Creditor Petition for Bankruptcy Upheld Despite Procedural Complaint
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor successfully petitioned for the declaration of a debtor's bankruptcy based on the debtor's admitted cessation of payments regarding salary claims totaling CHF 19,558 and unpaid social contributions. The appellate court dismissed the debtor's appeal, which alleged a violation of the right to be heard due to the lower court's refusal to postpone the initial hearing when the debtor's representative was unavailable, reasoning that the request for postponement was untimely and insufficiently justified under procedural rules; furthermore, the court found the initial determination of insolvency was supported by the debtor's manager signing a statement acknowledging the debt and the substantiated evidence showing withheld but unremitted social security contributions, thus confirming the lower court's finding of over-indebtedness.
Regesto Legislator
UfficialeFallimento senza preventiva esecuzione per sospensione dei pagamenti. Istanza di rinvio formulata all’udienza dal convenuto che allega l’impossibilità per il suo avvocato di parteciparvi
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis is the substantive legal ground (suspension of payments) used to uphold the bankruptcy decision, as referenced in the reasoning leading to the final order.
This article was cited in the reasoning section regarding the imposition of court costs on the appellant.
This provision, concerning the calculation of the judicial fee, was cited as part of the legal basis for imposing costs.
This procedural rule regarding the appeal in bankruptcy matters was cited in the reasoning section concerning the timeliness of the appeal and the scope of new facts allowed.
This procedural rule governing the appeal in bankruptcy without prior execution was cited concerning the nature of the decision and the admissibility of new facts.
This article was cited as the basis for filing the appeal (reclamo) against the lower court's decision.
This procedural rule concerning the deadline for filing the appeal was cited.
This article regarding summary proceedings was cited in relation to the deadline for the appeal.
This procedural rule concerning the scope of review (motivated grievances) was cited.
This procedural rule regarding the examination based on lower court records was cited.
This procedural rule defining the grounds for appeal (erroneous application of law or manifest error in fact assessment) was cited.
This procedural rule concerning the inadmissibility of new allegations/evidence in the appeal was cited.
This procedural rule concerning the timeliness of requests for adjournment was cited in the context of rejecting the appellant's plea regarding the right to be heard.
This article concerning the deadline for filing a recourse with the Federal Supreme Court was mentioned in the remedies section, but not in the dispositive orders 1-3.
This article concerning the suspension of the recourse deadline during judicial holidays was mentioned in the remedies section, but not in the dispositive orders 1-3.
This article concerning the admissibility of recourse to the Federal Supreme Court was mentioned in the remedies section, but not in the dispositive orders 1-3.
Testo completo
Incarto n. 14.2019.200 · Lugano 28 novembre 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella causa __________ (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 19 settembre 2019 da
CO 1 IT- (patrocinato dall’__________ PA 2, __________) contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 25 ottobre 2019 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 15 ottobre 2019 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 19 settembre 2019, CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione dell’RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 19'558.–.
B. All’udienza di discussione del 14 ottobre 2019 si sono presentate entrambe le parti. Il gerente della convenuta, PI 1, ha chiesto un rinvio dell’udienza, facendo valere di *“aver dato tutto in mano all’avvocato, che oggi non è potuto comparire”*. Ritenendo che fosse tardiva e priva di giustificazione, il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta seduta stante e proceduto alla discussione della causa. La convenuta si è opposta all’istanza, mentre l’istante ha confermato la propria domanda.
C. Statuendo con decisione 15 ottobre 2019 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento dell’RE
1 dal giorno successivo alle ore 09.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 25 ottobre 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, lamentando una violazione del suo diritto di essere sentita. Il
30 ottobre 2019 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 per il rinvio dell’art. 194 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 25 ottobre 2019 contro la sentenza notificata all’RE 1 il 16 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti *pseudonova* o *“unechte Nova”* –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo, applicabile in materia di fallimento senza preventiva esecuzione per il rinvio dell’art. 194 cpv. 1 LEF).
2. La reclamante si duole anzitutto della violazione del suo diritto di essere sentita, nella misura in cui il primo giudice non le ha consentito di essere patrocinata in causa siccome non ha rinviato l’udienza nonostante l’impossibilità del suo patrocinatore di presenziarvi. Lamenta inoltre una lesione della parità delle armi, essendo la controparte stata assistita da un avvocato.
2.1 La censura è inammissibile in quanto insufficientemente motivata. La reclamante non si confronta infatti con la pertinente motivazione del primo giudice, secondo cui la richiesta di rinvio, presentata il giorno stesso dell’udienza, era tardiva e priva di giustificazione.
2.2 Ad ogni modo il reclamo è su questo punto anche infondato. La reclamante ha
ritirato la citazione per l’udienza del 14 ottobre 2019 già il 23 settembre, sicché avrebbe avuto tutto il tempo necessario per contattare
un avvocato disponibile per quella data o perlomeno per chiedere il rinvio dell’udienza prima del giorno in cui si è tenuta. La richiesta, formulata solo all’udienza,
non era quindi tempestiva ai sensi dell’art. 135 lett. b CPC (Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.
2018, n. 10 ad art. 135 CPC; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017,
n. 10-11 ad art. 135 CPC). D’altronde, il gerente della convenuta non ha reso verosimile l’impossibilità per lui
di essere patrocinato all’udienza (v. al riguardo Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 135; Trezzini, op.cit. n. 14 ad art. 135). La decisione del
Pretore aggiunto resiste quindi alla critica, ricordato che non sussiste un
diritto a ottenere il rinvio di un’udienza (sentenza del Tribunale federale 5A_121/2014 del 13 maggio 2014 consid. 3.3).
3. Nel merito, il Pretore aggiunto ha considerato che l’istante aveva reso verosimile di essere creditore della convenuta per prestazioni salariali riconosciute per fr. 13'817.22 e ritenuto dato il presupposto della sospensione dei pagamenti giusta l’art.
191 cpv. 1 n. 2 LEF alla luce del mancato pagamento dei salari e dei contributi di legge del 2018 prelevati sugli stessi, peraltro non contestato dalla convenuta. Il primo giudice ha inoltre reputato senza rilievo, siccome non corroborate da alcun indizio oggettivo, le allegazioni di difesa della debitrice, incentrate sulla contestazione delle pretese per ore straordinarie – peraltro esplicitamente riconosciute in un conteggio del 26 giugno 2019 – e sul fatto che il dipendente avrebbe maturato ogni giorno lavorativo mezz’ora di assenza non giustificata.
3.1 Al riguardo la reclamante contesta che il rendiconto del 30 giugno 2019 possa essere considerato un riconoscimento di debito, difettando una dichiarazione in tal senso da parte sua. Essa afferma inoltre che dal 1° luglio 2019 il dipendente non si è più presentato al lavoro arguendo una *“presunta”* malattia, di modo ch’essa avrebbe diritto di chiedere *“ogni risarcimento”*.
a) Orbene, la reclamante non spiega quale altro significato che un riconoscimento potrebbe avere la firma del suo gerente (avente diritto di firma individuale) sul rendiconto del 30 giugno 2019 (doc. F accluso all’istanza). Ricordato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale all’istante basta rendere verosimile la propria pretesa nei confronti del convenuto (DTF 85 III 151; sentenze del Tribunale federale 5A_117/2012 del 12 luglio 2012 consid. 3.2.2, 5A_442/2015 dell’11 settembre 2015, pubblicata in SJ 2016 I 85 e BlSchK 2015, pag. 228, consid. 4.1.2.1), la decisione impugnata, laddove si fonda su quel rendiconto per ritenere verosimile la pretesa dell’istante, non è manifestamente errata e merita quindi conferma.
b) Quanto al diritto di risarcimento accennato dalla reclamante, non solo essa non l’ha quantificato né espressamente opposto in compensazione, ma neppure ha reso verosimile che l’istante abbia volontariamente e definitivamente abbandonato il posto di lavoro a partire dal 1° luglio 2019 né che i certificati di malattia da essa prodotti con il reclamo (doc. B), relativi ai periodi dal 1° al 4 luglio e dal 9 all’11 luglio 2019, siano falsi o di compiacenza. La decisione impugnata, anche alla luce di questa nuova allegazione, resiste alla critica.
3.2 D’altronde, sempre per la prima volta, la reclamante contesta di aver sospeso il pagamento dei contributi sociali, sostenendo che i documenti prodotti dall’istante indicano unicamente l’avere sul conto individuale del dipendente e non accennano a mancati versamenti. A suo dire il Pretore aggiunto ha interpretato in modo manifestamente errato la documentazione agli atti ed è giunto alla conclusione altrettanto errata ch’essa ha sospeso i suoi pagamenti. Dimostrerà, essa asserisce, di non avere alcuno scoperto con la Cassa cantonale di compensazione.
Nel caso in esame, si evince con ogni evidenza che al 17 luglio 2019 sul conto individuale di CO 1 i contributi AVS/ AI/IPG/AD/AINP per il 2018 e il 2019 non erano stati versati (doc. G) benché la reclamante li avesse trattenuti dal
salario a concorrenza di fr. 3'990.– per il 2018 (doc. H, n. 9). Quest’ultima avrebbe avuto modo di confutare tali evidenze producendo
un’attestazione della Cassa cantonale di compensazione già dal 23 settembre 2019 (data in cui ha ritirato l’istanza) fino alla
scadenza del termine di reclamo contro il decreto di fallimento (art. 174 cpv.
1 per il rinvio dell’art. 194 cpv. 1 LEF). Ora non è più possibile (DTF 136 III
295 consid. 3.2). La sorte del reclamo è così definitivamente segnata. Poiché al reclamo non è stato accordato effetto sospensivo, non è necessario pronunciare nuovamente il fallimento.
4. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE 1.
3. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio di esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).