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14.2019.143 • TRAC TI 14.2019.143 Generato dall'IA

Debtor's Appeal Against Bankruptcy Declaration Successful Due to Proof of Debt Extinction and Solvency

Numero d'incarto 14.2019.143
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor initiated bankruptcy proceedings against an individual debtor for an outstanding debt of CHF 453.60, leading to a bankruptcy declaration by the lower court after the debtor failed to appear at the hearing. The debtor appealed, claiming to have settled the debt and providing proof of payment for that execution, along with documentation showing the settlement of six other executions, thus rendering their solvency plausible because no other enforcement procedures remained against them. The appellate court granted the appeal, reasoning that the debtor satisfied the statutory requirement under Article 174 para. 2, item 1 of the Bankruptcy Enforcement Act by proving the debt's extinction after the bankruptcy declaration, and further established sufficient verisimilitude of solvency through the documented settlement of all other outstanding enforcement matters, leading to the annulment of the bankruptcy order.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Debtor's Appeal Against Bankruptcy Declaration Successful Due to Proof of Debt Extinction and Solvency: The debtor appealed, claiming to have settled the debt and providing proof of payment for that execution, along with documentation showing the settlement of six other executions, thus rendering their solvency plausible because no other enforcement procedures remained against them. The appellate court granted the appeal, reasoning that the debtor satisfied the statutory requirement under Article 174 para. 2, item 1 of the Bankruptcy Enforcement Act by proving the debt's extinction after the bankruptcy declaration, and further established sufficient verisimilitude of solvency through the documented settlement of all other outstanding enforcement matters, leading to the annulment of the bankruptcy order.

Parole chiave

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credito nel fallimento prova della solvibilità esecuzione per debiti procedura di annullamento assemblea dei creditori quietanza di saldo debito

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF

This article provided the substantive ground for annulling the bankruptcy declaration because the debt was proven to have been extinguished.

art. 174 cpv. 2 LEF

Cited as the overall legal basis applied to allow the appeal and annul the bankruptcy based on the debtor's proven solvency and debt repayment.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited as the basis for placing the costs of the previous judicial procedure onto the appellant (RE 1) due to his late payment.

art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF

Cited, along with Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, for calculating and imposing the court fee (tassa di giustizia) for the appeal procedure on RE 1.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section as the deadline for filing a further appeal to the Federal Tribunal.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.

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Testo completo

Incarto n. 14.2019.143 · Lugano 25 luglio 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 5 aprile 2019 dalla

CO 1 contro

RE 1 (titolare della ditta individuale __________, __________)

giudicando sul reclamo del 16 luglio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 luglio 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, il 5 aprile 2019 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 453.60 più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 26 giugno 2019 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione del 10 luglio 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dall’11 luglio 2019 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 16 luglio 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha concesso all’impu­­gnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 16 luglio 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il giorno prima, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2 Nella fattispecie in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’UE di Lugano il 12 luglio 2019 relativa al versamento di fr. 453.60 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art.

174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dalle sei altre ricevute prodotte dal reclamante si evince ch’egli ha estinto anche altre sei esecuzioni, sicché, come accertato d’ufficio da questa Camera, non vi sono più a suo carico alcuna esecuzione pendente né attestati di carenza di beni.

Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 10 luglio 2019 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1.

III. Notificazione a:

–

; – ; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).