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14.2019.177 • TRAC TI 14.2019.177 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Failure to Challenge Reasoning on Notification and Merits of Foreign Judgment

Numero d'incarto 14.2019.177
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant contested a lower court decision that partially rejected their opposition to an executive decree seeking payment of professional fees based on a foreign decision, primarily arguing a lack of proper notification to establish the debt amount. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant merely reiterated prior arguments without sufficiently confronting the reasoning of the first instance judge, who had found proof of notification via an Italian bailiff's report and correctly ruled that the merits of the foreign decision could not be re-examined, while also deeming a request for time to reach an out-of-court settlement a new, inadmissible claim.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Irricevibilità del reclamo insufficientemente motivato. Richiesta di sospensione in vista di un accordo stragiudiziale

Parole chiave

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notificazione della decisione decisione straniera decisione incidentale impugnabile interpretazione della sentenza allegazione motivata grave deficienza del procedimento all'estero

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 142 I 94
1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 326 cpv. 1 CPC

Used to declare the request for an extension of time for a settlement agreement inadmissible because it constituted a new allegation in the appeal.

art. 106 cpv. 1 CPC

Basis for ordering the appellant to pay the court costs because the appeal failed (followed the outcome of the case).

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Testo completo

Incarto n. 14.2019.177 · Lugano 17 febbraio 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2019.557 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 11 luglio 2019 da

avv. CO 1, (Francia) (patrocinato dall’avv. PA 1, ) contro

RE 1, (ora patrocinata dall’avv. RA 1, )

giudicando sul reclamo del 23 settembre 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 9 settembre 2019 dal Pretore aggiunto supplente;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 gennaio 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, l’avv. CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 59'146.94 oltre agli interessi del 5% dal 30 settembre 2018, indicando quale titolo di credito: *“Onorari e spese dovuti per le prestazioni professionali svol­te dall’Avv. CO 1 sulla base della convenzione sottoscritta dalla Sig.ra RE 1 il 25 luglio 2011, oltre a interessi legali, per l’ammontare complessivo di EUR 52'555.86, al cambio odierno”*.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecuti­vo, con istanza dell’11 luglio 2019 l’avv. CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’8 agosto 2019. Con replica del 22 agosto 2019 l’istante ha confermato la sua domanda. Il 9 settembre 2019, ossia scaduto (il

5 settembre) il termine impartitole, RE 1 ha inoltrato tardivamente una repli­ca scritta (giunta alla Pretura dopo l’emanazione della decisione).

C. Statuendo con decisione del 9 settembre 2019, il Pretore aggiunto supplente ha accolto parzialmente l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 59'051.70 (anziché fr. 59'146.94) oltre agli interessi del 5% dal 30 settembre 2018 su fr. 46'728.86, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 400.– e un’indennità di fr. 800.– a favore dell’istante.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 settembre 2019 per ottenerne

implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza nonché *“un termine per poter raggiungere un accordo

di carattere stragiudiziale”*. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 23 settembre 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 13 settembre 2019, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.

8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_ 290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.

1.3.1 Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto supplente ha ritenuto che la decisione dell’ordine degli avvocati di __________ del 27 maggio 2015 *(“Ordonnance de taxe”)*, munita dell’attestato previsto dall’allegato V della Convenzione di Lugano, con cui l’autorità competente secondo il diritto francese ha certificato l’esecutività della decisione, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo del­l’opposizione, ma solo per fr. 59'051.70 in mancanza di un titolo di rigetto per i costi di notifica di € 84.63. Ha d’altronde respinto tutte le censure sollevate dalla convenuta, dapprima quella secondo cui il *“certificat de non recours”* non sarebbe un valido titolo di rigetto, siccome l’istante non lo ha mai preteso, poi quella secondo cui la decisione non le sarebbe stata notificata, visto che agli atti figura una relazione del competente ufficiale giudiziario italiano che conferma di aver notificato la decisione alla convenuta il 25 novembre 2015, e infine le censure di contrarietà all’ordine pubblico svizzero, insufficiente motivata, e di lesione del principio del­l’uguaglianza di trattamento, poiché infondata. Da ultimo, il Pretore ha rilevato che *“le ulteriori confuse censure”* della convenuta sulle conclusioni del giudice estero non sono ammissibili in quanto il giudice dello stato nel quale è richiesto il riconoscimento non può riesaminare la decisione nel merito.

1.3.2 Nel reclamo RE 1 rimprovera anzitutto al Pretore di non aver tenuto conto del principio del *“Notium facere”* (*recte*: *“Notum facere”*, ovvero rendere noto), siccome non è stata effettuata alcuna notifica che potesse portarla a conoscenza *“di un’obbligazio­­ne così esosa”* da parte dell’istante. Afferma che così non le è stata data la possibilità di venire a conoscenza del *“Quantum debeatur”* (ovvero quanto sia dovuto). In tal modo, la reclamante ribadisce sostanzialmente un argomento da lei già avanzato in sede d’os­servazioni all’istanza, ma nel reclamo omette di confrontarsi con la motivazione del giudice di prime cure, ovvero non spiega perché il Pretore avrebbe sbagliato a ritenere che la notifica della decisione (doc. D) sia stata comprovata dall’istante mediante la produzione della relazione del competente ufficiale giudiziario italiano che attesta di aver notificato la decisione alla convenuta il 25 novembre 2015 (doc. F). Ribadire semplicemente quanto già esposto in prima sede non costituisce una motivazione sufficiente giusta l’art.

321 cpv. 1 CPC (v. sopra consid. 1.3). Ad ogni modo, sia detto per abbondanza, non è determinante l’allegazione – formulata in prima sede ma non ribadita nel reclamo – secondo cui la convenuta risiede in Svizzera dal 10 febbraio 2014, dal momento che ciò ancora non dimostra che effettivamente quel giorno non si trovava all’indirizzo indicato sulla relazione (che risulta essere, o essere stata la sua abitazione in Italia, cfr. doc. 4).

1.3.3 La reclamante prosegue rimproverando all’avv. CO 1 di aver trasgredito, nell’ambito del suo mandato, le tempistiche del *“petium”* (*recte*: *“petitum”* ovvero oggetto della domanda giu­diziale). Tale allegazione non rientra tra quelle enumerate all’art.

81 LEF e, siccome verte sul merito del credito vantato dall’istante, andava comunque sollevata nella procedura che ha portato alla decisione del 27 maggio 2015 o con un ricorso contro tale decisione (sentenza della CEF 14.2018.2 del 6 giugno 2018 consid. 6).

1.3.4 Infine la reclamante chiede che le venga assegnato un termine per poter raggiungere un accordo stragiudiziale con la contropar­te. La domanda è nuova e pertanto irricevibile (art. 326 cpv. 1 CPC). Ad ogni modo, proroghe di termini e sospensioni giusta l’art. 126 CPC possono essere concesse solo restrittivamente in casi eccezionali, stante il carattere sommario e celere della procedura di rigetto dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2016.119 del 10 ottobre 2016, consid. 4 con rinvii). Nel caso in esame, la reclamante non rende verosimile l’esistenza di trattative in corso tra le parti né spiega perché ha atteso più di quattro anni per ipotizzare un accordo stragiudiziale. Accordo che rimane comunque possibile durante la procedura di esecuzione e può porvi fine se ne prevede il ritiro.

1.3.5 In definitiva, il reclamo si rivela dunque integralmente irricevibile.

2. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, la controparte, cui reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 59'051.70, supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– avv. – avv.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).