto della Giustizia di pace non figura la prova dell’invio per raccomandata), in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv.
Art. 31 LEF
1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), ricordato che un termine è ossequiato se l’atto scritto è consegnato al più tardi l’ultimo giorno del termine al tribunale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera (art.
Art. 143 CPC
31 LEF), ricordato che un termine è ossequiato se l’atto scritto è consegnato al più tardi l’ultimo giorno del termine al tribunale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera (art. 143 CPC) e non solo quando perviene al tribunale;
Art. 138 cpv. 3 lett. a CPC
di rigetto dell’opposizione da lui interposta, sicché la raccomandata contenente la citazione all’udi­­enza o l’invito a formulare osservazioni scritte non può reputarsi notificata alla scadenza del termine di giacenza postale di 7 giorni in virtù dell’art. 138 cpv.
Art. 327 cpv. 3 lett. a CPC
This provision was cited as the basis for accepting the appeal and remitting the case back to the first instance judge.

Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 228
che secondo la giurisprudenza (DTF 138 III 228 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 cpv. 3 lett. a CPC

This provision was cited as the basis for accepting the appeal and remitting the case back to the first instance judge.

art. 84 cpv. 2 LEF

This procedural rule was cited in connection with the requirement to call the parties to a hearing or set a new deadline for written observations upon remittal.

art. 253 CPC

This procedural rule was cited in connection with the requirement to set a new deadline for written observations upon remittal.

art. 106 cpv. 1 CPC

This provision regulates the allocation of court costs based on the outcome of the decision.

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Testo completo

Incarto n. 14.2019.31 · Lugano 22 maggio 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2019.2 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Navegna promossa con istanza 2 gennaio 2019 dal

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 7 febbraio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 gennaio 2019 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 novembre 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di una contravvenzione di fr. 100.– oltre agli accessori;

che statuendo con decisione del 25 gennaio 2019, il Giudice di pace del Circolo della Navegna ha accolto l’istanza presentata il 2 gennaio 2019 daCO 1 e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da RE 1, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 157.50 e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 febbraio 2019 facendo valere che il Giudice di pace ha statuito prima della scadenza del termine impartitogli per presentare osservazioni all’istanza;

che nelle sue osservazioni del 28 febbraio 2019, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che presentato il 7 febbraio 2019 (timbro postale sulla busta d’in­­vio del reclamo) contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto lunedì 28 gennaio (nell’incarto della Giustizia di pace non figura la prova dell’invio per raccomandata), in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), ricordato che un termine è ossequiato se l’atto scritto è consegnato al più tardi l’ultimo giorno del termine al tribunale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera (art. 143 CPC) e non solo quando perviene al tribunale;

che la contestazione cautelativa della tempestività del reclamo sollevata dall’istante va quindi respinta;

che il 4 gennaio 2019 il Giudice di pace ha impartito a RE 1 un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte all’istanza;

che la raccomanda n. __________ contenente tale invito (v. doc. 2 dell’incarto della Giustizia di pace) è stata recapitata a RE 1 allo sportello della posta di __________ il 16 gennaio 2019, dopo che il termine di ritiro dell’invio era stato prorogato dal destinatario dal 14 gennaio al 4 febbraio 2019 (estratto EasyTrack);

che secondo la giurisprudenza (DTF 138 III 228 consid. 3.1, 130 III 400

seg.; sentenza della CEF 14.2015.224 del 24 febbraio 2016 consid. 4.1) in linea di massima l’escusso non deve aspettarsi la notifica di un’istanza

di rigetto dell’opposizione da lui interposta, sicché la raccomandata contenente la citazione all’udi­­enza o l’invito a formulare osservazioni scritte non può reputarsi notificata alla scadenza del termine di giacenza postale di 7 giorni in virtù dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, ma solo al momento in cui perviene effettivamente nelle sue mani;

che nella fattispecie il termine di 15 giorni impartito dal Giudice di pace è così decorso dal 16 gennaio ed è scaduto il 31 gennaio 2019;

che la decisione impugnata, emessa già il 25 gennaio, è pertanto prematura e va annullata nella misura in cui il diritto di essere sentito del reclamante è stato violato, ciò che non può essere sanato in questa sede (v. sentenza della CEF 14.2017.239 del 30 marzo 2018 consid. 2.3-2.4);

che il reclamo dev’essere accolto e la causa rinviata al primo giudice per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) previa citazione delle parti a un’udienza o nuova assegnazione di un termine al convenuto per presentare osservazioni scritte (art. 84 cpv. 2 LEF e 253 CPC);

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 121.35, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto.

Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono poste a carico del CO 1.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).