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14.2018.69 • TRAC TI 14.2018.69 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy Annulled Upon Proof of Debt Extinguishment and Solvency

Numero d'incarto 14.2018.69
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought the bankruptcy of a debtor for an unpaid debt, which the lower court granted, declaring bankruptcy effective immediately. The debtor appealed, asserting that the debt had since been settled and submitting evidence of payment and a review of their outstanding obligations showing a manageable number of smaller claims and no asset deficiency declarations, thus making their solvency probable. The appellate court reasoned that an annulment of bankruptcy under the relevant statute requires proof that the debt has been extinguished and that the debtor's solvency is plausible; finding that the debtor provided documentation proving the underlying execution debt was satisfied post-declaration and that the evidence supported a finding that the debtor's financial situation was sufficiently stable, the court granted the appeal and annulled the bankruptcy decision, allocating costs against the debtor for necessitating the legal action.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Creditor Bankruptcy Annulled Upon Proof of Debt Extinguishment and Solvency: The debtor appealed, asserting that the debt had since been settled and submitting evidence of payment and a review of their outstanding obligations showing a manageable number of smaller claims and no asset deficiency declarations, thus making their solvency probable. The appellate court reasoned that an annulment of bankruptcy under the relevant statute requires proof that the debt has been extinguished and that the debtor's solvency is plausible; finding that the debtor provided documentation proving the underlying execution debt was satisfied post-declaration and that the evidence supported a finding that the debtor's financial situation was sufficiently stable, the court granted the appeal and annulled the bankruptcy decision, allocating costs against the debtor for necessitating the legal action.

Parole chiave

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credito nel fallimento prova della solvibilità ricorso di annullamento rimborso del debito opposizione al precetto esecutivo assemblea dei creditori

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

This article established the condition (extinction of the debt and verisimilitude of solvency) for the court to annul the declaration of bankruptcy.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited as the basis for allocating court costs against the appellant due to the late payment which necessitated the judicial procedure.

art. 52 lett. a OTLEF

Cited in conjunction with Art. 61, to calculate the judicial fee imposed on the appellant.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in conjunction with Art. 52, to calculate the judicial fee imposed on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 14.2018.69 · Lugano 15 giugno 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 16 marzo 2018 dalla

CO 1 contro

RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 3 maggio 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 25 aprile 2018 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 16 marzo 2018 l’CO

1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'673.30 più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 25 aprile 2018 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione del 25 aprile 2018 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dallo stesso 25 aprile alle ore 11:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 200.– e un acconto di fr. 800.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 mag­gio 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo in particolare di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 3 maggio 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 in via edittale il 27 aprile, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 30 aprile 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio relativa al versamento di fr. 1'708.35 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. E), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 30 aprile 2018) prodotto dalla reclamante (doc. F) si evince che nei suoi confronti erano pendenti solo 7 esecuzioni per un importo iniziale complessivo di meno di fr. 12'000.– e che alcune di esse e diverse altre sono state saldate anche recentemente (v. pure doc. G). Dall’estratto, d’altronde, non risultano attestati di carenza di beni a suo carico.

Ciò porta a ritenere che la sopravvivenza economica della reclamante non sia minacciata a breve termine. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 25 aprile 2018 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 200.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. Parte dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 200.–, è versata al­l’CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–; –

; – Ufficio di esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Mendrisio; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).