Creditor v. Debtor (Set-Aside of Opposition to Execution Based on Post-Opposition Finality of Enforcement Title)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor sought definitive set-aside of an opposition to an execution order for a CHF 350 debt, but the lower court dismissed the request because the enforcing document, an administrative decision regarding professional training contributions, was issued after the opposition was filed, even though it was enforceable by the time the court ruled on the set-aside application. The appellate court overturned this, reasoning that while the credit must be exigible when the execution is notified, the administrative decision serving as the enforcement title only needs to be executory (specifically, made final for this type of contribution) at the time the court decides on the definitive set-aside, finding that the claim was indeed exigible in January 2019 and the decision was final by the time of the set-aside hearing, thus granting the definitive set-aside of the opposition.
Regesto Legislator
UfficialeRigetto definitivo dell’opposizione. Contributi al fondo per la formazione professionale. Momento determinante per l’esigibilità del credito, l’esecutività della decisione e la decorrenza degli interessi di mora
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning (5.1) to support the decision that an administrative decision, though issued after the writ of execution, can serve as a basis for final rejection of the objection, provided it is enforceable (and in this specific case, final).
Cited in the reasoning (2) as the legal basis for the debtor's possible defenses against the final rejection of opposition, which is relevant to the overall context of the judgment, although the final orders focus on costs and the overturning of the lower court's decision.
Cited in the reasoning (1.2) regarding the inadmissibility of new conclusions, facts, and evidence, which was applied in the decision to disregard new documents presented by the appellant.
Applied in order 2 to determine that procedural costs follow the outcome of the appeal.
Cited in reasoning 7, relevant to the granting of indemnities (costs) to the successful party in the appeal procedure.
Cited in reasoning 7 concerning the non-reimbursement of costs in the first instance when no reasoned request was made.
Used in conjunction with art. 48 OTLEF in reasoning 7 to determine the fee for the first instance, which follows the outcome of the case.
Used in conjunction with art. 61 cpv. 1 OTLEF in reasoning 7 to determine the fee for the first instance, which follows the outcome of the case.
Applied in order 2 to determine the quantum of the successful appellant's indemnities for the appeal procedure.
Cited in reasoning 7 as the basis for calculating the maximum recoverable indemnity, justifying the final determination under art. 13 RTar.
Cited in reasoning 7 as the provision referring to the regulation used to determine the quantum of indemnities.
Testo completo
Incarto n. 14.2019.157 · Lugano 12 dicembre 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2019.125 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Locarno promossa con istanza 1° luglio 2019 dalla
RE 1 __________ (patrocinata dall’__________. RA 1, __________) contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 21 agosto 2019 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 9 agosto 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 gennaio 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, l’RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di fr. 350.– oltre agli interessi del 5% dal 12 novembre 2018, indicando quale titolo di credito una fattura (*“Rech. 258150/__________”*).
B. Avendo l’CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° luglio 2019 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno. La parte convenuta non ha inoltrato osservazioni scritte entro il termine impartitole dal primo giudice.
C. Statuendo con decisione del 9 agosto 2019, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 90.–.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 agosto 2019 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Invitata a presentare osservazioni al reclamo, l’RE 1 è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 21 agosto 2019 contro la sentenza notificata all’RE 1 il 12 agosto 2019, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel caso specifico, la nuova documentazione prodotta dal reclamante – relativa ai solleciti di pagamento del 27 novembre 2018, 12 dicembre 2018 e 4 gennaio 2019 (doc. 5-7) – è inammissibile e pertanto non se ne terrà conto per l’odierna pronuncia (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’istanza dopo aver constatato che la decisione emessa il 25 marzo 2019 dall’RE 1, munita di attestazione di passaggio in giudicato, non costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione siccome al momento della notifica del precetto esecutivo e della conseguente opposizione avvenute il 19 febbraio 2019 la stessa non era ancora stata emanata.
4. Nel reclamo l’RE 1 rimprovera al Giudice di pace di aver applicato erroneamente il diritto. A sua mente, anche nel caso di una decisione amministrativa emessa solo dopo la notifica del precetto esecutivo l’opposizione può essere rigettata in via definitiva purché tale decisione fosse esecutiva al momento dell’emanazione della decisione di rigetto. La reclamante spiega che tale condizione è nel caso di specie adempiuta giacché all’istanza è stata acclusa la decisione del 25 marzo 2019 con la relativa attestazione di passaggio in giudicato.
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139 III 447 consid. 4.1.1). Incombe all’escutente non solo di produrre un titolo di rigetto, ma pure di dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione, ovvero prima della notifica del precetto esecutivo (art. 38 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_954/2015 del 22 marzo 2016 consid. 3.1; sentenze della CEF 14.2019.12 del 4 giugno 2019, consid. 5 e 14.2017.63 del 6 settembre 2017, massimata in RtiD 2018 I 769 n. 40c, consid. 5.3/c; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 39 ad art. 80 LEF e i rinvii; Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition (2017), n. 22 ad art. 80 LEF), così come l’esecutività della decisione al momento in cui il giudice del rigetto statuisce (Staehelin, op. cit., n. 13 ad art. 80; Abbet, op. cit., n. 143 ad art. 80).
5.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n.
2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin, op. cit., n. 110 ad art. 80). Nel caso di specie tuttavia, le decisioni relative ai contributi da versare ai fondi d’obbligatorietà generale sono reputate titoli di rigetto solo se sono passate in giudicato (v. art. 68*a* cpv. 4 dell’ordinanza sulla formazione professionale [OFPr, RS 412.101]).
5.2 Dalle considerazioni appena esposte discende che la decisione invocata quale titolo di rigetto non deve obbligatoriamente essere emessa prima della notifica del precetto esecutivo. La motivazione contraria contenuta nella sentenza impugnata si rivela così giuridicamente errata. Ora, come correttamente evidenziato dalla reclamante, la decisione del 25 marzo 2019 (doc. C accluso all’istanza), regolarmente notificata all’escussa il 27 marzo 2019 (doc. F), non è stata impugnata nel termine di 30 giorni indicato sulla decisione ed era pertanto senz’altro passata in giudicato nel momento in cui, il 9 agosto 2019, il Giudice di pace ha statuito, ciò che risulta del resto dall’apposita attestazione agli atti (doc. D).
5.3 Rimane quindi da esaminare se il credito di fr. 350.– era esigibile al momento della notifica del precetto esecutivo (v. sopra consid. 5). Nel caso specifico il Regolamento del Fondo per la formazione professionale dell’RE
1 (dell’8 giugno 2010) prevede all’art. 9 che il contributo riscosso è *“annuale”*; se ne deduce quindi che il credito relativo al versamento del contributo per l’anno 2018 è esigibile dal 1° gennaio 2019. Ne consegue che al momento della notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 19 febbraio 2019 (doc. B), il credito era senz’altro esigibile. Su questo punto il reclamo merita dunque accoglimento.
6. Per quanto concerne gli interessi di mora, la fattura del 3 ottobre 2018 (doc. E) riporta in calce la dicitura *“Condizioni Pagamento: 30 giorni netto”*. Secondo la dottrina una simile indicazione costituisce una valida interpellazione nel senso dell’art. 102 cpv. 1 CO (Thévenoz in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 24 ad art. 102 CO; Wiegand in: Basler
Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 9 ad art. 102 CO; Weber, Berner Kommentar VI/1/5, 2000, n. 68 ad art. 102 CO; David Rüetschi, Zahlbar «30 Tage netto», RSJ
2003, 345 ad IV e rinvii pag. 344 ad II). Quale scadenza di pagamento si potrebbe esitare tra il trentesimo giorno dopo la data della fattura (così: decisione del Tribunale cantonale vallesano del 5 novembre 1992, RVJ 1992, 347 consid. 2/b) oppure, in assenza di una simile precisazione, il trentesimo giorno dopo la ricezione della fattura, effettiva o presunta (Franz Schenker, Die Voraussetzungen und die Folgen des Schuldnerverzugs im schweizerischen Obligationenrecht, tesi Friborgo 1988, n. 169). Nella fattispecie, l’escussa non ha contestato di avere ricevuto la fattura – datata
3 ottobre 2018 – prima del 12 ottobre 2018, ovvero 30 giorni prima della data di decorrenza degli interessi di mora indicata nel precetto esecutivo. Ne segue che anche su questo punto il reclamo merita accoglimento.
7. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili in prima sede, non avendo l’RE 1 formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv.
3 lett. c CPC). In seconda sede, per contro, la reclamante ha agito per il tramite di un patrocinatore e ha quindi diritto a ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b e 106 cpv. 1 CPC), determinate dal Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 178.310), per il rinvio dell’art. 96 CPC. Sussistendo una
manifesta sproporzione tra l’onorario massimo determinato in virtù dell’art. 11 cpv. 1 e 2 RTar (RL 178.310), di
fr. 40.–, e le prestazioni oggettivamente necessarie e utili fornite dall’avv RA 1, non inferiori a un’ora di lavoro, le ripetibili vanno stabilite in fr. 210.– in applicazione dell’art. 13 cpv. 1 RTar (v. sentenza della CEF 14.2019.21 del 18 giugno 2019 consid. 7.2/c).
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 350.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono riformati come segue:
*“1.L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno è rigettata in via definitiva.*
*2. Le spese processuali di complessivi fr. 90.–, anticipate dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta.”*
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà all’RE 1 fr. 210.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).