Inadmissibility of Unmotivated Appeal in Debt Enforcement Procedure
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFollowing a provisional rejection of an objection by a lower court in a debt enforcement procedure initiated based on a certificate of deficiency, the appellant filed a document claiming disagreement, purportedly due to illness preventing attendance at the hearing, but this document lacked the required specific legal reasoning for the appeal. The appellate court held that since the appeal was not motivated as mandated by procedural law, it was inadmissible, even though the court decided not to impose costs given the appellant's pro se status and lack of legal training.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 319 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Inadmissibility of Unmotivated Appeal in Debt Enforcement Procedure: The appellate court held that since the appeal was not motivated as mandated by procedural law, it was inadmissible, even though the court decided not to impose costs given the appellant's pro se status and lack of legal training.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article, requiring the appeal to be reasoned, is implicitly the basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of motivation in order 1.
This article would have been the basis for ordering costs, but the court decided not to collect them in order 2.
Testo completo
Incarto n. 14.2019.199 · Lugano 29 ottobre 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 5 luglio 2019 dalla
CO 1 contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 21 ottobre 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 ottobre 2019 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 luglio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di un attestato di carenza di beni del 9 agosto 2017 di fr. 28'311.20 e di spese varie di fr. 10.–;
che statuendo con decisione del 15 ottobre 2019, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza
del 5 luglio 2019 della CO 1 e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da RE 1, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– senz’assegnare indennità all’istante;
che con scritto spedito il 21 ottobre 2019 RE 1 è insorto al Pretore dichiarando di non essere d’accordo con la sua decisione e, per quanto è dato di capire, di non essersi presentato all’udienza del 15 ottobre 2019 perché non stava bene, alludendo a un certificato medico che non ha prodotto;
che la Pretura ha trasmesso tale scritto alla Camera come reclamo contro la
sentenza del 15 ottobre 2019;
che la sentenza appena menzionata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I
94 consid. 8.2 con rinvii);
che nella fattispecie RE 1 non ha indicato alcun motivo al suo disaccordo e non ha neppure spiegato quale malattia l’abbia impedito di presentarsi all’udienza e perché non è stato in grado di avvertirne il Pretore prima del 15 ottobre;
che lo scritto di RE 1 va pertanto dichiarato irricevibile per carente motivazione;
che in assenza di una chiara e motivata istanza di citazione delle parti a una nuova udienza, non è pertanto necessario rinviare la causa al primo giudice (cfr. sentenza della CEF 14.2018.40 del 27 marzo 2018);
che la tassa del presente giudizio andrebbe posta a carico di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, il reclamante risultando sprovvisto di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un avvocato;
che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
che non è neppure necessario notificare il giudizio odierno alla CO 1;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 28'321.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).