Bankruptcy Appeal Dismissed for Lack of Proof of Solvency Despite Debt Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's bankruptcy order, claiming the debt underlying the execution had been settled, which satisfied the requirement under the relevant statute (Art. 174 para. 2 no. 1) for proof of extinguished debt. However, the appellate court rejected the appeal because, while the debt in question was paid after the bankruptcy declaration, the appellant failed to prove verisimilitude of solvency, as official records showed the appellant was subject to numerous other outstanding executions totaling over a significant amount, and the appellant had previously admitted to substantial overall debt, indicating overall economic distress and insufficient liquidity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 255 lett. a CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC; Bankruptcy Appeal Dismissed for Lack of Proof of Solvency Despite Debt Settlement: 174 para. 2 no. 1) for proof of extinguished debt. However, the appellate court rejected the appeal because, while the debt in question was paid after the bankruptcy declaration, the appellant failed to prove verisimilitude of solvency, as official records showed the appellant was subject to numerous other outstanding executions totaling over a significant amount, and the appellant had previously admitted to substantial overall debt, indicating overall economic distress and insufficient liquidity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article establishes the grounds for the superior judicial authority to annul a declaration of bankruptcy, which was the subject of the appeal that was ultimately rejected.
This article was cited in the reasoning section (point 4) regarding the allocation of legal costs, which is reflected in the final orders concerning the court fee.
This provision, concerning the calculation of the court fee, was mentioned in connection with the order imposing the court fee on the losing party.
This provision, concerning the calculation of the court fee, was mentioned in connection with the order imposing the court fee on the losing party.
Testo completo
Incarto n. 14.2019.169 · Lugano 30 ottobre 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza presentata il 17 aprile 2019 dalla
CO 1 contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 18 settembre 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 settembre 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 17 aprile 2019 l’CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 509.10 più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 10 luglio 2019 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 4 settembre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 18 settembre 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2 CPC). Presentato il 18 settembre 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il
10 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano il 9 settembre 2019 relativa al versamento di fr. 728.60 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – il reclamante non ha speso una parola. La Camera ha appurato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che al momento della presentazione del reclamo, egli era oggetto di dodici esecuzioni per oltre fr. 11'000.– complessivi, di cui una si trovava allo stadio della domanda di vendita, sei erano giunte alla comminatoria di fallimento (di cui due chieste dalla stessa istante) e due erano pendenti senza opposizione da parte sua. D’altronde, in sede d’interrogatorio davanti all’Ufficio dei fallimenti, il reclamante ha dichiarato di avere tra fr. 25'000.– e fr. 30'000.– di debiti.
Ciò porta a concludere che la sua situazione economica era compromessa e ch’egli non disponeva di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni. In queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto.
3. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
4. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico di RE 1.
3. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).