Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2019.203 • TRAC TI 14.2019.203 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy Annulled Due to Prior Debt Payment

Numero d'incarto 14.2019.203
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for an unpaid debt, leading the lower court to declare the debtor bankrupt; however, the debtor appealed, claiming the debt had been settled, and the appellate court sustained the appeal, annulling the bankruptcy because official records confirmed the debt, including the related court and execution fees, had been fully paid one hour and twenty-one minutes before the bankruptcy ruling was issued, thus satisfying the legal requirement for nullification based on prior extinguishment of the claim, though the debtor was ordered to bear the costs of both judicial proceedings due to the late payment necessitating the legal action.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 255 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Creditor Bankruptcy Annulled Due to Prior Debt Payment: La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di fallimento spese di mora opposizione tardiva deposito del debito annullamento del contratto estinzione del debito Fallimento. Pagamento del credito dell’istante prima della pronuncia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 172 n. 3 LEF

Cited in the reasoning as the core requirement for annulling the bankruptcy due to prior debt extinction, which justifies the ruling in order 1.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited as the legal basis for ordering the appellant (RE 1) to bear the court fees and expenses in both instances due to the necessity of judicial proceedings caused by late payment.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2019.203 · Lugano 27 novembre 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 5 luglio 2019 dalla

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 30 ottobre 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 ottobre 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 5 luglio 2019 l’CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'530.– più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 16 ottobre 2019 nessuno è compar­so.

C. Statuendo con decisione del 28 ottobre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 30 ottobre 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso al­l’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 30 ot­tobre 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 quello stesso giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel caso in esame la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) per il tramite dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano che il pagamento di fr. 3'000.– di cui all’ordine accluso al reclamo è stato accreditato sul conto postale dell’Ufficio il 29 ottobre 2019 alle ore 08:39, ovvero un’ora e 21 minuti prima della pronuncia del fallimento. D’altronde, è stato anche appurato che il versamento è bastato a estinguere il saldo del credito dell’istante, comprese la tassa del decreto di fallimento e l’anticipo delle spese esecutive dell’Ufficio dei fallimenti. Di conseguenza il presupposto di cui all’art.

172 cpv. n. 3 risultando adempiuto già quando il Pretore ha statuito, il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità del reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF (sentenza della CEF 14.2016.134 del 26 luglio 2016, RtiD 2017 I 748 n. 47c consid. 2.2).

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo, successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato nella comminatoria di fallimento, ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 28 ottobre 2019 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1.

III. Notificazione a:

–

; – ; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).