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14.2019.108 • TRAC TI 14.2019.108 Generato dall'IA

Appeal Against Bankruptcy Order Based on Debt Extinguishment and Solvency Showing

Numero d'incarto 14.2019.108
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The Appellate Court reviewed a timely appeal against a bankruptcy order issued due to the debtor's failure to pay a specific debt, despite the debtor's absence at the initial hearing. The Court reasoned that under the relevant execution law, a bankruptcy declaration can be annulled if the debtor proves that the debt leading to the declaration has been subsequently extinguished and that their solvency is rendered plausible. Since the appellant demonstrated full payment of the initiating creditor's debt, as well as addressing several other outstanding executions, the Court concluded that their financial capacity was more probable than not, thus satisfying the necessary requirements for annulling the bankruptcy order.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 123 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC; Appeal Against Bankruptcy Order Based on Debt Extinguishment and Solvency Showing: The Court reasoned that under the relevant execution law, a bankruptcy declaration can be annulled if the debtor proves that the debt leading to the declaration has been subsequently extinguished and that their solvency is rendered plausible. Since the appellant demonstrated full payment of the initiating creditor's debt, as well as addressing several other outstanding executions, the Court concluded that their financial capacity was more probable than not, thus satisfying the necessary requirements for annulling the bankruptcy order.

Parole chiave

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udienza fallimentare solvibilità finanziaria estinzione del debito capacità economica compensazione nel fallimento insufficienza della massa attiva

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

This article provides the legal basis for the superior court to annul the declaration of bankruptcy upon proof of debt extinction or solvency verification, which was the main ground for accepting the appeal.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited as the basis for allocating the procedural costs (tassa di giustizia and expenses) to the appellant due to their late payment necessitating judicial proceedings.

art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in connection with determining the amount of the judicial fee imposed on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 14.2019.108 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 14 di­cembre 2018 dalla

CO 1 contro

RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 29 maggio 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 22 maggio 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 14 dicembre 2018 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 10'734.45 più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione dell’8 maggio 2019 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione del 22 maggio 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal 23 maggio 2019 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 29 maggio 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, chiedendo di sbloccare i suoi conti bancari onde permetterle di pagare il credito dell’istante e altri. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha provvisoriamente concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale, avvertendo la reclamante che avrebbe revocato tale effetto ove essa non avesse dimostrato entro il 5 giugno 2019 di aver impiegato le sue liquidità per estinguere almeno il credito dell’i­­stante e le altre due esecuzioni giunte all’intimazione di comminatorie di fallimento. Il 4 giugno 2019, la reclamante ha comunicato la prova del pagamento dei crediti in questione e di tutte le rate per cui aveva ottenuto una dilazione di pagamento dall’Uffi­­cio imposte alla fonte, dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG e dalla Divisione IVA dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.

Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito al­l’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 29 maggio 2019 contro la sentenza notificata alla (o al patrocinatore della) RE 1 il 27 maggio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, come lo è pure il complemento del 4 giugno.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazio­ni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame, con il complemento di reclamo del 4 giugno 2019 la reclamante ha prodotto una ricevuta (doc. E) rilasciata dall’Ufficio di esecuzione di Lugano il 4 giugno 2019 relativa al versamento di fr. 11'706.95 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo prodotto dalla reclamante (doc. A) si evince che nei suoi confronti erano pendenti al 28 maggio 2019 dieci esecuzioni per fr. 110'565.– complessivi, di cui una è giunta allo stadio della domanda di proseguimento, una è coperta da un pignoramento integralmente fruttuoso, tre sono al beneficio di una dilazione di pagamento giusta l’art. 123 LEF (doc. B) e tre sono pervenute allo stadio della comminatoria di fallimento. Dopo la concessione dell’effetto sospensivo, tuttavia, essa ha tempestivamente dimostrato di aver estinto questi tre ultimi procedimenti (doc. E-G accluse al complemento del 4 giugno 2019) così come le tre rate di giugno delle esecuzioni con dilazione (doc. H-L). Dall’estratto, d’altronde, non risultano attestati di carenza di beni a suo carico.

Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 22 maggio 2019 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–

; – ; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).