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14.2019.116 • TRAC TI 14.2019.116 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy vs. Debtor Appeal Untimely Filing

Numero d'incarto 14.2019.116
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for an unpaid claim of approximately 1,355.60, leading the lower court to issue a bankruptcy decree. The debtor subsequently filed a complaint challenging the decree, asserting that the debt had been settled. The appellate court dismissed the complaint as inadmissible because it was filed after the ten-day deadline for such appeals had expired, as the notification of the initial decision occurred on May 25th, setting the deadline for June 4th, while the appeal was only lodged with the postal service on June 11th.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 1 CPC, Art. 31 LEF, Art. 143 CPC, Art. 60 CPC; Creditor Bankruptcy vs. Debtor Appeal Untimely Filing: dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

Parole chiave

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credito nel fallimento deposito tardivo notificazione della decisione opposizione tardiva assemblea dei creditori interessi di mora Fallimento. Reclamo tardivo

Disposizioni normative citate

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Testo completo

Incarto n. 14.2019.116 · Lugano 3 luglio 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2019.304 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 gennaio 2019 dalla

CO 1 (patrocinata dall’PA 1, ) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 7 giugno 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 maggio 2019 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 18 gennaio 2019 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'355.60 più interessi e spese;

che statuendo con decisione del 23 maggio 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 24 maggio 2019 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo dell’11 giugno 2019 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato

il credito posto in esecuzione;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è

dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG).

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC);

che nella fattispecie, come si evince dal tracciamento EasyTrack relativo alla raccomandata n. __________, la sentenza è stata notificata a RE 1 il 25 maggio 2019, sicché il termine di reclamo, iniziato a decorrere il giorno successivo, è venuto a scadere il 4 giugno 2019 (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

che consegnato alla posta solo l’11 giugno 2019 (come risulta dal timbro postale sulla busta d’invio), il reclamo è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art.

31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile:

2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico di RE 1.

3. Notificazione a:

– ; – ; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).