Creditor v. Debtor: Appeal on Enforcement Objection Based on Insufficient Funds Certificate (ACB) Name Discrepancy
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor filed an appeal against a lower court's decision that had provisionally rejected the creditor's request to lift the debtor's objection to an enforcement order based on a certificate of insufficient funds (ACB), where the lower court found a discrepancy between the creditor named on the ACB and the creditor listed on the enforcement order. The appellate court found the appeal admissible and timely, reasoning that the difference in names was due to a mere change in the enforcing party's corporate name, which was properly documented, establishing the ACB as a valid title for the principal debt amount of CHF 32,396.85, and thus the provisional rejection of the objection was reformed to apply only to that amount, while execution costs remained under the exclusive jurisdiction of the execution office.
Regesto Legislator
UfficialeRigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza di beni. Identità tra escutente e creditrice, il cui nome diverge in seguito a un cambio di ragione sociale
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe opposition against the enforcement order is rejected provisionally for the principal amount, which forms the main ground for the decision.
Cited in the reasoning as the basis for the Certificate of Deficiency of Assets constituting a valid title for provisional rejection of opposition.
Used to confirm that the decision regarding enforcement costs is reserved for the execution office.
Applied to allocate the costs of the appeal proceedings based on the total lack of success of the debtor.
Referenced regarding the calculation of costs via Art. 11 cpv. 1-2 RTar.
Used to determine the recoverable party compensation (cost component) for the appeal proceedings.
Used to determine the fee for the current judgment proceedings.
Used to determine the fee for the current judgment proceedings.
Cited as the deadline for lodging an appeal to the Federal Tribunal.
Cited as suspending the appeal period during judicial holidays.
Testo completo
Incarto n. 14.2019.27 · Lugano 21 maggio 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 12 novembre 2018 dalla
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________) contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 7 febbraio 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 24 gennaio 2019 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 febbraio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 32'396.85 (fondati su un attestato di carenza di beni [ACB] del 2013 relativo a un contratto di mutuo concluso con la __________, poi ceduto all’escutente), di fr. 1'650.– oltre agli interessi del 5% dal 23 febbraio 2013 (per *“spese di giustizia”*), di fr. 2'035.70 oltre agli interessi del 5% dal 23 febbraio 2013 (per *“spese d’indennità”*) nonché di fr. 1'725.– (per *“danno di mora secondo l’art. 103/106 CO”*);
che statuendo con decisione del 24 gennaio 2019 sull’istanza inoltrata il 12 novembre 2018 dalla RE 1 limitatamente all’importo
dell’ACB (fr. 32'396.85), *“più spese di esecuzione”*, il Pretore l’ha respinta, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 250.– e rinunciando ad assegnare indennità;
che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 7 febbraio 2019 per ottenerne, in via principale, l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza,
e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio;
che nel termine impartitole, la controparte non ha presentato osservazioni al reclamo;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che presentato il 7 febbraio 2019 contro la sentenza notificata alla rappresentante della RE 1 il 28 gennaio, in concreto il reclamo è tempestivo;
che il Pretore ha respinto l’istanza ritenendo che non vi fosse identità tra la creditrice menzionata sull’ACB – la PI 1 – e l’escutente indicata sul precetto esecutivo – la RE 1;
che nel reclamo quest’ultima rileva a ragione che creditrice ed escutente sono la stessa persona giuridica, la differenza di nome risultando da un semplice cambio di ragione sociale, come debitamente segnalato e comprovato in prima sede (istanza ad 1 ed estratto dell’Ufficio del registro di commercio di Zugo, doc. B);
che
l’ACB accluso all’istanza (doc. D) costituisce d’altronde un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
per fr. 32'396.85 (art. 149 cpv. 2 LEF);
che in riforma della sentenza impugnata l’opposizione interposta dall’escusso, non avendo egli sollevato eccezioni nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF, va pertanto rigettata in via provvisoria per tale importo (art. 82 cpv. 1 LEF);
che il rigetto non si estende invece alle spese esecutive, sulle quali decide l’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del
28 febbraio 2012);
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art.
11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96 CPC, seguono la soccombenza pressoché totale del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC);
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 32'396.85, raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 32'396.85.
2. Le spese processuali, di complessivi fr. 250.–, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà all’istante fr. 750.– per ripetibili (comprensive dell’IVA).
2. Le spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 600.– per ripetibili (comprensive dell’IVA).
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).