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14.2018.64 • TRAC TI 14.2018.64 Generato dall'IA

Creditor v. Debtor (Provisional Rejection of Objection to Enforcement Order)

Numero d'incarto 14.2018.64
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The appeal arose after a lower court partially granted a creditor's request to provisionally reject an objection to an enforcement order, recognizing a debt of only CHF 3,240 out of the claimed amount based on a confirmed order for scaffolding rental; the appellate court partially upheld the appeal, reasoning that the confirmation of order also constituted a recognition of debt for an additional CHF 648 related to return transport costs, as the debtor failed to contest the actual performance of the rental and transport, thus modifying the provisional rejection to cover CHF 3,888 plus specified interest accrual dates for the respective invoice amounts.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Creditor v. Debtor (Provisional Rejection of Objection to Enforcement Order): 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo autorizzazione all’esecuzione eccezioni processuali procedimento pregiudiziale domanda di fallimento copertura provvisoria

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 132 III 142
Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
DTF 136 III 587
Bankruptcy Overruled After Denial of Stay Pending Declaratory Action
DTF 136 III 530
2 LEF; DTF 136 III 530 consid.
DTF 103 Ia 52
In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid.
DTF 139 III 447
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 82 LEF

This article governed the substantive basis for granting the provisional rejection of the opposition, which was partially confirmed by the appeal.

art. 108 n. 3 CO

Cited in the reasoning that justifies the start date for default interest on one of the recognized invoices.

art. 104 cpv. 1 CO

Cited in the reasoning that justifies the applicable interest rate for default interest on the recognized debt.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Applied in conjunction with Art. 48 OTLEF to determine the fee for the appeal judgment.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that the appeal costs follow the partial defeat of the appellee (CO 1).

art. 95 cpv. 3 lett. c CPC

Cited as the basis for not awarding indemnity to the appellant due to lack of reasoned request and partial defeat in the first instance.

art. 48 OTLEF

Applied in conjunction with Art. 61 cpv. 1 OTLEF to determine the fee for the appeal judgment.

art. 251 lett. a CPC

Cited to establish that the decision under appeal was rendered under summary procedure.

art. 321 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning regarding the deadline for filing the appeal (reclamo).

art. 327 cpv. 1 e 2 CPC

Cited regarding the basis on which the Chamber decides (documents from the lower court).

art. 321 cpv. 1 CPC

Cited regarding the limitation of the review to reasoned complaints in the appeal.

art. 320 CPC

Cited regarding the possible grounds for appeal (erroneous application of law or manifestly erroneous finding of facts).

art. 326 cpv. 1 CPC

Cited regarding the inadmissibility of new conclusions or facts in the appeal.

art. 319 lett. a CPC

Cited as the basis for the admissibility of the appeal against the first instance decision.

art. 309 lett. b n. 3 CPC

Cited to classify the decision under appeal as a final and non-appealable decision from the first instance.

art. 48 lett. e n. 1 LOG

Cited regarding the jurisdiction of the Appeal Chamber for this type of appeal.

art. 150 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for considering certain circumstances as proven because they were not contested by the defendant.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited to rule on the inadmissibility of a potential federal appeal based on the amount in dispute.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited regarding the remedies available at the federal level.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited regarding the deadline for filing a federal appeal.

art. 74 cpv. 2 LTF

Cited regarding the condition of 'fundamental importance of law' for a federal appeal.

art. 116 LTF

Cited regarding the grounds for a subsidiary constitutional appeal.

art. 113 LTF

Cited regarding the subsidiary constitutional appeal.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited regarding the suspension of the appeal deadline during judicial recess.

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Testo completo

Incarto n. 14.2018.64 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 26 gennaio 2018 dalla

RE 1 contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 27 aprile 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 16 aprile 2018 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 novembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incas­­so di fr. 12'856.– oltre agli interessi del 5% dal 16 settembre 2017, indicando quale titolo di credito le *“fatture nr. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________”*.

B. Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26 gennaio 2018 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 5 marzo 2018.

C. Statuendo con decisione del 16 aprile 2018, il Pretore ha accolto parzialmente l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 3'240.– oltre agli interessi del 5% dal 16 settembre 2017, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 300.– a carico dell’istante in ragione dei 2/3 e la rimanenza a carico della convenuta, senza assegnare indennità.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 27 aprile 2018 per ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento parziale dell’istanza

limitatamente a fr. 3'888.– (anziché fr. 3'240.–), oltre agli interessi del 5% dal 16 settembre 2017. Entro il termine impartitole per presentare eventuali osservazioni al reclamo, la CO 1 è rimasta silente.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 30 aprile 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 23 aprile, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la documentazione prodotta dall’istante costituisce un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art.

82 cpv. 1 LEF solo per due delle sette fatture di cui la società pretende il pagamento sulla base della *“conferma d’ordine noleggio casseforme”* sottoscritta per accettazione dall’escussa il 17 luglio 2017. A mente del Pretore le cinque fatture rimanenti – così come l’offerta annessa alla conferma d’ordine – riguardano invece persone e soggetti giuridici diversi dalla società escussa. Per questo motivo, il primo giudice ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 3'240.–, pari alla somma delle fatture del 19 luglio 2017 (n. __________2017) e del 16 agosto 2017 (n. __________/2017), oltre agli interessi del 5% dal 16 settembre 2017, ossia dal giorno della scadenza del termine di pagamento di trenta giorni indicato sulla seconda fattura.

4. Nel reclamo la RE 1 chiede a questa Camera di riconoscere anche l’importo di fr. 648.– contenuto nella fattura del 4 settembre 2017 (n. __________/2017), pure esse intestata alla convenuta, e di modificare così la sentenza impugnata nel senso del­l’accoglimento dell’istanza per fr. 3'888.– oltre agli interessi del 5% maturati dal 16 settembre 2017.

5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1 Costituisce un titolo di riconoscimento di debito nel senso del­l’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di debito determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.

2.3.1 con rimandi). L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto il debito posto in esecuzione. Quando il riconoscimento è sottoposto a una condizione sospensiva, spetta all’escutente dimostrare che la stessa sia avvenuta prima dell’inoltro dell’esecuzione (Staehe­lin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 36 ad art. 82 LEF), prova che il giudice deve esigere d’ufficio

5.2 Nella fattispecie, in prima sede la RE 1 ha prodotto il plico delle sette fatture

(doc. B) indicate sul precetto esecutivo (doc. D) e la *“Conferma d’ordine noleggio casseforme”* relativa a un cantiere a __________, sottoscritta per accettazione il

17 luglio 2017 dalla socia e gerente della società escussa (doc. A, ultime due pagine). In particolare, nella conferma d’ordine – oltre agli importi stabiliti per la fornitura di diversi materiali – è stato stabilito il costo del noleggio delle casseforme, pari a fr. 1'500.– mensili (n. 2.2), e quello per il trasporto di ritorno, di fr. 600.– (n. 2.4.3), in entrambi i casi al netto dell’IVA (n. 3.6).

a) Orbene, la conferma d’ordine costituisce senza dubbio un riconoscimento di debito per gli importi indicati nella due fatture n. __________/ 2017 del 19 luglio 2017 e n. __________/ 2017 del 16 agosto 2017, considerate dal Pretore quale titolo di rigetto provvisorio dell’opposi­­zione per fr. 3'240.–, ovvero per le due mensilità del noleggio delle casseforme dal 18 luglio al 17 agosto e dal 18 agosto al 17 settembre 2017, di fr. 1'500.– ciascuna, oltre all’IVA di fr. 120.– calcolata su ogni importo (Veuillet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 50 ad art. 82 LEF). Certo, si trattava di un riconoscimento (implicitamente) condizionale, dal momento che il noleggio non era iniziato al momento della firma della conferma d’ordine. Incombeva così all’istante dimostrare l’avvenuto adempimento delle condizioni (sopra consid. 5). Sennonché, nelle osservazioni all’istanza, la convenuta non ha negato né l’effettivo noleggio delle casseforme per due mesi né il trasporto di ritorno, limitandosi a contestare la propria responsabilità per le (quattro) fatture intestate a terzi committenti e a chiedere che la sua opposizione venisse *“parzialmente”* accettata. Tali circostanze sono quindi da ritenersi senz’altro provate (cfr. art.

150 cpv. 1 CPC).

b) La conferma d’ordine rappresenta però anche un valido riconoscimento di debito per l’importo indicato nella fattura n. __________/2017 trasmessa il 4 settembre 2017 all’indirizzo dell’escussa (doc. B, ultimo foglio), pari a fr. 600.– (oltre all’IVA dell’8%, per un totale di fr. 648.–), per le spese di trasporto di ritorno del materiale al termine del periodo di noleggio, che verosimilmente per una svista il primo giudice non ha considerato. Infatti, pure l’effettività di tale trasporto non è contestata dalla convenuta. Il reclamo si rivela quindi fondato su questo punto.

6. Poiché le tre suddette fatture prevedono il pagamento del dovuto entro 30 giorni dalla loro emissione, trattandosi di scadenze fisse (art. 108 n. 3 CO) non era necessaria interpellazione alcuna. La sentenza impugnata va di conseguenza riformata nel senso del parziale accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 3'888.– (ossia fr. 3'240.– + fr. 648.–), mentre gli interessi di mora arretrati del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) decorrono per le prime due fatture dal 16 settembre 2017, così come richiesto nel precetto esecutivo, mentre per quella emessa il 4 settembre 2017 (n. __________/2017) il loro decorso inizia 30 giorni dopo, cioè il 4 ottobre 2017. Il reclamo va pertanto parzialmente accolto in tal senso.

7. La tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale dell’escussa

(art. 106 cpv. 1 CPC), mentre il dispositivo sulle spese processuali di prima sede – compresa la ripartizione delle stesse – può rimanere invariato, giacché l’importo per cui l’istante ottiene il rigetto dell’opposizione

costituisce, anche con la modifica operata nella presente decisione, un terzo circa di quanto da essa preteso con l’istanza. Non pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenienza alla reclamante,

che in seconda sede non ha formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art.

95 cpv. 3 lett. c CPC), mentre è risultata per lo più soccombente in prima sede.

8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 648.– (pari alla differenza tra la somma pretesa dalla reclamante, di fr. 3'888.–, e quella di fr. 3'240.– riconosciuta dal Pretore), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzio­ne di Lugano è rigettata in via provvisoria

limitatamente a fr. 3'888.–, oltre agli interessi del 5% dal 16 settembre 2017 su fr. 3'240.– e dal 4 ottobre 2017 su fr. 648.–.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).