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14.2019.172 • TRAC TI 14.2019.172 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy Annulled Upon Proof of Debt Settlement and Solvency

Numero d'incarto 14.2019.172
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for unpaid debt, which the lower court granted, leading the debtor to appeal, arguing the debt had since been settled. The appellate court granted the appeal and annulled the bankruptcy declaration because the debtor provided proof of payment for the underlying execution debt, thereby satisfying one statutory ground for annulment, and further demonstrated sufficient solvability by showing settlement of other significant enforcement actions without evidence of outstanding liabilities, making it probable that the debtor was solvent despite the initial illiquidity that prompted the bankruptcy filing.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Creditor Bankruptcy Annulled Upon Proof of Debt Settlement and Solvency: The appellate court granted the appeal and annulled the bankruptcy declaration because the debtor provided proof of payment for the underlying execution debt, thereby satisfying one statutory ground for annulment, and further demonstrated sufficient solvability by showing settlement of other significant enforcement actions without evidence of outstanding liabilities, making it probable that the debtor was solvent despite the initial illiquidity that prompted the bankruptcy filing.

Parole chiave

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procedura di fallimento quietanza di saldo debito ricorso di annullamento prova di pagamento debito insoddisfatto prova della solvibilità Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

This provision was the substantive ground used to allow the appeal and annul the bankruptcy declaration because the debt was extinguished and the debtor's solvency was made probable.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

This procedural rule was cited to justify placing the costs of the judicial procedure (first instance) on the appellant.

art. 52 lett. a OTLEF

Cited in connection with determining the amount of the judicial fee imposed on the appellant.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in connection with determining the amount of the judicial fee imposed on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 14.2019.172 · Lugano 5 dicembre 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2019.647 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 23 luglio 2019 dalla

CO 1 contro

RE 1, __________

giudicando sul reclamo del 22 settembre 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 18 settembre 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, il 23 luglio 2019 l’CO

1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'260.– più interessi e spese, dedotto un acconto di fr. 304.20.

B. All’udienza di discussione del 17 settembre 2019 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione del 18 settembre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 settembre 2019 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha concesso all’impugnativa effetto sospensivo parziale. Il 30 settembre 2019, la reclamante ha prodotto la prova dell’estinzione di altre due esecuzioni giunte allo stadio della comminatoria di fallimento.

Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’e­stinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 22 settembre 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 18 settembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno il 20 settembre 2019 relativa al versamento di fr. 1'718.40 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art.

174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante ha dimostrato di avere pagato altre quattro esecuzioni per un totale di poco più di fr. 6'000.–, tra le quali le uniche due giunte allo stadio della comminatoria di fallimento. Dal­l’estratto esecutivo assunto d’ufficio dalla Camera, d’altronde, non risultavano attestati di carenza di beni a suo carico.

Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).

Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 18 settembre 2019 dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1l.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.

III. Notificazione a:

– ; – ; – Ufficio di esecuzione, Locarno; – Ufficio dei fallimenti, Locarno; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).