Right to Be Heard in Enforcement Proceeding Opposition Dismissed for Minor Delay
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court reviewed a decision that provisionally rejected an opposition to an enforcement proceeding initiated for unpaid rent and related fees. The key issue was the lower court's refusal to allow the debtor to participate in the hearing due to a minor delay (estimated at about six minutes, possibly caused by a train incident), which resulted in the immediate dismissal of the opposition based solely on the creditors' confirmation of their claims. The court reasoned that denying the debtor a hearing due to a minimal, albeit unannounced, delay violates the right to be heard and constitutes excessive formalism, especially since a customary tolerance period often applies; therefore, the initial decision was annulled, and the case was remanded for a new hearing to allow the debtor to present the merits of their defense, including a claim of payment offset, while rejecting a separate request to cancel the enforcement action as improperly addressed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Right to Be Heard in Enforcement Proceeding Opposition Dismissed for Minor Delay: The key issue was the lower court's refusal to allow the debtor to participate in the hearing due to a minor delay (estimated at about six minutes, possibly caused by a train incident), which resulted in the immediate dismissal of the opposition based solely on the creditors' confirmation of their claims. The court reasoned that denying the debtor a hearing due to a minimal, albeit unannounced, delay violates the right to be heard and constitutes excessive formalism, especially since a customary tolerance period often applies; therefore, the initial decision was annulled, and the case was remanded for a new hearing to allow the debtor to present the merits of their defense, including a claim of payment offset, while rejecting a separate request to cancel the enforcement action as improperly addressed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was used to annul the contested decision and remand the case to the lower court for a new decision after fixing a new hearing.
This provision was implicitly cited when refusing to award compensation to the appellant because no reasoned request was made for it.
Cited in the reasoning section to determine the admissibility of further appeal remedies, but it appears in the final section detailing remedies (which often precedes the dispositive but is not strictly part of the numbered orders, though included here as it directly pertains to the final status of the ruling as per common practice when detailing appeal rights after dispositive orders).
Cited in the reasoning section detailing the conditions for appealing to the Federal Tribunal, which is mentioned in the final remarks after the numbered orders.
Cited in the reasoning section detailing the conditions for lodging a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning section regarding the subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning section regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.
Cited in the reasoning section regarding the deadline for filing an appeal in civil matters with the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning section regarding the amount of the appeal fee, which is covered under the cost provision in the dispositive.
This provision governs the allocation of court costs, which is applied in order 2, assigning costs to CO 1 and CO 2.
Testo completo
Incarto n. 14.2019.238 · Lugano 29 maggio 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella causa SO.2019.4716 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 1° ottobre 2019 da
CO 1, __________ CO 2, __________ (rappr. dalla RA 1, __________) contro
RE 1, IT-__________
giudicando sul reclamo del 20 dicembre 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 dicembre 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 giugno 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 e CO 2 hanno escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 2'700.– oltre agli interessi del 7% dal 1° aprile 2019, 2) fr. 2'700.– oltre agli interessi del 7% dal 1° maggio 2019, 3) fr. 2'700.– oltre agli interessi del 7% dal 1° giugno 2019, 4) fr. 150.– oltre gli interessi di mora del 5% dal 22 maggio 2019, 5) fr. 1'951.60 oltre gli interessi di mora del 5% dal
15 giugno 2019, 6) fr. 20.– e 7) fr. 20.05, indicando quali titoli di credito 1) *“Affitti scoperti di maggio, aprile e giugno 2019 – Fattura del 21.05.2019, conguaglio spese del
31.05. 2019, spese di richiamo del 5.04.2019. Rimanenza sulle spese di
conseguenza.”*, 2) – 5) *“vedi sopra”*, 6) *“Spese di richiamo”* e 7) *“Rimanenza sulle spese di conseguenza con
interesse del 5% p.a. del 1.05.2019.”*
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° ottobre 2019 CO 1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 2'700.– oltre agli interessi del 7% dal 1° aprile 2019, fr. 2'700.– oltre agli interessi del 7% dal 1° maggio 2019 e fr. 2'700.– oltre agli interessi del 7% dal 1° giugno 2019. All’udienza di discussione del 5 dicembre 2019 sono comparsi tempestivamente solo gli istanti, che hanno confermato la propria domanda. Giunta poco dopo la chiusura dell’udienza, la convenuta ha chiesto senza successo al Pretore di riaprirla.
C. Statuendo con decisione del medesimo giorno il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.– senz’assegnare alcuna indennità agli istanti.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un *“ricorso”* (*recte*: reclamo) del 20 dicembre 2019 per ottenere *“l’accoglimento del rigetto contro la
sentenza”* come pure la *“cancellazione dal registro dell’esecuzione e
fallimenti dell’importo di fr. 10'241.65 in quanto regolarmente pagato”*. Nelle osservazioni del 6 febbraio 2020 CO 1 e CO 2 hanno concluso per
la reiezione del reclamo. La reclamante ha confermato il suo punto di vista in una replica spontanea del 24 febbraio 2020, che la Camera ha notificato al Pretore per osservazioni, in particolare sulla tarda comparizione della convenuta all’udienza. La risposta del Pretore è stata intimata alle parti per osservazioni il 6 marzo 2020. Nel termine impartito, la reclamante è rimasta silente, mentre gli istanti hanno nuovamente chiesto la reiezione del reclamo nelle loro osservazioni del 10 marzo 2020.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 20 dicembre 2019 (data del timbro postale) contro la sentenza notificata a RE
1 il 16 dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel caso specifico, visto che la reclamante non è comparsa tempestivamente all’udienza di prima sede, i documenti e le allegazioni di fatto addotti con il reclamo risultano nuovi e pertanto inammissibili. Prima di esaminare la censura di merito della reclamante – secondo cui al rigetto dell’opposizione osterebbe l’accordo raggiunto con i locatori escutenti, che contemplerebbe la compensazione delle pigioni scoperte con la cauzione e con un versamento da lei effettuato il 22 maggio 2019 – occorre vagliare quella formale, con cui la reclamante sostiene di essere giunta in Pretura cinque minuti dopo l’orario previsto per l’inizio dell’udienza a causa di un incidente avvenuto sulla linea ferroviaria Melide-Lugano sulla quale viaggiava.
1.4 A questo riguardo gli istanti, nelle loro osservazioni del 6 febbraio e nella duplica del 10 marzo 2020, hanno contestato che la reclamante avesse dimostrato di essersi trovata quel 5 dicembre 2019 sul treno rimasto fermo alla stazione di Melide.
1.4.1 In realtà importa poco sapere se la convenuta si trovasse effettivamente sul treno in questione. Essa non chiede infatti la restituzione dell’udienza, ciò che avrebbe potuto implicare di esaminare il grado della sua colpa nella mancata comparizione (art. 148 CPC o 33 cpv. 4 CPC), ma si duole, perlomeno implicitamente, di non essere stata ammessa all’udienza malgrado un lieve ritardo di sei minuti.
1.4.2 La reclamante ha specificato nella replica di ricordare perfettamente di essere arrivata in Pretura alle ore 11:26, perché ha espresso alla segretaria la sua perplessità in merito al fatto che l’udienza si fosse conclusa in soli cinque minuti. RE 1 ha anche asserito di aver parlato personalmente con il Pretore, che le ha spiegato di non poter riaprire l’udienza poiché la controparte aveva già lasciato la Pretura. Invitato dalla scrivente Camera ad esprimersi, il Pretore ha dichiarato di non sapere se il ritardo fosse di sei minuti, ma per il resto ha confermato nella sostanza quanto affermato dalla ricorrente nella replica, mentre in duplica le controparti hanno osservato che il Codice di procedura civile non prevede un tempo di attesa “per cortesia”, che un ritardo
non annunciato e motivato tempestivamente non può essere tenuto in considerazione e che la rappresentante della parte istante
all’udienza, CO 1, non ha incrociato RE 1 alla sua uscita né sul pianerottolo, né all’entrata dello stabile della Pretura, e neppure nelle immediate vicinanze.
1.4.3 Che RE 1 si sia presentata in Pretura poco dopo la chiusura dell’udienza si evince chiaramente dalla risposta del Pretore. Vero è che il primo giudice non ha confermato l’entità del ritardo, quantificato dalla reclamante in sei minuti. Risulta però dalla sua risposta che l’udienza è iniziata all’orario previsto, ossia alle 11:20 (come figura sul verbale), e che la parte comparsa si è limitata a confermare le sue conclusioni e a firmare il verbale prima di lasciare la Pretura. Siccome il Pretore non ha osservato un tempo di attesa, non avendo ricevuto un avvertimento telefonico in merito al ritardo della convenuta, si può concludere con ragionevole certezza che l’intera udienza non è durata più di cinque minuti (indicazione che manca nel relativo verbale). Il fatto che CO 1 non abbia incrociato RE 1 quando usciva dalla Pretura ancora non significa che la stessa vi sia giunta con un ritardo più ampio di quanto asserito, poiché anche se *“Lugano* *non è una metropoli”* non si può escludere che le parti abbiano percorso tragitti differenti, a cominciare con la scelta tra scale e ascensore.
1.4.4 Non si disconosce che contrariamente al pregresso diritto processuale di diversi cantoni, il nuovo codice di procedura federale non istituisce il
rispetto di un’attesa di un’ora *(Respektstunde)* prima che la parte possa essere considerata preclusa (Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.
2018, n. 13 ad art. 234 CPC). È lasciato all’apprezzamento del giudice decidere se, prima di considerare la parte preclusa, occorra verificare se essa non si è *“persa nei meandri del palazzo di giustizia”*, se è necessario aspettarla, e se del caso, per quanto tempo (Tappy, op. cit. loc. cit.), oppure addirittura
se è opportuno tentare di raggiungerla telefonicamente (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero,
vol. I, 2a ed. 2017, aggiornamento digitale al 1° novembre 2019, n.
15 ad art. 147 CPC).
Ad ogni modo il potere d’apprezzamento del giudice è limitato dal principio della buona fede e dal correlato divieto del formalismo eccessivo (art. 52 CPC), i quali escludono di ritenere la parte preclusa per soltanto alcuni minuti di ritardo (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 234; sentenze della CEF 14.2011.140 del 10 ottobre 2011 e 14.2012.112 del 3 settembre 2012). Secondo Trezzini il margine di tolleranza in Ticino è per prassi di un quarto d’ora (op. cit. loc. cit.; nello stesso senso: Tappy, op. cit., n. 7 ad art.
147 e n. 14 ad art. 234; Gozzi in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 9 ad art.
147 CPC; Merz in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2a ed. 2016, n. 9 ad art. 147 CPC; Staehelin in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung ZPO, 3a ed. 2016, n. 5 ad art. 147 CPC; Hoffmann-Nowotny in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 4 ad art. 147 CPC; Frey in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 8 ad art. 147 CPC, il quale riferisce di prassi che ammettono un margine di tolleranza fino a 30 minuti).
1.4.5 Nella fattispecie, il diritto di essere sentita della ricorrente (art. 84 cpv. 2 LEF e 53 CPC), alla quale non è stata conferita la facoltà di presenziare all’udienza, deve considerarsi violato, perché non si può senza arbitrio ritenerla preclusa per alcuni minuti di ritardo soltanto. Non si disconoscono invero le esigenze organizzative delle Preture, che possono però essere adattate predisponendo un tempo d’attesa di un quarto d’ora, da indicare nel verbale d’udienza, prima di farlo firmare alla parte comparsa e di chiudere l’udienza.
1.4.6 Siccome la causa non è matura per il giudizio, non è possibile entrare nel merito della domanda volta alla reiezione dell’istanza. La decisione impugnata va invece annullata e la causa rinviata alla giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC) per fissare una nuova udienza ed emettere una nuova decisione.
2. È invece irricevibile la domanda della reclamante volta alla cancellazione dell’esecuzione, posto che la stessa andrebbe semmai indirizzata direttamente all’autorità competente, ossia all’ufficio d’esecuzione (art. 8*a* cpv. 3 LEF e sentenza della CEF 14.2016.137 del 24 novembre 2016, RtiD 2017 II 865 n. 36c, consid. 2.1) e non direttamente alla Camera, men che meno con un reclamo (sentenza della CEF 14.2019.194 del 3 marzo 2020, consid. 7).
3. Le spese processuali relative al presente giudizio seguono la soccombenza pressoché totale degli istanti, siccome gli stessi si sono opposti all’accoglimento del reclamo (v. nello stesso senso già citata sentenza della CEF 14.2011.140). Non si pone invece problema d’indennità, non avendo la ricorrente formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
4. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'100.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è accolto nel senso che la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, per nuovo giudizio previa convocazione delle parti a una nuova udienza.
2. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO
1 e CO 2.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).