Appeal of Provisional Rejection of Opposition Due to Denial of Right to Be Heard
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's provisional rejection of an opposition to an execution order, arguing that the decision was inadequately reasoned and violated their right to be heard because the lower court ruled after the claimant submitted a reply brief without giving the debtor the opportunity to respond. The appellate court upheld the appeal, finding that the failure to communicate the claimant's reply brief to the debtor before ruling constituted a manifest violation of the right to be heard, rendering the decision unreviewable on the merits due to limited factual review in the appeal stage; consequently, the decision was annulled and the case was remanded to the first instance court to issue a new decision after allowing the debtor to respond to the reply brief, either in writing or at a hearing.
Regesto Legislator
UfficialeRigetto provvisorio dell’opposizione. Omissione di comunicare la replica al convenuto. Sentenza non sufficientemente motivata. Nozione di reclamo e motivazione
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court ordered the case to be sent back to the lower court for a new decision because the case was not ready for judgment due to a procedural error.
Cited implicitly as the basis for annulling the decision due to violation of the right to be heard (Art. 1, point a of the considerations).
Used to decide that the judicial fee for the current proceeding is borne by the State due to the necessity of remand.
Cited in the reasoning to establish the admissibility of the appeal (reclamo) against the lower court's decision.
Cited in the reasoning regarding the non-assessment of costs/reimbursable expenses because no reasoned request was made by RE 1.
Mentioned to confirm that the appeal value does not reach the threshold for appeal to the Federal Supreme Court.
Testo completo
Incarto n. 14.2019.174 · Lugano 30 settembre 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 13 maggio 2019 dalla
CO 1 contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell’8 settembre 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 agosto 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 marzo 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 892.80 oltre agli interessi dell’8% dal 31 gennaio 2019, indicando quale titolo di credito il *“contratto __________ 25/5 del 26.05.15, spese amministrative, spese esecutive”*.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 maggio 2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del’11 giugno 2019. Con replica del 16 luglio 2019, l’istante ha contestato le allegazioni del convenuto.
C. Statuendo con decisione del 22 agosto 2019, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 125.– e un’indennità di fr. 20.– a favore dell’istante.
D. Con scritto dell’8 settembre 2019 indirizzato al Giudice di pace e da quest’ultimo trasmesso alla Camera quale reclamo contro la decisione appena citata, RE 1 si è opposto al pagamento richiesto.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la
Camera verifica d’ufficio – nel senso che il memoriale deve contenere delle conclusioni chiare (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3) e indicare le ragioni per le quali la sentenza di primo grado è
contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Nel caso in esame, risulta evidente che nell’opporsi al pagamento della
somma richiesta RE 1 contesta la decisione di rigetto e postula implicitamente la reiezione dell’istanza. Si può d’altronde prescindere dal verificare se il suo scritto dell’8 settembre 2019 soddisfi anche il secondo requisito. In effetti, dal momento che la decisione impugnata è insufficientemente motivata, nella misura in cui il Giudice di pace non si determina sulle osservazioni dell’escusso, quest’ultimo non era in grado di capire il motivo dell’accoglimento dell’istanza e di contestare la decisione con cognizione di causa. La sua opposizione va quindi considerata come un valido reclamo contro la sentenza del 22 agosto 2019.
1.2 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nel caso in esame l’incarto trasmesso dal Giudice di pace non contiene la prova della notifica della decisione all’escusso. Ricordato che l’onere della prova della notificazione di un atto ufficiale e della sua data incombe all’autorità che
intende trarne una conseguenza giuridica (DTF 129 I 10 consid. 2.2; sentenza della CEF 14.2019.8 del 16 aprile 2018 consid. 2.3), il
reclamo va considerato tempestivo.
1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4).
a) Ora, nella fattispecie il Giudice di pace ha emesso la decisione impugnata senza comunicare in precedenza a RE 1 la replica della CO 1. Così agendo, il primo giudice ha manifestamente privato l’escusso di esprimersi sulla replica, violando in tal modo il suo diritto di essere sentito (art. 53 CPC).
b) Una simile violazione implica di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito. Una sanatoria è possibile solo se la parte lesa ha avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che
ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid.
2.3) e se non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3).
c) Nel caso specifico, la cognizione della Camera è limitata in punto all’accertamento dei fatti, siccome secondo l’art. 320 lett. b CPC con il reclamo può essere censurato solo l’accertamento *manifestamente* errato dei fatti (art. 326 cpv. 1 CPC). Orbene, a parte il fatto che il Giudice di pace non ha dato atto nella sentenza impugnata dei fatti da lui ritenuti accertati, la controversia verte proprio sulle circostanze della disdetta del contratto di fornitura di servizi di telecomunicazione invocato dall’istante quale titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Al riguardo
va ricordato che, secondo la giurisprudenza recente della Camera, ove l’escusso abbia contestato in modo sufficientemente circostanziato,
non palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempimento delle prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito di un contratto bilaterale (come il contratto d’appalto o di mandato), incombe al procedente, in virtù dell’art. 82 CO, dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri
obblighi onde ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione volta all’incasso della propria pretesa (cosiddetta
*“Basler Praxis”*: sentenze della CEF 14.2018.102 del 7 marzo 2019, consid. 6, 14.2017. 131 dell’11 agosto 2018, consid. 5.2/a e 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c; DTF 145 III 25 consid.
4.3.2 per l’eccezione d’inadempimento).
d) Poiché la corretta esecuzione del contratto attiene alla questione dell’esistenza di un titolo di rigetto, il giudice del rigetto deve esaminarla d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), in ogni stadio di causa, a prescindere dalle allegazioni delle parti (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Qualora, come nel caso in rassegna, l’istante alleghi in sede di replica di aver correttamente adempiuto gli obblighi spettantigli in virtù del contratto invocato quale titolo di rigetto, il giudice deve dare l’occasione al convenuto di esprimersi al riguardo comunicandogli la replica. Se ha impartito un termine all’istante per presentare un’eventuale replica, per parità di trattamento deve assegnarne uno uguale al convenuto per inoltrare se del caso una duplica (sentenza della CEF 14.2016.101 del 19 settembre 2016 consid. 2.1).
e) Ne discende che la causa non è matura per il giudizio e va quindi retrocessa al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) perché emani un nuovo giudizio dopo aver notificato a RE 1 la replica 16 luglio 2019 della CO 1, assegnandogli un termine di 10 giorni per presentare un’eventuale duplica scritta. Qualora il convenuto dovesse dare seguito all’invito, la duplica andrà comunicata all’istante, ma senza impartirgli un termine per esprimersi, facoltà che potrà nondimeno esercitare in modo spontaneo. Per evitare un prolungamento eccessivo della procedura, il Giudice di pace potrà anche, in alternativa, decidere di convocare le parti a un’udienza, in cui esse avranno facoltà a turno di esprimersi sulle allegazioni della controparte, a cominciare da RE 1 sulla replica della CO 1 (cfr. sentenza della CEF 14.2015.85 del 25 agosto 2015 consid. 6).
f) Poiché il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale la Giudicatura di pace statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può esserle retrocessa senza prima interpellare la controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/ 2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I
715 n. 34c consid. 5.2; sentenza della CEF 14.2017.125-7 del 28 luglio 2017 consid. 4.2).
2. La necessità di rinviare la causa al primo giudice non essendo addebitabile a una delle parti, per motivi di equità la tassa di giustizia relativa al presente giudizio va posta a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, non avendo RE 1 formulato richiesta motivata al riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 892.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla giurisdizione di prima istanza per nuova decisione nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).