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14.2019.18 • TRAC TI 14.2019.18 Generato dall'IA

Canton Debt Enforcement Appeal Discontinuance

Numero d'incarto 14.2019.18
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The matter involved an appeal against a lower court's final rejection of an objection to an enforcement proceeding initiated by the Canton seeking collection of a debt of 742.70, which the appellant had initially challenged via a "letter-appeal" but subsequently requested be considered void. The appellate court acknowledged that the withdrawal of the appeal constitutes a discontinuance, which ends the dispute and is treated as a final judgment, leading to the case being struck from the roll, with the appellant generally bearing the costs. However, in this exceptional case, given the appellant was not legally represented and immediately signaled the error, the court decided not to impose procedural costs, noting that the low value of the dispute precluded the possibility of a federal appeal based on fundamental legal issues.

Regesto Legislator

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Art. 219 CPC, Art. 241 CPC, Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF; Canton Debt Enforcement Appeal Discontinuance: The appellate court acknowledged that the withdrawal of the appeal constitutes a discontinuance, which ends the dispute and is treated as a final judgment, leading to the case being struck from the roll, with the appellant generally bearing the costs. However, in this exceptional case, given the appellant was not legally represented and immediately signaled the error, the court decided not to impose procedural costs, noting that the low value of the dispute precluded the possibility of a federal appeal based on fundamental legal issues.

Parole chiave

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ritiro della domanda di esecuzione oggetto della lite spese di esecuzione censure procedurali impugnazione della cancellazione abbandono del procedimento Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo. Ritiro

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 cpv. 3 CPC

Cited in the reasoning as the basis for striking the case from the roll due to withdrawal/desistance, which is reflected in order 1.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning as the procedural basis for allocating costs upon desistment, although costs were ultimately waived in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 14.2019.18 · Lugano 12 marzo 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Fiscalini

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 20 novembre 2018 dallo

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) contro

RE 1

giudicando sulla *“lettera-ricorso”* del 28 gennaio 2019 di RE 1 al Giudice di pace del Circolo di Vezia in

merito alla decisione emessa il 2 gennaio 2019 da quest’ultimo, con cui ha accolto l’istanza presentata il 20 novembre 2018 dallo Stato del

Canton Ticino, rigettato in via definitiva l’opposizione di RE 1 all’esecuzione n. __________ del­l’Ufficio di esecuzione di Lugano

volta all’incasso di fr. 742.70 e posto a suo carico le spese processuali di fr. 130.– e un’indennità di fr. 65.– a favore dell’istante;

preso atto che con scritto del 29 gennaio RE 1 ha chiesto al Giudice di pace di considerare nulla la sua precedente lettera;

considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 8 ad art. 241 CPC);

dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv.

1 CPC);

ritenuto che nel caso concreto, si può tuttavia, eccezionalmente, prescindere dal prelevare spese processuali, il reclamante, che non è assistito da un legale, avendo immediatamente segnalato il proprio errore;

appurato che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

posto che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 742.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF;

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– __________, __________ – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).