Creditor Silence and Payment Deferral Lead to Bankruptcy Annulment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor petitioned for the bankruptcy of a debtor due to non-payment of a debt, leading the lower court to issue a bankruptcy decree. The debtor appealed, claiming a payment arrangement had been reached with the creditor prior to the initial decision. The appellate court, noting the creditor's silence on the appeal and finding evidence that the creditor had indeed granted a payment installment plan before the bankruptcy ruling, reasoned that the legal prerequisite for mandatory annulment of bankruptcy based on a creditor-granted deferral was met, thus overturning the lower court's bankruptcy declaration without needing to examine the debtor's general solvency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 150 cpv. 1 CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 242 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC; Creditor Silence and Payment Deferral Lead to Bankruptcy Annulment: The debtor appealed, claiming a payment arrangement had been reached with the creditor prior to the initial decision. The appellate court, noting the creditor's silence on the appeal and finding evidence that the creditor had indeed granted a payment installment plan before the bankruptcy ruling, reasoned that the legal prerequisite for mandatory annulment of bankruptcy based on a creditor-granted deferral was met, thus overturning the lower court's bankruptcy declaration without needing to examine the debtor's general solvency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision establishes the ground for annulling the bankruptcy (failure to pay) because the creditor granted a deferral before the bankruptcy declaration.
Cited as an alternative procedural consideration, noting the creditor withdrew the execution before the decision.
Cited as the basis for imposing legal costs (tassa di giustizia) on the appellant due to their late payment leading to the judicial procedure.
Cited in conjunction with other provisions to determine the amount of the judicial tax imposed on the appellant.
Cited in conjunction with other provisions to determine the amount of the judicial tax imposed on the appellant.
Cited to establish the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.
Cited concerning the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.
Testo completo
Incarto n. 14.2019.217 · Lugano 27 dicembre 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2019.3550 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza inoltrata il 23 luglio 2019 dalla
CO 1 contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 25 novembre 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 18 novembre 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 23 luglio 2019 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della società RE
1 per il mancato pagamento di fr. 7'327.15.
B. All’udienza di discussione del 23 ottobre 2019 è comparsa unicamente la convenuta, che si è opposta all’istanza, precisando di voler prendere contatto direttamente con l’istante per concordare un *“piano di rientro”*.
C. Statuendo con decisione del 18 novembre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 novembre 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere raggiunto un accordo con l’istante prima della pronuncia. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Entro il termine impartitole per esprimersi sul reclamo, la controparte è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2 CPC). Presentato il 25 novembre 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 quello stesso giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi
annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il creditore gli ha concesso una dilazione (art. 172 n. 3 LEF).
2.1 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto un suo scritto del 14 novembre 2019 in cui ringrazia l’istante per averle concesso la possibilità di pagare il debito in sette rate da fr. 1'573.70 cadauna. Certo, in sé quello scritto non dimostra che la CO 1 abbia effettivamente concesso una dilazione, ma siccome la stessa non ha formulato osservazioni al reclamo si può considerare che l’allegazione della reclamante sia vera (art. 150 cpv. 1 CPC *a contrario*). Di conseguenza il presupposto di cui all’art. 172 cpv. n. 3 risultando adempiuto già quando il Pretore ha statuito, il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
2.2 Per abbondanza va inoltre rilevato che l’istante ha poi ritirato l’esecuzione che ha portato al fallimento il 18 novembre 2019, ovvero prima della pronuncia, sicché se tale fatto fosse stato comunicato al Pretore, egli avrebbe dovuto stralciare la causa diventata senza oggetto (art. 242 CPC).
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 18 novembre 2019 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).