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14.2019.201 • TRAC TI 14.2019.201 Generato dall'IA

Appeal of Bankruptcy Annulment Due to Debt Settlement and Solvency Proof

Numero d'incarto 14.2019.201
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A claimant appealed a lower court's decision declaring the appellant bankrupt due to non-payment of a debt, arguing the debt had since been settled. The appellate court reviewed the requirements for annulling a bankruptcy order under the relevant statute, specifically focusing on the debtor proving the debt's extinction and demonstrating verisimilitude of solvency through documentation. Finding that the appellant provided proof of paying the debt forming the basis of the execution and submitted evidence (including multiple payment receipts and proof of minimal remaining executable claims) suggesting their solvency was more probable than their insolvency, the court accepted the appeal, annulled the bankruptcy declaration, and allocated the associated court costs to the appellant for causing the proceedings through late payment.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Appeal of Bankruptcy Annulment Due to Debt Settlement and Solvency Proof: The appellate court reviewed the requirements for annulling a bankruptcy order under the relevant statute, specifically focusing on the debtor proving the debt's extinction and demonstrating verisimilitude of solvency through documentation. Finding that the appellant provided proof of paying the debt forming the basis of the execution and submitted evidence (including multiple payment receipts and proof of minimal remaining executable claims) suggesting their solvency was more probable than their insolvency, the court accepted the appeal, annulled the bankruptcy declaration, and allocated the associated court costs to the appellant for causing the proceedings through late payment.

Parole chiave

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credito nel fallimento spese di mora prova della solvibilità procedura di annullamento gestione del sinistro opposizione tardiva Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia. Insolvibilità

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF

Used to annul the bankruptcy because the debt, including interest and costs, was extinguished in the meantime.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited as the basis for placing the costs of the judicial procedure on the appellant due to the late payment which necessitated the proceedings.

art. 52 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning for calculating the court fee imposed on the appellant.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the reasoning for calculating the court fee imposed on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 14.2019.201 · Lugano 19 novembre 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 17 luglio 2019 dalla

CO 1 contro

RE 1 (titolare della ditta individuale __________, patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 28 ottobre 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 16 ottobre 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, il 17 luglio 2019 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 790.40 più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 20 agosto 2019 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione del 16 ottobre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE

1 dal 17 ottobre 2019 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 28 ottobre 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugna­­zione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 28 ottobre 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 18 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazio­ni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 18 ottobre 2019 dall’UE di Locarno (doc. B accluso al reclamo) relativa al versamento di fr. 974.70 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – il reclamante ha prodotto anche 14 altre ricevute di pagamento dell’UE di Locarno per complessivi fr. 12'556.05 (doc. C) e la Camera ha verificato d’ufficio che nei suoi confronti rimanevano pendenti solo esecuzioni sospese da opposizione e nessun attestato di carenza di beni.

Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve, anche se l’elevato numero di esecuzioni colpite da opposizione (20) e il loro ammontare non indifferente (oltre fr. 38'000.–) indiziano comunque serie difficoltà finanziarie, che il reclamante dovrà tentare di risolvere attuando senza indugio misure di risanamento se vuole congiurare il rischio di un ulteriore fallimento. Ricordato però che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 16 ottobre 2019 dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa sede, pari a fr. 100.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–

; –

; – Ufficio di esecuzione, Locarno; – Ufficio dei fallimenti, Locarno; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).