Debtor's Bankruptcy Annulled Due to Post-Petition Debt Settlement, Costs Awarded Against Debtor
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor sought the bankruptcy of a debtor for non-payment of a small sum, leading the lower court to declare bankruptcy; however, the debtor filed a timely appeal, submitting documentation proving the debt had been settled with the enforcement office the day before the bankruptcy ruling, which constituted a new fact that, had it been known, would have mandated the rejection of the bankruptcy request under the relevant law, thus leading the appellate court to uphold the appeal and annul the bankruptcy declaration, while ordering the debtor to bear the costs of both instances due to the late payment necessitating the judicial proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Debtor's Bankruptcy Annulled Due to Post-Petition Debt Settlement, Costs Awarded Against Debtor: La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article provided the substantive ground for annulling the bankruptcy because the debt was settled before the opening of the bankruptcy.
This article governed the admissibility and procedure for appealing the bankruptcy decision to the higher court (the Chamber).
This article was cited in the reasoning justifying why the debtor's solvency did not need verification following the allowance of the appeal.
Cited as a procedural basis for the claim being filed as an appeal (reclamo) against a first-instance decision in bankruptcy matters.
Cited as the basis for placing the judicial costs against the appellant due to the necessity of the judicial procedure caused by the late payment.
Cited in connection with the calculation of the court fee (tassa di giustizia).
Cited in connection with the calculation of the court fee (tassa di giustizia).
Testo completo
Incarto n. 14.2019.171 · Lugano 3 ottobre 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n. __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 24 luglio 2019 dalla
CO 1 contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 19 settembre 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 18 settembre 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, il 24 luglio 2019 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 500.– più interessi e spese.
B. Nel termine impartito la convenuta non ha presentato osservazioni scritte e le parti non hanno chiesto la tenuta di un’udienza.
C. Statuendo con decisione del 18 settembre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 19 settembre 2019 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 110.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dello stesso 19 settembre per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale.
Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2 CPC). Presentato il 19 settembre 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 per posta il giorno successivo, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona il 18 settembre 2019, ovvero un giorno prima della pronuncia del fallimento, relativa al versamento di fr. 848.85 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante. L’avesse saputo per tempo, il Pretore avrebbe respinto l’istanza in virtù dell’art.
172 n. 3 LEF. Il reclamo va pertanto accolto e il fallimento annullato, senza che sia necessario verificare la solvibilità della reclamante (giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF).
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo (dopo la scadenza del termine indicato nella comminatoria di fallimento) ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 18 settembre 2019 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 110.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 110.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–
; – ; – Ufficio di esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Bellinzona; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).