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14.2019.163 • TRAC TI 14.2019.163 Generato dall'IA

Dispute Over Service Fee Enforcement and Admissibility of New Evidence on Appeal

Numero d'incarto 14.2019.163
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant contested a partial rejection of the opposition to an enforcement action for service fees and parts related to a burner maintenance agreement, following a first-instance decision that partially upheld the creditor's claim based on invoices and signed service reports, while rejecting a claim for administrative fees. The appellate court dismissed the appeal because the appellant failed to properly contest the reasoning of the lower court by relying on general complaints and inadmissible new evidence and arguments raised for the first time on appeal, such as contesting the validity of the underlying maintenance contract due to the death of the original signatory, and thus the appeal was deemed insufficiently motivated and rejected, also leading to the denial of legal aid because the appeal lacked a sufficient prospect of success.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Abbonamento per manutenzione del bruciatore. Riparazioni. Eccezione d’inadempimento e cattivo adempimento. Motivazione insufficiente del reclamo. Gratuito patrocinio

Parole chiave

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spese legali decisione d'esecuzione nuove allegazioni di diritto gratuito patrocinio azione parziale reclamo amministrativo

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 142 I 94
1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

The court determined that the costs of the judgment follow the outcome of the case (the losing party pays).

art. 117 CPC

The court denied the request for free legal aid because the cumulative condition regarding the likelihood of success was not met.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

This article was cited in conjunction with Art. 48 OTLEF for establishing the fee for the present judgment.

art. 48 OTLEF

This article was cited in conjunction with Art. 61 para. 1 OTLEF for establishing the fee for the present judgment.

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Testo completo

Incarto n. 14.2019.163 · Lugano 21 gennaio 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa 0090-2019-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 14 maggio 2019 dalla

CO 1, __________ (rappresentata dal socio e gerente __________, __________) contro

RE 1, __________

giudicando sul reclamo del 5 settembre 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 agosto 2019 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 marzo 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 324.– oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2018, 2) fr. 323.10 oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2018, 3) fr. 91.55 oltre agli interessi del 5% dal 13 gennaio 2019, 4) fr. 274.65 oltre agli interessi del 5% dal 7 marzo 2019 e 5) fr. 30.–, indicando quali titoli di credito: 1) e 2) *“Abbonamento Manutenzione Bruciatore”*, 3) *“Pezzi bruciatore”*, 4) *“Intervento sonda Caldaia”* e 5) *“Spese amministrative”*.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 maggio 2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo (recte: *provvisorio*) alla Giudicatura di pa­ce del Circolo di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 3 luglio 2019. Con replica dell’11 luglio 2019 l’istante ha confermato la sua domanda e con duplica del 14 agosto 2019 il convenuto vi si è nuovamente opposto.

C. Statuendo con decisione del 22 agosto 2019, il Giudice di pace ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’oppo­­sizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 324.– oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2017, fr. 323.10 oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2018, fr. 91.55 oltre agli interessi del 5% dal 13 gennaio 2019 e fr. 274.65 oltre agli interessi del 5% dal 7 marzo 2019, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 settembre 2019 per ottenerne implicitamente

l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Egli si è inoltre lamentato

della mancata concessione dell’assistenza giudiziaria. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato

notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 6 settembre 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 27 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel caso specifico, la nuova documentazione prodotta dal reclamante – relativa al

rapporto dei servizi effettuati dalla ditta istante (doc. 2) – è inammissibile e pertanto non se ne può tenere conto per l’odierna

pronuncia (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.

8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.

a) Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che i bollettini del 28 novembre 2018 e del 23 gennaio 2019 sottoscritti dal convenuto costituiscono valido titolo di rigetto provvisorio per gli importi di fr. 91.55 e di fr. 274.65 posti in esecuzione. Il giudice di prime cure ha inoltre ritenuto che anche il contratto d’abbonamen­­to dell’11 settembre 2009 tra la CO 1 ed PI 1 e RE 1 giustifica il rigetto dell’opposizione per il canone annuale di fr. 300.– (IVA esclusa), e meglio per i fr. 324.– fatturati per il periodo dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2018 e per i fr. 323.10 fatturati per il periodo dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2019. Ha d’altronde rilevato che il convenuto, sia in sede d’os­servazioni all’istanza che di duplica, si è limitato a mettere in dubbio la professionalità della ditta istante senza apportare alcun elemento né tanto meno documenti a comprova di eventuali tempestive contestazioni sollevate in ordine agli interventi da essa effettuati. Il giudice di prime cure ha altresì considerato che le critiche sollevate dal convenuto nei confronti dell’istante, oltre a limitarsi a enunciazioni di parte, sono in contrasto con la lunga relazione contrattuale tra le parti, che perdura dal 2009 e non pare essere stata disdetta finora, ciò che lascia supporre che almeno fino alla fine del 2018 essa non è stata insoddisfacente. Infine, egli ha respinto l’istanza quanto alle spese amministrative di fr. 30.–, poiché a sostegno delle stesse non è stato prodotto alcun titolo di rigetto.

b) Nel reclamo RE 1 ribadisce

che nel periodo dal 1° ottobre 2016 (*recte*: 2017) al 30 settembre 2017 (*recte*: 2018) non è stato effettuato alcun servizio. Pare

così contestare implicitamen­te di dover pagare il canone annuale di fr. 324.–. A conforto di tale allegazione, egli produce per la prima volta con il reclamo il rapporto dei servizi effettuati dalla ditta istante.

Come già rilevato (v. sopra consid. 1.2), tale rapporto (doc. 2) è inammissibile in questa sede. D’altronde, il reclamante non si è determinato sull’accertamento del Giudice di pace, secondo cui la relazione contrattuale non sembra essersi rivelata insoddisfacen­te per le parti almeno fino alla fine del 2018, siccome il cliente non ha documentato di essersi lamentato dell’operato dell’istante. Né nella duplica né nel reclamo RE 1 ha peraltro contesta­to quanto ribattuto dall’istante nella replica, secondo cui per il periodo dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2018 il servizio è stato svolto solo il 28 novembre 2018 su richiesta dello stesso convenuto, in quanto stava effettuando lavori in casa che rendevano in­accessibile il locale della caldaia. Si tratta quindi di una circostan­za che il primo giudice poteva considerare appurata (art. 150 cpv. 1 CPC *a contrario*). Ne segue che il reclamo è al riguardo insufficientemente motivato ed è pertanto inammissibile.

c) Il reclamante ripete poi un’altra doglianza già esposta in sede di osservazioni all’istanza, ossia che a seguito del servizio del 28 no­vembre 2018 *“sono iniziati i fastidi al bruciatore”* che si è poi *“bloccato del tutto”* nel corso del mese di gennaio 2019, nonostante l’intervento di sostituzione della sonda caldaia effettuato dall’istante il 23 gennaio 2019. Per far fronte a tale disagio, visto che la ditta istante si rifiutava d’intervenire nuovamente a causa delle fatture scoperte, egli ribadisce

di aver dovuto ricorrere ai servizi di un’altra ditta, che avrebbe infine risolto il problema attribuendone la causa alla sostituzione

precedentemente effettuata dall’istante. Egli contesta pertanto la pretesa dell’istante, a suo dire responsabile dei problemi con il bruciatore.

Orbene, in tal modo il reclamante non si confronta minimamente con la motivazione del giudice di prime cure, cioè non spiega perché il Giudice di pace avrebbe sbagliato a considerare irrilevanti le sue lamentele in ordine agli interventi effettuati dall’istante, per il fatto ch’egli non ha documentato di averli tempestivamente contestati. Ribadire semplicemente quanto già esposto in prima sede non costituisce una motivazione sufficiente giusta l’art. 321 cpv. 1 CPC (v. sopra consid. 1.3). Non occorre dunque entrare in materia nemmeno su questo punto, per tacere del fatto che incombe al­l’i­stante dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri obblighi assunti nel quadro di un contratto d’appalto solo se il convenuto ha reso verosimile di aver contestato la correttezza dell’adem­­pimento delle prestazioni dovutegli in modo non solo sufficientemente circostanziato e non palesemente insostenibile (sentenza della CEF 14.2019.97 del 24 settembre 2019 consid. 6.2) ma anche tempestivo giusta l’art. 367 CO (sentenza della CEF 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c, consid. 5.6/c).

2. Il reclamante sostiene d’altronde che il contratto d’abbonamento dell’11 settembre 2009 non lo vincola siccome non è stato stipulato da lui, bensì da PI 1, il quale è deceduto il 24 dicembre 2016. Tale allegazione, presentata solo in seconda istanza, è nuova e quindi inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2). Del resto, la censura risulta inattendibile siccome il reclaman­te non l’ha sollevata in prima sede e si è sempre comportato come se fosse cliente dell’istante, anche dopo il decesso del padre PI 1, tanto che ha firmato lui i bollettini di consegna e ammette di aver chiesto lui la riparazione del bruciatore, poi rifiutatagli a causa delle fatture rimaste scoperte. Al riguardo il reclamo è dunque infondato.

3. In ultimo luogo il reclamante si duole che non gli sia stata riconosciuta l’assistenza giudiziaria e allega al proposito il relativo certificato compilato del 21 agosto 2019 (doc. 3).

Sennonché dagli atti non risulta che il convenuto abbia chiesto l’assistenza giudiziaria in prima sede, per tacere del fatto che nel certificato allegato al reclamo (doc. 3) figura quale autorità destinataria della richiesta il Tribunale d’appello e non la Giudicatura di pace. La censura si rileva perciò senza oggetto per il procedimen­to di prima sede. Il certificato allegato va tuttavia considerato quale richiesta implicita d’assistenza giudiziaria in seconda sede (v. sot­to consid. 4).

4. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

Per quanto attiene alla domanda di gratuito patrocinio, l’art. 117 CPC dispone che vi ha diritto chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Nel caso specifico il secondo presupposto non è adempiuto, tanto che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni, siccome era manifestamente, per i motivi sopra addotti, per lo più irricevibile o fondato su allegazioni e documenti nuovi. Non essendo pertanto adempiute le condizioni – cumulative – per l’ottenimento del gratuito patrocinio, la doman­da va respinta.

5. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'043.30, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile il reclamo è respinto.

2. La domanda di concessione del gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio sono poste a carico del reclamante.

4. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).