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14.2019.17 • TRAC TI 14.2019.17 Generato dall'IA

Claimant v. Debtor: Annulment of Bankruptcy Due to Debt Settlement and Solvency

Numero d'incarto 14.2019.17
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A claimant appealed the declaration of bankruptcy issued by the lower court based on an unpaid debt, arguing the debt had subsequently been settled and that the debtor was now solvent. The appellate court found that the appellant had presented documentary evidence proving the original debt, including interest and costs, was indeed settled after the bankruptcy declaration, thereby satisfying the first requirement for annulment under relevant statute. Furthermore, the court determined that the debtor's financial situation, evidenced by pending executions but countered by significant expected proceeds from a business asset sale, made the debtor's solvency more probable than their insolvency, thus meeting the second requisite condition, leading to the annulment of the bankruptcy order with costs assessed against the debtor for the late payment that necessitated the original proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Claimant v. Debtor: Annulment of Bankruptcy Due to Debt Settlement and Solvency: The appellate court found that the appellant had presented documentary evidence proving the original debt, including interest and costs, was indeed settled after the bankruptcy declaration, thereby satisfying the first requirement for annulment under relevant statute. Furthermore, the court determined that the debtor's financial situation, evidenced by pending executions but countered by significant expected proceeds from a business asset sale, made the debtor's solvency more probable than their insolvency, thus meeting the second requisite condition, leading to the annulment of the bankruptcy order with costs assessed against the debtor for the late payment that necessitated the original proceedings.

Parole chiave

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procedura di fallimento quietanza di saldo debito spese di mora solvibilità finanziaria opposizione tardiva debito insoddisfatto

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

Basis for annulling the bankruptcy declaration because the debtor proved the debt was extinguished (n. 1).

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Justification for imposing court costs on the appellant due to the late payment necessitating judicial procedure.

art. 52 lett. a OTLEF

Cited in reasoning for calculating the judicial fee imposed on the appellant.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in reasoning for calculating the judicial fee imposed on the appellant.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section, which must be excluded as it is not in the dispositive orders (I, II, III, IV).

art. 74 cpv. 2 lett. d LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section, which must be excluded as it is not in the dispositive orders (I, II, III, IV).

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section, which must be excluded as it is not in the dispositive orders (I, II, III, IV).

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Testo completo

Incarto n. 14.2019.17 · Lugano 14 febbraio 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2018.946 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza inoltrata il 3 dicembre 2018 dalla

CO 1 contro

RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, )

giudicando sul reclamo del 30 gennaio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 16 gennaio 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, il 3 dicembre 2018 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 604.10 più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 15 gennaio 2019 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione del 16 gennaio 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE

1 dal 16 gennaio 2019 alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 60.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 30 gennaio 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 30 gennaio 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 21 gennaio (estratto EasyTrack n. __________), in concreto il reclamo è tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazio­ni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’UE di Mendrisio il 23 gennaio 2019 relativa al versamento di fr. 715.70 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. F), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 30 gennaio 2019) prodotto dal reclamante (doc. R) si evince che nei suoi confronti erano pendenti solo sei esecuzioni per poco più di fr. 10'000.– complessivi, avendo egli pagato, quello stesso 30 gennaio, altre cinque esecuzioni (doc. P e Q) per quasi fr. 8'000.– in totale. Dall’estratto, d’altronde, non risultano attestati di carenza di beni a suo carico.

a) Ora, per quattro esecuzioni risultano pignorate le sue indennità di disoccupazione a concorrenza di fr. 200.– mensili (doc. M e N), ciò che tuttavia non basta a coprire interamente lo scoperto (di fr. 6'528.75 in totale a oggi), ma

sembra possibile estinguerlo con il saldo del prezzo di cessione dell’inventario dell’esercizio pubblico “Ristorante __________”

di __________, siccome il contratto di compravendita del 21 giugno 2018 (doc. G) prevede al punto 3 il versamento da parte dell’acquirente (la società __________ di __________) di 10 mensilità di fr. 3'000.– ognuna dal 1° settembre 2018 al 1° giugno 2019. Tale saldo consentirebbe di pagare anche le altre tre rimanenti esecuzioni, non sospese da opposizione (per complessivi fr. 5'219.85). Visto che RE 1 ha indicato in questa sede quel saldo tra le proprie entrate, ma non pare averlo segnalato all’UE di Mendrisio, viene trasmesso a que­st’ultimo copia del contratto per i propri incombenti.

b) Tutto ciò considerato, la sopravvivenza economica del reclamante non sembra minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 16 gennaio 2019 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa sede, pari a fr. 60.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Una copia del documento G è trasmessa all’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio per i propri incombenti (sopra consid. 2.3/a).

IV. Notificazione a:

–

; – ; – Ufficio di esecuzione, Mendrisio (con una copia del doc. G); – Ufficio dei fallimenti, Mendrisio; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio,

Mendrisio.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).