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14.2019.188 • TRAC TI 14.2019.188 Generato dall'IA

Asset Attachment Procedural Costs Limitation

Numero d'incarto 14.2019.188
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party successfully challenged the initial imposition of CHF 2,000 in procedural costs following an order for the attachment of assets totaling CHF 836,138.35 against another entity, arguing the fee exceeded the statutory range of CHF 70 to CHF 1,000 applicable under the relevant ordinance for summary enforcement procedures. The appellate court reasoned that while the initial fee was outside the legal maximum, the fee should be set at the higher end of the permitted range due to the significant claim value, the work involved in reviewing the extensive documentation, and the commercial nature of the attaching party; consequently, the court partially granted the appeal, reducing the procedural cost to CHF 1,000 while waiving costs for the appeal proceedings themselves given the unilateral nature of the attachment and appeal.

Regesto Legislator

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Art. 48 dell, Art. 48 OTLEF, Art. 95 cpv. 2 CPC, Art. 107 cpv. 2 CPC, Art. 107 CPC, Art. 319 lett. c CPC; Asset Attachment Procedural Costs Limitation: The appellate court reasoned that while the initial fee was outside the legal maximum, the fee should be set at the higher end of the permitted range due to the significant claim value, the work involved in reviewing the extensive documentation, and the commercial nature of the attaching party; consequently, the court partially granted the appeal, reducing the procedural cost to CHF 1,000 while waiving costs for the appeal proceedings themselves given the unilateral nature of the attachment and appeal.

Parole chiave

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spese di procedura procedura di sequestro procedura esecutiva persona giuridica procedura per direttissima sostanza

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 139 III 197
48 OTLEF, la procedura di rigetto dell’opposizione essendo d’indole sommaria (DTF 139 III 197 consid.
DTF 139 III 475
Refusal of Legal Aid Due to Non-Futility in Appeal Proceedings
DTF 140 III 507
patrocinio (DTF 140 III 507 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48 OTLEF

This provision establishes the applicable fee range that the court used to partially uphold the appeal and fix the procedural costs.

art. 95 cpv. 2 CPC

This procedural rule was cited as justification for waiving court costs for the appeal judgment.

art. 281 cpv. 2 LEF

This provision was mentioned regarding the priority of reimbursement of costs from the proceeds of the seized assets.

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Testo completo

Incarto n. 14.2019.188 · Lugano 10 ottobre 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza presentata il 25 settembre 2019 dalla

RE 1 IT- (patrocinata dalla MLaw PA 1 , __________) contro

CO 1 (Gabon)

giudicando sul reclamo del 7 ottobre 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 25 settembre 2019 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che in accoglimento dell’istanza presentata il 25 settembre 2019 dalla RE 1, con decreto del medesimo giorno il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di procedere, nei confronti della società CO 1, al sequestro di tutti gli averi patrimoniali depositati presso la succursale luganese della banca __________, di cui la convenuta è titolare o avente diritto economico, a concorrenza di fr. 836'138.35 oltre agli interessi dell’8% dal 15 dicembre 2018;

che il Pretore ha posto a carico dell’istante le spese processuali di fr. 2'000.–;

che la sequestrante, con il reclamo in esame, chiede di ridurre la tassa di giustizia a fr. 500.–, facendo valere che per un valore litigioso compreso, come nel caso concreto, tra fr. 100'000.– e fr. 1'000'000.– l’art. 48 dell’ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF, RS 281.35) stabilisce la tassa di giustizia tra fr. 70.– e fr. 1'000.–;

che interposto il 7 ottobre 2019 a fronte di una decisione notificata ai patrocinatori della RE 1 il 26 settembre 2019 (doc. D ed E acclusi al reclamo), il reclamo è tempestivo (combinati art. 110, 321 cpv. 2 e

251 lett. a CPC);

che come rettamente rilevato dalla reclamante, la tassa di giustizia andava fissata in base all’art. 48 OTLEF, la procedura di rigetto dell’opposizione essendo d’indole sommaria (DTF 139 III 197 consid. 4.2);

che per un valore litigioso di fr. 836'138.35 la norma prevede una tassa di giustizia onnicomprensiva tra fr. 70.– e fr. 1'000.–;

che nel fissarne l’importo all’interno della “forchetta” prescritta dal­la legge, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (Denis Tappy, Les différentes procédures selon le Code de procédure civile et les litiges judiciaires en matière de poursuites: champs d’application et problèmes choisis, JdT 2014 II 93) e può tenere conto, oltre al valore litigioso, di altri elementi quali il dispendio lavorativo del giudice superiore o inferiore alla media, il genere e la complessità della causa, il comportamento delle parti e la situazione finanziaria della parte chiamata a pagare la tassa (Eugster in: Gebührenverordnung, Kurzkommentar, 2008, n. 4 ad art. 48 OTLEF);

che visto il margine d’apprezzamento lasciato dalla legge, l’auto­­rità giudiziaria superiore deve dar prova di un certo ritegno nel sostituire la propria valutazione a quella del primo giudice (sentenza della CEF 14.2018.56 del 21 settembre 2018 consid. 5.1);

che nella fattispecie, la tassa di fr. 2'000.– determinata dal primo giudice esula dai limiti della tariffa e va quindi ricondotta tra i medesimi (da fr. 70.– a fr. 1'000.–);

che la reclamante postula una riduzione della tassa di giustizia a fr. 500.– senza tuttavia indicare i motivi per cui essa dovrebbe situarsi circa a metà della “forchetta” stabilita dalla legge;

che in particolare non contesta la decisione del Pretore di fissare la tassa nella fascia alta della tariffa (scelta per errore);

che, del resto, tenuto conto del dispendio lavorativo del giudice (comprendente la lettura di un’istanza di 16 pagine, cui erano acclusi 23 documenti), della complessità della causa (riassunta in 6 pagine), del valore litigioso (vicino al massimo della fascia tariffale determinante) e della situazione finanziaria della sequestrante (una società commerciale che conclude contratti milionari), appare corretto stabilire la tassa nella fascia alta della tariffa;

che in parziale riforma della decisione impugnata, le spese processuali di prima sede vanno così fissate in fr. 1'000.–;

che la domanda di effetto sospensivo, a prescindere dall’effettiva esistenza di un danno irreparabile, diventa così senza oggetto;

che si giustifica di rinunciare a prelevare le spese processuali per l’odierno giudizio (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e

61 cpv. 1 OTLEF), non potendo essere assunte né dall’istante, che risulta parzialmente vincente, né dal presunto debitore in ragione del

carattere unilaterale della procedura di sequestro e di reclamo (per analogia art. 107 cpv. 2 CPC e Tappy in: Commentaire romand, Code de

procédure civile, 2a ed. 2018, n. 37 ad art. 107 CPC);

che sempre per il carattere unilaterale della procedura di sequestro e di reclamo, la CO 1 non può essere costretta a rifondere ripetibili alla reclamante, ma neppure il Cantone, visto il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC (sentenza della CEF 14.2017.197 del 15 dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 107);

che contrariamente a quanto si

evince dall’art. 319 lett. c CPC in caso di reclamo per ritardata giustizia (DTF 139 III 475 consid. 3.3) o dall’art. 121 CPC in

caso di reclamo contro il rifiuto o la revoca totale o parziale del gratuito

patrocinio (DTF 140 III 507 consid. 4), lo Stato non può infatti essere considerato parte al (normale) reclamo contro la

decisione sulle spese contenuta nel decreto di sequestro (v. sentenza della CEF 14.2019.132 del 16 agosto 2019, consid. 7);

che né il reclamo né il giudizio odierno vanno notificati alla CO 1 visto il carattere unilaterale della procedura di sequestro e il fatto che la riduzione

delle spese processuali può avere solo effetti positivi per lei, ricordato che la sequestrante potrà farsele rimborsare in priorità sul provento della

realizzazione dei beni sequestrati (art. 281 cpv. 2 LEF), ove il sequestro non dovesse essere nel frattempo revocato;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'500.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza le spese processuali per l’emanazione del decreto di sequestro sono stabilite in fr. 1'000.–.

2. Non si riscuotono spese processuali per il giudizio odierno.

3. Notificazione alla PA 1, .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv.

2 LTF).