Creditor's Bankruptcy Petition Upheld on Appeal Due to Insufficient Proof of Solvency
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor successfully sought the bankruptcy of a debtor for non-payment of a debt, and the lower court subsequently declared the debtor bankrupt, prompting the debtor to appeal, arguing that an impending property sale would cover the debt. The appellate court rejected the appeal because the debtor failed to meet the legal requirements for annulment under the relevant statute, specifically by not proving the debt was already settled or that sufficient funds were deposited, and by failing to substantiate the solvability claim with objective documentation, especially given evidence of numerous other outstanding execution proceedings resulting in certificates of no assets.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 230 cpv. 4 LEF, Art. 106 cpv. 1 CPC; Creditor's Bankruptcy Petition Upheld on Appeal Due to Insufficient Proof of Solvency: The appellate court rejected the appeal because the debtor failed to meet the legal requirements for annulment under the relevant statute, specifically by not proving the debt was already settled or that sufficient funds were deposited, and by failing to substantiate the solvability claim with objective documentation, especially given evidence of numerous other outstanding execution proceedings resulting in certificates of no assets.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning section (point 4) concerning the imposition of costs, which is reflected in the final order regarding the distribution of costs in both instances.
Cited in the reasoning section (point 4) for calculating the court fee, which is relevant to the overall cost disposition.
Testo completo
Incarto n. 14.2019.137 · Lugano 9 settembre 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 7 marzo 2019 dalla
CO 1 contro
RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo dell’11 luglio 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 1° luglio 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, il 7 marzo 2019 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 104'889.95 più interessi e spese.
B. Entro il termine impartito dal Pretore, il convenuto non ha presentato osservazioni scritte all’istanza e nessuna parte ha chiesto la convocazione di un’udienza.
C. Statuendo con decisione del 1° luglio 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal 2 luglio 2019 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 luglio 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di essere in procinto di vendere un suo fondo, il cui ricavato permetterebbe di estinguere il credito dell’istante. L’indomani il presidente della Camera ha respinto la domanda acclusa al reclamo intesa alla concessione dell’effetto sospensivo.
Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2 CPC). Presentato l’11 luglio 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore della RE 1 il 2 luglio, in concreto il reclamo è tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame la reclamante non ha invocato alcun motivo di annullamento nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF. Anzi, dalle sue stesse allegazioni, relative alla pretesa imminente vendita della particella n. __________ RFD __________ e al fatto che il prezzo di alienazione copra l’intero debito ipotecario, compresa la pretesa fatta valere dall’istante in questa sede, si evince che tale pretesa non fosse ancora stata estinta al momento della presentazione del reclamo né che il suo importo fosse stato depositato presso la Camera, per tacere del fatto che tali allegazioni non sono dimostrate.
D’altronde, il richiamo al notaio rogante, avv. __________, inteso alla conferma di quanto allegato dalla reclamante è inammissibile in sede di reclamo, ricordato che non spetta all’autorità giudiziaria cantonale superiore assumere d’ufficio le prove suscettibili di giustificare l’annullamento del fallimento, bensì al reclamante produrle entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2). Già per questo motivo il reclamo dev’essere respinto.
2.3 Nulla
cambia al riguardo la circostanza – evidenziata dalla reclamante – che sull’estratto esecutivo da lei prodotto
l’esecuzione promossa dall’istante risulta estinta, poiché ciò è dovuto al fatto che la stessa è giunta alla pronuncia del fallimento e che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 124 III 123), in caso di sospensione del fallimento per mancanza di attivi essa non potrebbe più rinascere, contrariamente alle altre esecuzioni (art. 230 cpv. 4 LEF). Per contro, qualora il fallimento venisse sospeso o revocato (come chiesto dalla reclamante), l’esecuzione dell’istante risorgerebbe, sicché non può essere considerata estinta nel senso dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
2.4 Per abbondanza, va infine osservato come la reclamante non fornisca indicazioni sulle altre esecuzioni pendenti, in particolare quelle (35 per complessivi fr. 177'847.45) sfociate in attestati di carenza di beni, che ne attestano ufficialmente l’insolvibilità. Anche il secondo presupposto dell’art. 174 cpv. 2 LEF (verosimile solvibilità del debitore) pare così tutto fuorché adempiuto, ciò che costituisce un ulteriore motivo per respingere il reclamo.
3. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
4. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico della RE 1.
3. Notificazione a:
–
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Ufficio di esecuzione, Bellinzona; –
Ufficio dei fallimenti, Bellinzona; –
Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –
Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).