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14.2019.165 • TRAC TI 14.2019.165 Generato dall'IA

Appeal Against Bankruptcy Declaration Due to Settled Debt

Numero d'incarto 14.2019.165
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal was filed against a lower court's bankruptcy declaration made due to an outstanding debt of CHF 1,154.70 plus costs, where the appellant claimed the debt had been settled prior to the bankruptcy ruling. The appellate court reasoned that under relevant law, a bankruptcy must be annulled if the debtor proves the execution debt was extinguished before the declaration, and accepted evidence showing a receipt from the execution office dated the day before the bankruptcy ruling confirming payment of the balance of the executed claim. Consequently, the court granted the appeal, annulled the bankruptcy, and placed the costs of the appeal and the initial proceedings on the appellant due to the late payment necessitating the legal action.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Appeal Against Bankruptcy Declaration Due to Settled Debt: The appellate court reasoned that under relevant law, a bankruptcy must be annulled if the debtor proves the execution debt was extinguished before the declaration, and accepted evidence showing a receipt from the execution office dated the day before the bankruptcy ruling confirming payment of the balance of the executed claim. Consequently, the court granted the appeal, annulled the bankruptcy, and placed the costs of the appeal and the initial proceedings on the appellant due to the late payment necessitating the legal action.

Parole chiave

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credito nel fallimento spese di mora opposizione tardiva deposito del debito estinzione del debito annullamento della dichiarazione di fallimento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 172 n. 3 LEF

The judgment was annulled because the debt was extinguished by payment before the bankruptcy declaration, as per this provision.

art. 174 cpv. 2 LEF

Cited to state that the debtor's solvency did not need to be verified because the primary ground for annulment (payment) was met.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited as justification for placing the court costs against the appellant due to the late payment necessitating judicial procedure.

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Testo completo

Incarto n. 14.2019.165 · Lugano 3 ottobre 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n. __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 26 aprile 2019 dalla

CO 1 contro

RE 1RE 1

giudicando sul reclamo dell’11 settembre 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 agosto 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, il 26 aprile 2019 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il

fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'154.70 più interessi e spese.

B. La convenuta non ha presentato osservazioni scritte nel termine impartitole dal Pretore né le parti hanno chiesto di essere convocate a un’udienza.

C. Statuendo con decisione del 28 agosto 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 29 agosto 2019 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo dell’11 settembre 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugna­­zione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato l’11 settembre 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 4 settembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona il 28 agosto 2019, ovvero un giorno prima della pronuncia del fallimento, relativa al versamento di fr. 90.90 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istan­­te. L’avesse saputo per tempo, il Pretore avrebbe respinto l’istan­­za in virtù dell’art.

172 n. 3 LEF. Il reclamo va pertanto accolto e il fallimento annullato, senza che sia necessario verificare la solvibilità della reclamante (giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF), la quale appariva comunque verosimile, siccome il 9 settembre 2019 RE 1 ha anche depositato presso l’ufficio d’esecuzione la somma occorrente al pagamento dell’unica altra esecuzione in corso nei suoi confronti.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo (dopo la scadenza del termine indicato nella comminatoria di fallimento) ha reso necessario l’av­­vio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 28 agosto 2019 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–

; – ; – Ufficio di esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Bellinzona; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).