Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2019.103 • TRAC TI 14.2019.103 Generato dall'IA

Debtor's Appeal of Bankruptcy Declaration Dismissed for Failure to Prove Debt Extinguishment

Numero d'incarto 14.2019.103
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for non-payment of a debt, resulting in a lower court declaring the debtor bankrupt; the debtor subsequently appealed, claiming a firm intention to pay the debt but offering no documentary proof of payment, deposit, or withdrawal of the petition. The appellate court dismissed the appeal because the appellant failed to meet the statutory requirements for annulling a bankruptcy declaration under the relevant law, which demands proof of debt extinguishment or deposit by the appeal deadline, noting the appellant's insolvency, evidenced by other existing enforcement proceedings, made the claim for annulment unsubstantiated.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Debtor's Appeal of Bankruptcy Declaration Dismissed for Failure to Prove Debt Extinguishment: The appellate court dismissed the appeal because the appellant failed to meet the statutory requirements for annulling a bankruptcy declaration under the relevant law, which demands proof of debt extinguishment or deposit by the appeal deadline, noting the appellant's insolvency, evidenced by other existing enforcement proceedings, made the claim for annulment unsubstantiated.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di fallimento credito in esecuzione prova di pagamento ritiro della domanda dichiarazione di insolvenza assemblea dei creditori Fallimento. Presupposti per ottenerne l’annullamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 136 III 295
174 LEF devono essere adem­piuti al più tardi l’ultimo giorno del termine di ricorso (DTF 136 III 295 consid.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 174 cpv. 2 LEF

This article establishes the grounds under which the superior court can annul a declaration of bankruptcy, which was used to reject the appeal since the conditions were not met.

Art. 106 cpv. 1 CPC

This article was cited in the reasoning that determines that costs are borne by the losing party (RE 1).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2019.103 · Lugano 17 giugno 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza presentata l’8 marzo 2019 dalla

CO 1 contro

RE 1 (rappresentato da RA 1, )

giudicando sul reclamo del 23 maggio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 6 maggio 2019 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, l’8 marzo 2019 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 16'639.10 più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 13 marzo 2019 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione del 6 maggio 2019 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 7 maggio 2019 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 maggio 2019, asserendo di avere *“la ferma volontà di saldare il dovuto”*. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 23 maggio 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 13 maggio, in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno utile, è tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

Nel caso in esame, il reclamante non fa valere alcuno dei presupposti appena citati, limitandosi ad affermare, peraltro senza riscontri oggettivi e concreti, di avere *“la ferma volontà di

saldare il dovuto”* e di aver già *“preso accordi con la debitrice”* (*recte:* la creditrice). Ciò è insufficiente ed

è comunque tardivo, dal momento che i presupposti dell’art. 174 LEF devono essere adem­piuti al più tardi l’ultimo giorno del termine di ricorso (DTF 136 III 295 consid. 3.2). Nella fattispecie, non solo il reclamante non ha estinto o depositato la somma reclamata dall’istante, o comunque ottenuto dalla stessa il ritiro dell’esecuzione, ma egli non appare neppure solvibile, siccome è oggetto di altre quattro esecuzioni. Del resto, il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo il

29 maggio 2019. Il reclamo va pertanto respinto e il fallimento di RE 1 confermato.

3. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

4. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico di RE 1.

3. Notificazione a:

– ; – ; – Ufficio di esecuzione, Locarno; – Ufficio dei fallimenti, Locarno.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).