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14.2019.231 • TRAC TI 14.2019.231 Generato dall'IA

Appeal Dismissed Due to Execution Withdrawal and Creditor Waiver

Numero d'incarto 14.2019.231
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was filed against a lower court's decision that provisionally rejected an objection to an executive warrant for rent and expenses, despite the debtor having paid the debt *after* the initial filing for objection rejection but *before* the lower court's ruling. The appellate court found the appeal inadmissible because the underlying execution had been officially withdrawn prior to the appeal decision, rendering the appeal without a continuing legitimate interest; furthermore, the creditor had explicitly waived reimbursement of the initial procedural costs and fees, leading the court to also waive the appeal costs for equity reasons, as the creditor's later communication averted a substantive review of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Appeal Dismissed Due to Execution Withdrawal and Creditor Waiver: The appellate court found the appeal inadmissible because the underlying execution had been officially withdrawn prior to the appeal decision, rendering the appeal without a continuing legitimate interest; furthermore, the creditor had explicitly waived reimbursement of the initial procedural costs and fees, leading the court to also waive the appeal costs for equity reasons, as the creditor's later communication averted a substantive review of the appeal.

Parole chiave

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censure procedurali ritiro dell'istanza giudiziaria opposizione tardiva spese legali sospensione della procedura di fallimento rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 59 cpv. 2 lett. a e 60 CPC

The appeal was declared inadmissible because the matter had become devoid of interest due to the withdrawal of the execution.

art. 21 LTG

Cited in the reasoning regarding the moderation of the court fee, although the final order waived collection.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the general principle for allocating procedural costs, but the final order waived collection.

art. 95 cpv. 3 lett. c CPC

Cited in the reasoning concerning the non-issue of compensation claims as no motivated request was made.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited in the reasoning to determine the inadmissibility of a potential appeal to the Federal Tribunal based on the value in dispute.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited in the reasoning regarding remedies available before the Federal Tribunal.

art. 72 cpv. 2 lett. a LTF

Cited in the legal remedies section to establish the possibility of filing an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the legal remedies section to establish the deadline for filing an appeal.

art. 74 cpv. 2 LTF

Cited in the legal remedies section regarding the condition for filing an appeal in civil matters (question of fundamental legal importance).

art. 116 LTF

Cited in the legal remedies section regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal.

art. 113 LTF

Cited in the legal remedies section regarding the subsidiary constitutional appeal.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the legal remedies section regarding the suspension of the appeal deadline during judicial recess.

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Testo completo

Incarto n. 14.2019.231 · Lugano 11 marzo 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2016.5135 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 26 ottobre 2016 da

CO 1 IT- (patrocinato dall’__________ PA 1, __________) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 23 dicembre 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 dicembre 2019 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 gennaio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 6'104.22 oltre agli interessi del 5% dal 22 luglio 2014;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26 ottobre 2016 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

che statuendo con decisione del 17 dicembre 2019, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.– e un’indennità di fr. 150.– a favore dell’istante;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 dicembre 2019 allegando di aver pagato le pigioni e spese poste in esecuzione;

che con messaggio elettronico del 17 gennaio 2020 CO 1, tramite il proprio rappresentante __________, ha comunicato al reclamante di rinunciare al rimborso della tassa di giustizia di fr. 50.– e alle ripetibili di fr. 150.– stabilite dal Pretore nella sentenza impugnata, dal momento che RE 1 aveva pagato il credito posto in esecuzione prima dell’ema­­nazione della sentenza (il

17 dicembre 2019) – ancorché dopo l’i­noltro dell’istanza (nel 2016) – e l’ha invitato a chiedere lo stralcio della procedura di reclamo;

che accertato l’annullamento dell’esecuzione l’11 luglio 2019 in seguito al suo ritiro da parte dell’escutente, il presidente della Camera ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni in merito all’ipotesi di stralcio della procedura di reclamo e alla ripartizione della relativa tassa;

che le parti sono rimaste silenti;

che in seguito al suo ritiro e annullamento, l’esecuzione non può più essere proseguita, a prescindere dall’esito del reclamo, sicché la procedura di reclamo risulta sin dal suo inoltro senza interesse degno di protezione, sicché va dichiarata d’ufficio irricevibile (art. 59 cpv. 2 lett. a e 60 CPC);

che il reclamo è altrettanto senza oggetto relativamente alle spese processuali di prima sede, vista la menzionata rinuncia dell’istante espressa nel messaggio del 17 gennaio 2020;

che le spese processuali relative alla procedura di reclamo vanno di principio poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC);

che nel caso specifico le spese andrebbero poste a carico delle parti metà ciascuno siccome non hanno segnalato al Pretore l’av­venuto pagamento del credito posto in esecuzione né il successivo ritiro dell’esecuzione, ma visto che la segnalazione di CO 1 ha evitato alla Camera di dover entrare nel merito del reclamo – ciò che giustificherebbe in ogni caso di moderare la tassa di giustizia (art. 21 LTG) – ragioni di equità consigliano di rinunciare ad alcun prelievo;

che non si pone invece problema d’indennità, non avendo il reclamante formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'104.22, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese processuali. Fatta salva un’eventuale compensazione, la somma di fr. 150.– anticipata dal reclamante gli è restituita.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).