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14.2019.141 • TRAC TI 14.2019.141 Generato dall'IA

Enforcement Rejection Over Turned Due to Unquantified Debt Acknowledgment

Numero d'incarto 14.2019.141
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The claimant sought the provisional rejection of an opposition to an enforcement order for CHF 1,000, representing damages to a rented van, which the lower court granted based on the lease agreement terms and the respondent's signed acknowledgment of fault for the damage. The appellate court, however, overturned this decision, reasoning that the enforcement procedure required a written document signed by the debtor acknowledging a specific or easily determinable monetary debt without reservation, which was absent here because the damage amount was not quantified at the time of signing and remained disputed, rendering the initial documentation insufficient as a title for provisional debt recognition, thus leading to the rejection of the claim while noting the creditor could still pursue the amount not opposed and the opposed portion through ordinary legal action.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di noleggio di veicolo. Opposizione parziale. Riconoscimento di colpa per un danno non quantificato

Parole chiave

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credito in esecuzione riconoscimento di debito decisione d'esecuzione controversie patrimoniali ricorso per risarcimento danni credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 251 lett. a CPC
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Art. 321 cpv. 1 CPC
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
Art. 320 CPC
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Art. 82 LEF
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv.
Art. 78 cpv. 2 LEF
500.– non colpiti dall’opposizione l’escutente poteva già proseguire l’esecu­zione (art. 78 cpv. 2 LEF) ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 132 III 142
Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
DTF 136 III 587
Bankruptcy Overruled After Denial of Stay Pending Declaratory Action
DTF 136 III 530
2 LEF; DTF 136 III 530 consid.
DTF 122 III 129
1 LEF – ancorché senza effetto di diritto materiale, l’opposizione parziale non potendosi assimilare a un riconoscimento di debito (DTF 122 III 129, consid.
5P.328/2006
Debtor's Attempt to Use Unopposed Payment Order to Prove Debt Compensation Rejected
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 82 cpv. 1 LEF

The main ground for the final order is the finding that the provided documents do not constitute a valid title for provisional rejection of the opposition.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied in the final order to determine that procedural costs follow the event (loser pays).

art. 48 OTLEF

Applied in the final order to reduce the amount of the first instance procedural costs.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Applied in the final order to determine the procedural costs allocation based on the outcome of the appeal.

art. 95 cpv. 3 lett. c CPC

Cited in reasoning regarding the inadmissibility of the claim for legal costs (repe­tibles) in the appeal proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 14.2019.141 · Lugano 14 novembre 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Rovana promossa con istanza 20 maggio 2019 da

CO 1 (titolare della ditta individuale CO 1, __________) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 12 luglio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 luglio 2019 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 maggio 2019 dal­l’Ufficio di esecuzione di Cevio, CO 1, titolare della ditta individuale CO 1, ha escusso RE 1 per l’in­casso di fr. 1'000.– oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2018, indicando quale motivo di credito un *“danno a furgone di noleggio”*.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione parziale al precetto esecutivo per fr. 500.–, con istanza del 20 maggio 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio per fr. 1'000.–

alla Giudicatura di pace del Circolo della Rovana. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con

osservazioni scritte del 27 maggio 2017. Con replica del 7 giugno 2019 la parte istante ha riconfermato la propria domanda.

C. Statuendo con decisione del 5 luglio 2019, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta per fr. 1'000.–, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 luglio 2019 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 2 agosto 2019, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Con replica dell’8 agosto 2019 il reclamante ha

confermato la propria domanda, mentre nella duplica del 15 agosto 2019 CO 1 ha ribadito il suo punto di vista, poi ulteriormente contestato dal

reclamante con scritto del 21 agosto 2019.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 12 luglio 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 6 luglio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza di rigetto dopo aver constatato che RE 1 ha firmato il contratto di noleggio del 31 dicembre 2018, accettando le condizioni generali secondo cui in caso di danneggiamento

egli si prende a carico i primi fr. 1'000.– a titolo di franchigia. Il primo giudice ha inoltre evidenziato che secondo la perizia della

PI 1 prodotta da CO 1 il costo della riparazione ammonta a fr. 1'523.75 e che RE 1 ha ammesso di aver cau­sato un danno al veicolo noleggiato apponendo sullo stesso contratto di noleggio, al momento della restituzione del veicolo avvenuta lo stesso 31 dicembre 2018, una seconda firma sotto la frase manoscritta seguente: *“danno veicolo fiancata destra come da fotografie 31.12.2018, firma cliente per riconoscimento colpa”*.

4. Nel reclamo RE 1 rimprovera al Giudice di pace di non aver tenuto conto nella decisione della controperizia da lui fornita in se­de d’osservazioni all’istanza,

per altro allestita dallo stesso esper­to della PI 1 a cui si è rivolto l’istante, secondo cui l’ammontare del danno sarebbe

in realtà di soli fr. 596.35, che a suo dire – contrariamente a quello precedentemente indicato in fr. 1'523.75 – corrisponde al costo di riparazione dei danni da lui provocati ad esclusione di quelli già presenti al momento della consegna del veicolo.

5. Anzitutto va ricordato che CO 1 ha escusso RE 1 per fr. 1'000.– e quest’ultimo ha interposto opposizione parziale al pre­cetto esecutivo per fr. 500.–. Ne consegue che per i fr. 500.– non colpiti dall’opposizione l’escutente poteva già proseguire l’esecu­zione (art. 78 cpv. 2 LEF) ai sensi dell’art. 88 cpv. 1 LEF – ancorché senza effetto di diritto materiale, l’opposizione parziale non potendosi assimilare a un riconoscimento di debito (DTF 122 III 129, consid. 2/d; sentenza del Tribunale federale 5P.328/2006 del 1° febbraio 2006, consid. 2.3) – mentre solo per i restanti fr. 500.– egli poteva chiedere il rigetto dell’opposizione. Nondimeno il rigetto è però stato chiesto e accordato per fr. 1'000.–, ossia almeno per la metà a torto, poiché l’istanza è senza oggetto per la metà del credito per cui l’escusso non ha fatto opposizione. Pertanto, già solo per questo motivo, il reclamo merita almeno parziale accoglimento. Rimane da stabilire se l’istanza poteva essere accolta per la metà del credito sulla quale verte l’opposizione.

6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

6.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà

di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o

facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi, Stae­helin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF). *Conditio sine qua non* è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del riconoscimento (già citata DTF 139 III 302 consid. 2.3.1, sentenze della CEF 14.2018.178 del 26 mar­zo 2019, consid. 5.2 e segg. e 14.2017.215 dell’8 maggio 2018, consid. 5.4, Staehelin, op. cit., n. 26 ad art. 82, Veuillet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition (2017), n. 48 ad art. 82 LEF).

6.2 Nell’istanza in discussione CO 1 ha indicato come titolo di credito il *“contratto di noleggio con firma sui danni causati”*, riferendosi alla seconda firma apposta sul contratto di noleggio (doc. A4), con la quale l’affittuario, al momento della riconsegna del veicolo, ha ammesso di aver provocato un danno al furgone noleggiato. A complemento di questo documento l’istante ha prodotto segnatamente le condizioni generali annesse al contratto (doc. A4 pag. 2) e la perizia (doc. A5) da lui richiesta dalla PI 1 (v. sopra consid. 3).

6.3 Ora, contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di pace, nessuno dei documenti forniti dall’istante costituisce un titolo di rigetto dell’opposizione. La seconda firma di RE 1 sotto la nota frase manoscritta *(“danno

veicolo fiancata destra come da fotografie 31.12.2018,* *firma cliente per riconoscimento colpa”)* non basta. Egli, così facendo, ha

semplicemente riconosciuto la propria colpa per un danno a quel momento non ancora quantificato – perlomeno secondo i documenti agli atti – e quindi non ha espresso la volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riser­ve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmen­te determinabile già al momento della sottoscrizione del riconoscimento (v. sopra consid. 6.1). In effetti, nel contratto di noleggio manca qualsiasi indicazione relativa alla quantificazione del dan­no, essendo per altro tale questione tutt’ora litigiosa tra le parti (v. sopra consid. 4).

6.4 In mancanza di un riconoscimento di debito nel senso tecnico del­l’art. 82 cpv. 1 LEF, il reclamo va quindi accolto seppur per un altro motivo di quello invocato dal reclamante. Rimane comunque salva la possibilità per l’istante di chiedere – nel rispetto del termine di perenzione stabilito dall’art. 88 cpv. 2 LEF – la continuazione del­l’esecuzione per i fr. 500.– che non sono stati oggetto d’opposi­zione (v. sopra consid. 5) e l’azione dell’art. 79 LEF per i rimanenti fr. 500.– (sopra consid. 2 *in fine*).

7. In entrambe le sedi le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Quelle fissate in fr. 180.– in prima sede vanno ridotte all’importo massimo di fr. 150.– previsto dal­l’art. 48 OTLEF per cause con un valore litigioso fino a fr. 1'000.–. Non si pone invece problema di ripetibili, RE 1 non avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo nelle sue osservazioni all’istanza (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), mentre nel reclamo egli allude sì a spese (pari a 5 ore a fr. 120.–/ora oltre alle trasferte al costo di fr. 0.80 /km), ma senza specificare a cosa si riferiscono e senza fornire alcuna motivazione, sicché la richiesta si rivela inammissibile.

8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza, la decisione impugnata è riformata come segue:

*“1. L’istanza è respinta.*

*2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste a carico dell’istante.”*

2. Le spese processuali di complessivi fr. 130.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Rovana.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).