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14.2019.190 • TRAC TI 14.2019.190 Generato dall'IA

Pension Fund v. Debtor (Annulment of Bankruptcy)

Numero d'incarto 14.2019.190
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A pension fund initiated bankruptcy proceedings against a debtor for an unpaid contribution of CHF 4,460.55, which resulted in the lower court declaring the debtor bankrupt after no one appeared at the hearing. The debtor appealed, claiming the debt had been settled, and presented a receipt showing payment of CHF 1,710.55 to clear the execution file in question. The appellate court, while noting numerous other pending executions, found that the debtor was making required payments on certain accounts and had successfully satisfied the execution leading to the bankruptcy, thus making the debtor's solvency sufficiently plausible under the relevant law, leading to the annulment of the bankruptcy declaration, although costs associated with the proceedings were assessed against the debtor.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 255 lett. a CPC, Art. 123 LEF; Pension Fund v. Debtor (Annulment of Bankruptcy): The debtor appealed, claiming the debt had been settled, and presented a receipt showing payment of CHF 1,710.55 to clear the execution file in question. The appellate court, while noting numerous other pending executions, found that the debtor was making required payments on certain accounts and had successfully satisfied the execution leading to the bankruptcy, thus making the debtor's solvency sufficiently plausible under the relevant law, leading to the annulment of the bankruptcy declaration, although costs associated with the proceedings were assessed against the debtor.

Parole chiave

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procedura di fallimento contributi di previdenza impagati fondo pensionistico credito di contributi accantonamento per rischi e perdite assunzione di debito Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF

This provision establishes the condition for annulling the bankruptcy declaration based on the subsequent extinction of the debt for which execution was initiated.

art. 174 cpv. 2 LEF

Cited as the legal basis for annulling the bankruptcy declaration because the requirements regarding debt payment and debtor solvency were met.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited to justify placing the costs of the first instance (court fee and bankruptcy office expenses) on the appellant due to the late payment that necessitated the judicial procedure.

art. 52 lett. a OTLEF

Cited in conjunction with art. 61 cpv. 1 OTLEF for calculating the judicial fee imposed on the appellant.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in conjunction with art. 52 lett. a OTLEF for calculating the judicial fee imposed on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 14.2019.190 · Lugano 5 dicembre 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2019.2830 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 giugno 2019 dalla

CO 1 contro

RE 1 (rappresentata dalla RA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 10 ottobre 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 7 ottobre 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 7 giugno 2019 la cassa pensione CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'460.55 più interessi.

B. All’udienza di discussione del 25 settembre 2019 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione del 7 ottobre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 ottobre 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’an­­nullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Entro il ter­mine impartitole, la controparte non ha presentato osservazioni al reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 10 ot­tobre 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 l’8 ot­tobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazio­ni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano l’8 ottobre 2019 relativa al versamento di fr. 1'710.55 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art.

174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che nei confronti della reclamante erano pendenti 37 esecuzioni per oltre fr. 80'000.– complessivi, di cui tre in fase di pignoramento e quattordici allo stadio della realizzazione. A un esame più approfondito, si evince però che per queste ultime la reclamante ha ottenuto delle dilazioni nel senso dell’art. 123 LEF, che sta rispettando, mentre i pignoramenti si sono rivelati fruttuosi. D’altronde, essa ha pagato l’unica esecuzione (n. __________) sfociata finora in un attestato di carenza di beni (v. la ricevuta 8 ottobre 2019 ac­clusa al reclamo).

Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato. Essa è però invitata a perseguire con la massima diligenza il proprio risanamento perché nell’ipotesi – non remota – di un ulteriore fallimento, in un eventuale procedura di reclamo la Camera non potrà dimostrare la stessa indulgenza che nel caso oggi in esame.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 7 ottobre 2019 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 250.– è posta a carico della RE 1.

III. Notificazione a:

– ; –

; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).