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14.2018.70 • TRAC TI 14.2018.70 Generato dall'IA

Creditor v. Debtor: Appeal Deadline in Summary Debt Proceedings

Numero d'incarto 14.2018.70
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor successfully obtained a provisional rejection of the debtor's opposition to an executive writ for CHF 519.00 plus interest, based on invoices for a subscription, leading the lower court to partially grant the creditor's request. The debtor subsequently filed an appeal, not contesting the debt but requesting an extension of time for defense due to a severe, urgent health issue requiring hospitalization. The appellate court dismissed the appeal because, in summary proceedings concerning the rejection of opposition, legal time limits, such as the ten-day deadline for appeal, cannot be extended, and the appellant failed to establish the prerequisites for the restoration of time limits, despite demonstrating capacity to draft the appeal document itself.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 144 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC; Creditor v. Debtor: Appeal Deadline in Summary Debt Proceedings: The debtor subsequently filed an appeal, not contesting the debt but requesting an extension of time for defense due to a severe, urgent health issue requiring hospitalization. The appellate court dismissed the appeal because, in summary proceedings concerning the rejection of opposition, legal time limits, such as the ten-day deadline for appeal, cannot be extended, and the appellant failed to establish the prerequisites for the restoration of time limits, despite demonstrating capacity to draft the appeal document itself.

Parole chiave

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proroga del termine opposizione restituzione del termine scaduto opposizione tardiva capacità civile limitata liquidazione sommaria del fallimento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Although the court decided not to collect the judicial costs based on this article, it is cited in the context of determining the rule for costs which normally follows the outcome of the decision.

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Cited for determining the judicial fee in application of the law, although the collection was waived.

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Testo completo

Incarto n. 14.2018.70 · Lugano 8 maggio 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 16 novembre 2017 da

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 2 maggio 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 aprile 2018 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 settembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 519.– oltre agli interessi del 8% dal 6 giugno 2017, indicando quale titolo di credito due fatture relative a un abbonamento *“__________”*;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 novembre 2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona;

che

nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta al­l’istanza con osservazioni scritte dell’11 dicembre 2017;

che statuendo con decisione del 23 aprile 2018, il Giudice di pace ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 519.– (ad esclusione delle spese esecutive) oltre agli interessi dell’8% dal 6 giugno 2017, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 2 maggio 2018 per contestarla e ottenere una proroga di alcuni mesi del termine *“per la [sua] difesa”*;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), sicché presentato il 2 maggio 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 24 aprile, in concreto il reclamo è tempestivo;

che il reclamo dev’essere scritto e motivato (art. 321 cpv. 1 CPC);

che nel caso in esame RE 1 non ha addotto alcuna motivazione, ma ha chiesto di concedergli alcuni mesi per provvedere alla sua difesa, allegando di essere stato ricoverato d’urgenza per una grave problema di salute;

che i termini stabiliti dalla legge (come quello di reclamo, art. 321 cpv. 2 CPC) non possono essere prorogati (art. 144 cpv. 1 CPC e 33 cpv. 1 LEF, fatta salva la riserva del cpv. 2, la quale non ricorre nella fattispecie);

che la domanda di concessione di tempo supplementare formulata dal reclamante va di conseguenza respinta;

che non entra d’altronde in considerazione una restituzione del termine di reclamo, non solo perché RE 1 non ha espresso una simile richiesta, ma anche perché non ha provato l’esistenza dei presupposti degli art. 148 CPC o 33 cpv. 4 LEF (ciò che rende superfluo determinarsi sulla scelta tra le due norme, cfr. sentenza della CEF 14.2017.102 del 24 novembre 2017 consid. 4.3), anzi con lo stesso atto qui in esame ha dimostrato di essere in grado di redigere un ricorso;

che il reclamo va pertanto respinto;

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma eccezionalmente si può prescindere dal riscuoterla, siccome il reclamante, che non pare cognito di diritto, ha agito senza l’ausilio di un patrocinatore;

che invece non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato comunicato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 519.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).