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14.2019.228 • TRAC TI 14.2019.228 Generato dall'IA

Execution Objection Rejection Upheld Despite Debtor's Circumstances

Numero d'incarto 14.2019.228
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellate court dismissed an appeal against a lower court's final rejection of an objection to an execution order seeking recovery of a debt based on a valid enforceable title. The court reasoned that the appellant's claims regarding psychological/physical ailments preventing her from managing legal correspondence and her precarious economic situation were inadmissible because they were new facts not raised in the initial proceedings, making the appeal insufficiently motivated, and further explained that such grounds are not legally recognized to suspend or reject an application for objection rejection under execution law, though any future enforcement action would consider the debtor's existential minimum and exceptional waiver of court costs was granted due to the appellant's circumstances and acting without legal assistance.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC, Art. 80 cpv. 1 LEF, Art. 81 LEF; Execution Objection Rejection Upheld Despite Debtor's Circumstances: The court reasoned that the appellant's claims regarding psychological/physical ailments preventing her from managing legal correspondence and her precarious economic situation were inadmissible because they were new facts not raised in the initial proceedings, making the appeal insufficiently motivated, and further explained that such grounds are not legally recognized to suspend or reject an application for objection rejection under execution law, though any future enforcement action would consider the debtor's existential minimum and exceptional waiver of court costs was granted due to the appellant's circumstances and acting without legal assistance.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo udienza fallimentare motivi di competenza circostanze eccezionali diritto economico impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 326 cpv. 1 CPC

The provision is cited in the context of stating that new allegations in the appeal are inadmissible, which supports the dispositive decision to declare the appeal inadmissible.

art. 319 lett. a CPC

This article governs the possibility of filing an appeal (reclamo) against the lower court's decision.

art. 48 lett. e n. 1 LOG

This article establishes the jurisdiction of the Execution and Bankruptcy Chamber of the Court of Appeal to hear this specific type of appeal.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Mentioned in the reasoning concerning the possibility of appealing to the Federal Tribunal, which indirectly validates the current decision's framework.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Mentioned in the reasoning when ruling on potential federal appeal thresholds, related to the finality of the decision.

art. 116 LTF

Cited in the context of the alternative remedy (subsidiary constitutional appeal) available against this decision.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the reasoning as the applicable deadline rule for appealing to the Federal Tribunal.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the suspension of appeal deadlines during judicial holidays.

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Testo completo

Incarto n. 14.2019.228 · Lugano 9 gennaio 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa 144/B/19-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 27 agosto 2019 da

CO 1, CO 2, (patrocinati dall’ PA 1, ) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 10 dicembre 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 dicembre 2019 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 ago­sto 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 e CO 2 hanno escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'229.70 oltre agli accessori;

che accogliendo con decisione del 5 dicembre 2019 l’istanza presentata il 27 agosto 2019 dagli escutenti, il Giudice

di pace ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da RE 1, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 120.– e un’indennità di fr. 70.– a favore degli istanti;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 dicembre 2019 facendo valere, da una parte, di soffrire di patologie psicofisiche attestate da certificati medici che non le consentono di affrontare e gestire raccomandate o ingiunzioni inviate dall’ufficio d’esecuzione o direttamente dalla controparte, e dall’altra di trovarsi in una situazione economica molto precaria, che le lasciano solo fr. 300.– mensili per mangiare una volta effettuati i pagamenti relativi al­l’e­conomia domestica;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

che nel caso in esame RE 1 non ha presentato in prima sede osservazioni all’istanza;

che di conseguenza tutte le sue allegazioni contenute nel reclamo sono nuove, e pertanto inammissibili, sicché il reclamo stesso, siccome insufficientemente motivato, risulta irricevibile;

che, sia come sia, in virtù degli art. 80 e 81 LEF il giudice deve pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, salvo che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione;

che nel caso specifico la decisione 27 maggio 2019 della Pretura del Distretto di Lugano prodotta dagli istanti costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF per gli importi dedotti in esecuzione (v. dispositivi n. 1 e 2);

che censure riguardanti la situazione medica ed economica dell’e­­scusso non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015, consid. 7.2, massimata in RtiD 2015 II 900 n. 58c e 14.2014. 173 del 10 settembre 2014, consid. 2.2);

che se RE 1 non è in grado, per ragioni di salute, di badare personalmente ai propri interessi in ambito esecutivo e giudiziario, deve farsi assistere da un terzo, se del caso chiedendo all’autorità regionale di protezione la designazione di un curatore;

che delle difficoltà economiche dell’escussa l’ufficio d’esecuzione terrà conto se del caso in sede di pignoramento, limitandolo alla parte del reddito che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF);

che tenuto conto dei problemi di salute della reclamante e del fatto che ha agito senza l’ausilio di una persona cognita di diritto, si prescinde eccezionalmente dal prelevare spese processuali;

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'229.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).