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14.2019.216 • TRAC TI 14.2019.216 Generato dall'IA

Direct Tax Collection Objection Dismissal Mootness and Costs Assignment

Numero d'incarto 14.2019.216
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court considered a challenge against the final dismissal of an objection concerning the collection of a federal direct tax; the debtor argued the debt had been paid before the lower court ruled on the creditor's request to dismiss the objection, which the creditor admitted had subsequently been settled, rendering the main appeal moot, leading the court to strike the case from the roll. Despite the case becoming moot, the court addressed costs, reasoning that because the debtor failed to submit observations at the first instance and only presented evidence of payment on appeal, they were responsible for the unnecessary continuation of the objection dismissal procedure, thus assigning the costs of both instances to the debtor.

Regesto Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 318 cpv. 3 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC, Art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; Direct Tax Collection Objection Dismissal Mootness and Costs Assignment: Despite the case becoming moot, the court addressed costs, reasoning that because the debtor failed to submit observations at the first instance and only presented evidence of payment on appeal, they were responsible for the unnecessary continuation of the objection dismissal procedure, thus assigning the costs of both instances to the debtor.

Parole chiave

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esecuzione per crediti fiscali imposta diretta procedura fiscale eccezioni processuali opposizione al precetto esecutivo anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 242 CPC

The appeal was declared moot and the case was struck from the roll based on this provision.

art. 107 cpv. 1 lett. e CPC

Used to determine the equitable distribution of costs when the case becomes moot.

art. 318 cpv. 3 CPC

Applied to determine the allocation of costs for the first instance in conjunction with the appeal proceedings.

art. 326 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning for why the appeal would likely have been deemed inadmissible.

art. 95 cpv. 3 lett. c CPC

Cited in relation to the decision not to award legal fees (indennità) because the counterparty did not request them.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Mentioned when assessing the availability of federal remedies based on the value in dispute.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited when determining that the value in dispute did not meet the threshold for appeal to the Federal Tribunal.

art. 72 cpv. 2 lett. a LTF

Cited in the section on legal remedies, indicating the possibility of filing an appeal in civil matters.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the section on legal remedies, indicating the time limit for filing an appeal.

art. 74 cpv. 2 LTF

Cited in the section on legal remedies, specifying the requirement of 'a question of law of fundamental importance' for appeal.

art. 116 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the grounds for a subsidiary constitutional appeal.

art. 113 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the subsidiary constitutional appeal.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the suspension of the appeal deadline during judicial vacations.

art. 66 cpv. 1 LTF

The decision orders the appellant to bear the procedural costs of CHF 40 for the present judgment (costs provision).

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Testo completo

Incarto n. 14.2019.216 · Lugano 31 marzo 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n. 121.19 somm. (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Stabio promossa con istanza 17 ottobre 2019 dalla

Confederazione Svizzera, Berna (rappresentata dall’RA 1, __________) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 22 novembre 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 14 novembre 2019 dal Giudice di pace supplente;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 agosto 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la Confederazione Svizze­ra ha escusso la RE 1 per l’incasso dell’imposta federale diretta 2016 di fr. 284.– oltre agli interessi del 3% dal 7 agosto 2019 e agli interessi arretrati di fr. 24.50 fino al 6 agosto 2019;

che statuendo con decisione del 14 novembre 2019 il Giudice di pace supplente del circolo di Stabio ha accolto l’istanza presentata dalla Confederazione il 17 ottobre 2019 e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante;

che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 novembre 2019 per ottenerne la modifica *“sulle tasse e spese generate”*;

che la reclamante asserisce di aver pagato il credito posto in esecuzione e produce al riguardo una ricevuta postale di pagamento dell’8 ottobre 2019 a favore dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, il quale le avrebbe confermato la cancellazione del precetto esecutivo in seguito al ritiro dell’esecuzione il 10 ottobre 2019;

che per questo motivo – spiega la reclamante – non ha inoltrato osservazioni all’istanza nel termine impartitole dal primo giudice il 24 ottobre 2019, pur avendo cercato di contattalo invano con una e-mail del 21 novembre 2019 dopo aver ricevuto la decisione di rigetto definitivo dell’opposizione;

che nelle sue osservazioni al reclamo la Confederazione ha ammesso l’avvenuto pagamento del 10 ottobre 2019, ma ha precisato di aver comunque inoltrato il 17 ottobre l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione siccome a quel momento il versamento non le era ancora stato accreditato, e ha preannunciato una richiesta di cancellazione dell’esecuzione;

che la scrivente Camera ha verificato d’ufficio, consultando il registro delle esecuzioni, che effettivamente la somma posta in esecuzione è stata pagata il

10 ottobre 2019 (data di accredito sul conto dell’Ufficio d’esecuzione) e la domanda d’esecuzione è sta­ta ritirata il 20 gennaio 2020 (e non prima contrariamente a quanto allegato dalla reclamante senza prove);

che la procedura di reclamo è così diventata (doppiamente) senza oggetto per quanto attiene alla questione del rigetto dell’opposi­zione;

che la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);

che la questione della ripartizione delle spese e ripetibili, anche di prima sede (art. 318 cpv. 3 CPC), conserva invece un interesse;

che di principio esse sono da ripartire secondo equità nel caso in cui la causa diventi senza oggetto (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; sentenze del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid.

3.1 e della CEF 14.2017.175 del 16 aprile 2018);

che nel caso in esame il reclamo sarebbe verosimilmente dovuto essere dichiarato irricevibile, siccome la RE 1 non ha presentato osservazioni dinanzi al giudice di prime cure nel termine impartitole il 24 ottobre 2019, sicché tutte le allegazioni contenute nel reclamo sono nuove e quindi inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC), come inammissibile è la nuova documentazione acclusa al reclamo (ricevuta di pagamento dell’8 ottobre 2019 [doc. A] ed e-mail del 21 novembre 2019 alla Giudicatura di pace [doc. B]);

che di conseguenza, le spese processuali di entrambe le sedi van­no poste a carico dell’istante, da considerarsi presumibilmente soccombente se il reclamo non fosse divenuto senza oggetto, mentre non è il caso di assegnare ripetibili, non avendo la controparte formulato richieste motivate al riguardo (nel senso dell’art.

95 cpv. 3 lett. c CPC);

che del resto pagando il debito posto in esecuzione solo dopo la promozione dell’esecuzione senz’avvisarne l’escutente, né poi il Giudice di pace supplente *prima* dell’emanazione della decisione impugnata, la RE 1 va comunque tenuta responsabile dell’inutile avvio della procedura di rigetto dell’opposizione e deve pertanto sopportarne le spese;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 308.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 40.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Stabio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).