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14.2019.134 • TRAC TI 14.2019.134 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy Upheld Despite Payment of Specific Debt Due to Overall Solvency Failure

Numero d'incarto 14.2019.134
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor successfully petitioned for a debtor's bankruptcy due to non-payment of a debt, and although the debtor later appealed claiming payment, the appellate court rejected the appeal because, while the specific debt in question was paid, the debtor failed to meet the crucial legal requirement of making their overall solvency plausible through objective documentation, as evidenced by the debtor incurring significant new execution proceedings and failing to satisfy existing liabilities after the initial bankruptcy order.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Creditor Bankruptcy Upheld Despite Payment of Specific Debt Due to Overall Solvency Failure: La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Parole chiave

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domanda di fallimento estinzione del debito mancata prova della solvibilità assemblea dei creditori amministrazione del fallimento reati nel fallimento e nell'esecuzione per debiti Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 120 II 393
Shareholder Request for Special Investigator Upheld Under New Law Standard
DTF 136 III 295
Malgrado ulteriori promesse di pagamento del 12 luglio (fondate su un contratto di subappalto e un’istanza di conciliazione, che non forniscono informazioni sulla solvibilità delle controparti) e del 23 settembre 2019 – in ogni caso tardive (DTF 136 III 295 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF

Used to establish that the condition for annulling the bankruptcy (extinction of debt) was not met, leading to the rejection of the appeal.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning that governs the allocation of court costs for the decision.

art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Cited in the reasoning to calculate the court fee imposed on the unsuccessful party.

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Testo completo

Incarto n. 14.2019.134 · Lugano 11 dicembre 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella causa SO.2019.679 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 febbraio 2019 dalla

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 3 luglio 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 24 giugno 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 4 febbraio 2019 la CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'568.50 più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 22 maggio 2019 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione del 24 giugno 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 luglio 2019 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 5 luglio 2019 il presidente della Camera ha concesso all'impugnazione effetto sospensivo parziale. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 4 luglio 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 in via edittale il 25 giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazio­ni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano il 3 luglio 2019 relativa al versamento di fr. 2'047.85 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art.

174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante si è limitata a produrre la prova del pagamento di un’altra esecuzione (n. __________) giunta allo stadio della comminatoria di fallimento e ad allegare, sulla scorta di due offerte del

26 e 28 giugno 2019, di essere in grado di estinguere nel giro di una settimana gli attestati di carenza rilasciati nei suoi confronti nel 2018 (cinque per fr. 5'287.55 complessivi). La reclamante ha inoltre affermato di poter incassare velocemente fr. 55'000.– circa grazie a un contratto firmato, che tuttavia non ha accluso al recla­mo. Malgrado ulteriori promesse di pagamento del 12 luglio (fondate su un contratto di subappalto e un’istanza di conciliazione, che non forniscono informazioni sulla solvibilità delle controparti) e del 23 settembre 2019 – in ogni caso tardive (DTF 136 III 295 consid. 3.2) –, non solo la RE 1 non ha estinto alcuno dei cinque attestati di carenza di beni, ma ha visto la

sua situazione esecutiva peggiorare. La Camera ha infatti appurato d’ufficio che dopo la concessione dell’effetto

sospensivo il 5 luglio 2019 le sono stati notificati quattro nuovi precetti esecutivi, cui essa non ha interposto opposizione, che sommati a quello già in essere superano fr. 16'000.– complessivi. Inoltre, a due altre esecuzioni già in fase di pignoramento il 5 luglio, se ne sono aggiunte due nuove sempre per imposte per un totale di oltre fr. 6'000.–.

2.4 Ciò porta a concludere che la situazione finanziaria della reclamante continua a degradarsi (era già fallita il 4 luglio 2018 ed è riuscita a far revocare il fallimento solo perché il 4 giugno 2018, pochi giorni prima del fallimento e diversi mesi dopo l’inoltro del­l’istanza del 13 febbraio 2018, era

riuscita a pagare il credito del­l’istante, v. sentenza della CEF 14.2018.115 del 22 agosto 2018). Non risulta avere la liquidità sufficiente per far fronte ai suoi

impegni, nemmeno per pagare le tasse e gli oneri sociali e assicurativi. In queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della

solvibilità non essendo sta­to reso verosimile, il reclamo va respinto. Essendovi stato conces­so effetto sospensivo, il fallimento della RE 1

dev’essere nuovamente pronunciato e pubblicato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è nuovamente pronunciato il fallimento della RE 1 da venerdì 13 dicembre 2019 alle ore 09:00.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della RE 1.

3. Notificazione a:

–

; – ; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).