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14.2019.24 • TRAC TI 14.2019.24 Generato dall'IA

Creditor's Bankruptcy Petition Over Settled Debt

Numero d'incarto 14.2019.24
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor petitioned for the bankruptcy of a debtor over an unpaid debt of 370.50 plus interest and costs, leading to the lower court declaring bankruptcy. The debtor appealed, claiming the debt was settled, and provided proof of payment of the original debt, satisfying the requirement under Article 174(2)(1) of the Enforcement and Bankruptcy Act for extinguishing the debt. Furthermore, the court found the debtor's solvency sufficiently plausible based on a subsequent enforcement register extract showing no pending enforcement actions, thus meeting the statutory conditions for the higher court to uphold the appeal and annul the bankruptcy declaration, though the debtor was ordered to cover all resulting procedural costs due to the late payment.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Creditor's Bankruptcy Petition Over Settled Debt: The debtor appealed, claiming the debt was settled, and provided proof of payment of the original debt, satisfying the requirement under Article 174(2)(1) of the Enforcement and Bankruptcy Act for extinguishing the debt. Furthermore, the court found the debtor's solvency sufficiently plausible based on a subsequent enforcement register extract showing no pending enforcement actions, thus meeting the statutory conditions for the higher court to uphold the appeal and annul the bankruptcy declaration, though the debtor was ordered to cover all resulting procedural costs due to the late payment.

Parole chiave

Generato dall'IA
domanda di fallimento spese di mora credito in esecuzione prova della solvibilità spese di procedura deposito del debito

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

The appeal was granted because the conditions listed in this article (extinction of debt and verisimilitude of solvency) were met, leading to the annulment of the bankruptcy.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Applied to justify placing the costs of the appeal proceedings on the appellant (RE 1) due to their late payment causing the judicial procedure.

art. 52 lett. a OTLEF

Cited as a basis for calculating the court fee imposed on RE 1 in the reasoning section, which affects the costs orders.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited as a basis for calculating the court fee imposed on RE 1 in the reasoning section, which affects the costs orders.

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Testo completo

Incarto n. 14.2019.24 · Lugano 15 febbraio 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2019.3 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 28 dicembre 2018 dalla

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 7 febbraio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 febbraio 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, il 28 dicembre 2018 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il

fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 370.50 più interessi e spese.

B. Nel termine impartito dal Pretore, il convenuto non ha presentato osservazioni scritte all’istanza e nessuno ha chiesto la tenuta di un’udienza.

C. Statuendo con decisione del 5 febbraio 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE

1 dal 6 febbraio 2019 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 7 febbraio 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’im­­pugnazione effetto sospensivo parziale. Con e-mail del 15 febbraio 2019 il reclamante ha fatto pervenire alla Camera un estratto aggiornato del registro delle esecuzioni.

Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’e­stinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 7 febbraio 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 quel medesimo giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, come lo è pure la comunicazione dell’estratto del registro delle esecuzioni aggiornate avvenuta in data odierna.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazio­ni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto del suo conto privato presso la Banca __________ relativo al versamento all’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, il 7 febbraio 2019, di fr. 430.–. Accertato d’ufficio che tale importo è bastato a estinguere l’esecuzione promossa dall’istante, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché il documento bancario prodotto dal reclamante non consente di dimostrare che l’ordine di pagamento sia stato dato prima delle ore 09:00, istante in cui è stato decretato il fallimento – dall’estratto esecutivo (al 14 febbraio 2019) prodotto dal reclamante il giorno successivo (e verificato nel sistema informatico dell’ufficio d’esecuzione) si evince che oggi non è più pendente alcuna esecuzione nei suoi confronti ed egli ha anche pagato l’attestato di carenza di beni n. __________ citato nel decreto di effetto sospensivo.

Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 5 febbraio 2019 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–

; –

; – Ufficio di esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Bellinzona; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).