Debtor's Appeal Granted Annulment of Bankruptcy Due to Pre-existing Payment Agreement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for an unpaid debt, which the lower court granted; however, the debtor appealed, submitting evidence that they had reached a payment plan agreement with the creditor in May, before the bankruptcy ruling, and had adhered to the installments, leading the appellate court to reason that the lower court would have dismissed the bankruptcy application under the relevant law had this arrangement been known, and thus the appeal was granted, annulling the bankruptcy, though the debtor was assessed costs for necessitating the appeal due to late initial payments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Debtor's Appeal Granted Annulment of Bankruptcy Due to Pre-existing Payment Agreement: La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was granted and the bankruptcy annulled based on the finding that a payment agreement had been reached before the bankruptcy ruling, as per this provision.
Cited as the basis for the appealability of the lower court's decision regarding bankruptcy.
Cited as the basis for allocating the court fees to the appellant due to their late payments that necessitated the legal procedure.
Cited in the reasoning for the allocation of the court fees for the first instance.
Cited in the reasoning for the allocation of the court fees for the first instance.
Cited in the reasoning as the provision confirming that the appellant's solvency did not need verification because the appeal was allowed on other grounds.
Not explicitly cited in the dispositive; this reference appears in the omitted section regarding legal remedies against the Federal Tribunal decision, not the actual orders.
Testo completo
Incarto n. 14.2019.181 · Lugano 9 ottobre 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza presentata il 21 maggio 2019 dalla
CO 1 contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 30 settembre 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 25 settembre 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 21 maggio 2019 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'933.45.
B. All’udienza di discussione dell’11 settembre 2019 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 25 settembre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 settembre 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere concluso con l’istante, prima del fallimento, un accordo di pagamento a rate dell’importo posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito alla sua successiva richiesta di annullamento del fallimento.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2 CPC). Presentato il 30 settembre 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 26 settembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel caso in esame la reclamante ha prodotto uno scritto del 30 settembre 2019 (doc. E), con cui l’istante ha chiesto all’Ufficio dei fallimenti di Lugano di annullare il fallimento, precisando di aver convenuto con la RE 1 nel mese di maggio del 2019 un piano di pagamento prevedente il versamento di rate di fr. 1'000.– mensili e dando atto che lo stesso è stato rispettato, ciò che risulta del resto dalle ricevute accluse al reclamo (doc. D). Ha d’altronde indicato che in caso di (futuro) mancato rispetto del piano avrebbe proceduto a presentare una nuova domanda di fallimento. Se ne deduce che la CO 1 ha concesso alla convenuta una dilazione nel maggio del 2019 – come s’intuisce dall’email 28 maggio 2019 allegata al reclamo (doc. C terzo foglio) –, ovvero prima della pronuncia del fallimento (del 26 settembre). L’avesse saputo per tempo, il Pretore avrebbe respinto l’istanza in virtù dell’art. 172 n. 3 LEF. Il reclamo va pertanto accolto e il fallimento annullato, senza che sia necessario verificare la solvibilità della reclamante (giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF).
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, i cui tardivi primi pagamenti (dopo la scadenza del termine indicato nella comminatoria di fallimento) hanno reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 25 settembre 2019 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.
III. Notificazione a:
–
; – ; –
Ufficio di esecuzione, Lugano; –
Ufficio dei fallimenti, Lugano; –
Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –
Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).