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14.2019.100 • TRAC TI 14.2019.100 Generato dall'IA

Creditor Withdrawal and Probable Solvency Justify Bankruptcy Annulment

Numero d'incarto 14.2019.100
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor successfully petitioned for a debtor's bankruptcy based on an outstanding debt, and the lower court granted the bankruptcy order; however, the debtor appealed, asserting that the creditor had withdrawn the bankruptcy request after the initial decision. The appellate court found that the creditor's withdrawal of the petition fulfilled one statutory ground for annulment, and further determined that, despite outstanding executions, the debtor had presented enough evidence, including partial payments and a lack of fresh bankruptcy filings or certificates of default, to make their solvency sufficiently probable, thereby reversing the bankruptcy order but assessing court costs to the debtor due to the necessity of the appeal proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Creditor Withdrawal and Probable Solvency Justify Bankruptcy Annulment: The appellate court found that the creditor's withdrawal of the petition fulfilled one statutory ground for annulment, and further determined that, despite outstanding executions, the debtor had presented enough evidence, including partial payments and a lack of fresh bankruptcy filings or certificates of default, to make their solvency sufficiently probable, thereby reversing the bankruptcy order but assessing court costs to the debtor due to the necessity of the appeal proceedings.

Parole chiave

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domanda di fallimento estinzione del debito procedura di annullamento presupposti legali decisione parziale ritiro della domanda Fallimento. Ritiro della domanda durante il termine di reclamo. Solvibilità

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF

The appeal was upheld because the requirement under this article, regarding the creditor withdrawing the bankruptcy application, was met.

art. 174 cpv. 2 LEF

Cited as the legal basis for annulling the bankruptcy declaration based on the debtor proving solvency and creditor withdrawal.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited to justify placing the costs of the first instance procedure on the appellant.

art. 52 lett. a OTLEF

Cited in connection with the calculation of the judicial fee imposed on the appellant.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in connection with the calculation of the judicial fee imposed on the appellant.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the notification section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 74 cpv. 2 lett. d LTF

Cited to establish that an appeal in civil matters is possible to the Federal Tribunal against this decision.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited regarding the suspension of the appeal period during judicial recesses.

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Testo completo

Incarto n. 14.2019.100 · Lugano 10 febbraio 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2019.43 (fallimento) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza 12 marzo 2019 dalla

CO 1 contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. dott. PA 1, )

giudicando sul reclamo del 22 maggio 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 10 maggio 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Acquarossa, il 12 marzo 2019 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Blenio di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 23'380.50 più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 7 maggio 2019 nessuno è compar­so.

C. Statuendo con decisione del 10 maggio 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal 13 maggio 2019 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 150.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 maggio 2019 per ottenere, previo

conferimento dell’effetto sospensivo, l’annul­­lamento del fallimento, facendo valere che l’istante ha ritirato l’ese­­cuzione

dopo la pronuncia del fallimento. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Nel termine impartitole, la controparte non ha presentato osservazioni al reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 22 maggio 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 il

13 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazio­ni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una dichiarazione della CO 1 con cui rinuncia alla richiesta di fallimento (doc. 6 accluso al reclamo), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 3 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché il ritiro della domanda di fallimento è avvenuto, il 21 maggio 2019 (a dire della stessa reclamante), dopo la pronuncia del fallimento (come risulta del resto dalla dichiarazione dell’istante di cui al doc. 6, che pur non datata si riferisce alla decisione di fallimento del 10 maggio) – va osservato che dall’e­­stratto esecutivo (al 21 maggio 2019) prodotto dalla reclamante (doc. 9) si evince che nei suoi confronti erano iscritte 32 procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 86'741.29, di cui 10 però (per fr. 34'964.22) erano pagate o estinte. Nel frattempo la reclamante ha parzialmente pagato le cinque esecuzioni pervenute allo stadio della comminatoria di fallimento, in particolare quella emessa a richiesta della stessa istante (n. __________). Del resto a conoscenza della Camera non sono state presentate altre istanze di fallimento. Nei confronti della reclamante, infine, non risultano essere stati emessi attestati di carenza di beni. Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non è verosimilmente minacciata a breve.

Onde evitare una nuova procedura di fallimento, nella quale la Ca­mera non potrebbe dimostrare la stessa indulgenza di quella avuta nel caso in esame, è tuttavia indispensabile che la RE 1 adotti immediatamente misure di risanamento della propria situazione debitoria ed estingua in particolare le esecuzioni sfociate in una comminatoria di fallimento.

Ricordato, ad ogni modo, che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Acquarossa, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui tardivo accordo con l’istante ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa formulato osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 10 maggio 2019 dalla Pretura del Distretto di Blenio nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 150.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Acquarossa, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.

III. Notificazione a:

–

; –

; – Ufficio di esecuzione, Acquarossa; – Ufficio dei fallimenti, Acquarossa; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Blenio, Acquarossa.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).